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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Friuli Venezia Giulia 19/04/1999, n. 8
L.R. Friuli Venezia Giulia 19/04/1999, n. 8
Successivamente la L.R. 23/04/2007, n. 9 ha disposto l’abrogazione anche dell’articolo 39.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 12/11/2004, n. 27
- L.R. 04/06/2004, n. 18
- L.R. 05/12/2003, n. 18
- L.R. 30/04/2003, n. 12
- L.R. 15/05/2002, n. 13
- L.R. 26/02/2001, n. 4
- L.R. 03/07/2000, n. 13
- L.R. 20/03/2000, n. 7
- L.R. 15/02/2000, n. 1
- L.R. 13/09/1999, n. 25
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CAPO I - DISCIPLINA DEL COMMERCIO: PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1 - (Principi generali e finalità)1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio in sede fissa in base ai seguenti principi: a) libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato; |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privat |
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Art. 3 - (Settori merceologici)1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono assegnati ai seguenti due settori merceologici: a) generi alimentari; b) generi non alimentari. 2. Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio |
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Art. 4 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge non si applica nei confronti: a) dei farmacisti e dei direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico - chirurgici, nonché dei medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura; N10 b) dei titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni; |
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CAPO II - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE |
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Art. 5 - (Requisiti di accesso all'attività)1. L'attività commerciale in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici individuati ai sensi dell'articolo 3. 2. Non possono esercitare l'attività commerciale: a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai Titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nell'ultimo quinquennio, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; |
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CAPO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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Art. 6 - (Esercizi di vicinato)1. L'apertura di nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), è soggetta alla denuncia preventiva. 2. Il limite della superficie di vendita, di cui al precedente comma 1, è elevato al doppio di quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nei Comuni che presentino le seguenti caratteristiche: a) Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria; |
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Art. 7 - (Medie strutture di vendita)1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di: a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio - economica; b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio. |
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Art. 8 - (Grandi strutture di vendita)1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di: a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio - economica; b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12; c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edil |
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Art. 8-bis - (Piano per la grande distribuzione)1. La Giunta regionale approva il Piano per la grande distribuzione, prev |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Art. 9 - (Misure a sostegno delle aree montane ed urbane)1. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e marginali, e per riqualificare la rete distributiva nei centri storici i Comuni possono: a) prevedere la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio l'attività di vendita per tutti i settori merceologici di cui all'articolo 3 e altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, qu |
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Art. 10 - (Osservatorio regionale del commercio)1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio il quale svolge le seguenti funzioni: a) monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio, anche in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) predisporre, in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla lettera a), anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 11, proposte e programmi per il miglior raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a f) e comma 2, lettera d); c) esprimere il parere di cui all'articolo 8, comma 5, in relazione all'esame delle dom |
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Art. 11 - (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a liv |
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Art. 11-bis - (Avvalimento da parte della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario)1. Anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario può avvalersi, nelle proprie attività istruttorie, dei CAT, dei Centri di coordinamento tra gli stessi e de |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA COMMERCIALE |
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Art. 12 - (Criteri per le scelte di localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali)1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali deve tendere al riequilibrio tra le aree urbane centrali ed il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali. 2. Nell |
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Art. 13 - (Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)1. I Comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico. 2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali e i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea HC "Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 5.000" da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12. N28 3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche |
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Art. 14 - (Strumenti attuativi previsti per gli insediamenti in zona urbanistica Hc)1. L'attuazione di quanto previsto dalla variante urbanistica Hc deve essere sviluppata attraverso appositi piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata secondo le modalità previste dal Titolo IV, Capo II, Sezione I, della legge regionale 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I proprietari di aree o di edifici inclusi in un ambito Hc che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) da adottarsi ed approvarsi con le modalità di cui all'articolo 45 della l |
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Art. 15 - (Parere urbanistico)1. La deliberazione della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3, nel caso vada riferita all'insediamento, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita, con superficie coperta comples |
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Art. 16 - (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in relazione alla commisurazione degli standard urbanistici in materia di aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali, trovano applicazione le disposizi |
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Art. 17 - (Criteri per le scelte di localizzazione degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita)1. L'allocazione di esercizi commerciali di vicinato e di medie strutture di vendita, quali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa: |
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CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA |
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Art. 18 - (Spacci interni)1. La vendita al dettaglio a favore dei dipendenti di enti pubblici o di imprese private, di militari, di soci di circoli privati, è soggetta alla denuncia preventiva, a condizione che l'attività venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via e che la superficie di vendita dei locali no |
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Art. 19 - (Distribuzione automatica)1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio |
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Art. 20 - (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistem |
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Art. 21 - (Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia preven |
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Art. 22 - (Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)1. Gli esercizi commerciali che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale, limitatamente a quelli esercitanti |
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Art. 23 - (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale)1. La definizione di commercio equo e solidale è riservata alla vendita di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994. 2. All'attività del commercio equo e solidale, svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), coopera |
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Art. 23-bis - (Commercio elettronico e certificazione di qualità) |
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Art. 23-ter - (Definizioni)1. Ai fini della pre |
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Art. 24 - (Misure per lo sviluppo del commercio elettronico)1. I contributi previsti dalle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 25, e 26 agosto 1996, n. 36, possono essere concessi a favore di imprese commerciali, singole o associate, per l'introduzione, l'uso e lo sviluppo del commercio elettronico al fine di: a) sostenere una crescita equilibrata del me |
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Art. 24-bis - (Investimenti finanziabili)1. Le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile compresa tra 5.000 e 26.000 euro al netto dell'IVA, per l'effettuazione dei programmi connessi a: a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico; b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un |
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Art. 24-ter - (Centri di assistenza tecnica)1. L'assegnazione dei fondi è effettuata a favore dei Centri di assistenza tecnica, di seguito denominati CAT, in via anticipata dalla Direzione regionale del |
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Art. 24-quater - (Criteri e modalità di concessione dei contributi) |
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CAPO VII - ORARI |
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Art. 25 - (Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura. 3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è |
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Art. 26 - (Disposizioni per le località turistiche)1. Nelle località ad economia turistica gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25. Sono comunque considerate località turistiche i Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'arti |
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Art. 27 - (Sfera di applicazione e attività particolari di vendita)1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel settore agro - alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario determinato dal Comune ai sensi dell'articolo 25. N54 2. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Capo: a) le rivendite di generi di monopolio; |
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Art. 28 - (Orari dei pubblici esercizi)1. Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono determinati dal Comune competente per territorio, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché le Aziende di promozione turistica, se esistenti. 2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo; b) nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a), agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge |
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CAPO VIII - PUBBLICITÀ DEI PREZZI E VENDITE STRAORDINARIE |
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Art. 29 - (Pubblicità dei prezzi)1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare, in modo ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o |
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Art. 30 - (Disciplina delle vendite di liquidazione)1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature. 2. L'effettuazione delle vendite di liquidazione di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ove ha sede il punto di vendita. A tale fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; l'autorizzazione si intende concessa qualora non sia negata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. 3. La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi. 4. La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti |
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Art. 31 - (Disciplina delle vendite di fine stagione)1. Le vendite di fine stagione, denominate anche "saldi", riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo. |
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Art. 32 - (Disciplina delle vendite promozionali)1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 2. L'effettuazione della vendita promozionale è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua |
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Art. 33 - (Vendite sottocosto)1. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di ac |
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Art. 34 - (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore. 2. È obbligatorio che la pubblicità citi espressamente, per le fattispecie di cui agli articoli 31, comma 3, e 32, comma 2, gli estremi della comunicazione al Comune e per le fattispecie di cui all'articolo 30, comma 2, gli estremi dell'autorizzazione comunale o della comunicazione, per le forme di vendita soggette a tali prescrizioni, nonché la durata della vendita stessa. |
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CAPO IX - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 35 - (Sospensione e cessazione dell'attività)1. La sospensione da parte degli operatori commerciali dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e gr |
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Art. 36 - (Subingresso)1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 6, 7 e 8, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia preventiva e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempreché sia pr |
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CAPO X - SANZIONI E REVOCHE |
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Art. 37 - (Sanzioni)1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. 2. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 2, 4, 5 e 6, è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. N70 3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 35 e 36, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione |
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Art. 38 - (Revoche)1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare: a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattas |
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CAPO XI - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 15/1991 E 13/1992 |
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Art. 39 - (Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991) |
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Art. 40 - (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13/1992)1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, viene aggiunto il seguente: "6-bis. Gli eredi che non hanno provveduto alla propria iscrizione nel registro previsto dal Capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro il termine di cui al comma 5, rimangono a tutti gli effetti in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con la sola esclusione della facoltà di gestione in proprio.". 2. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 13/1992, viene aggiunto il seguente: "Art. 10-bis |
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CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 41 - (Adempimenti dei Comuni)1. I comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione rispettivamente |
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Art. 42 - (Disposizioni transitorie)1. Alle richieste relative alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, pervenute alla Giunta regionale entro il termine di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 41/1990, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Fino all'entrata in vigore della presente le |
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Art. 43 - (Regolamento di esecuzione)1. I regolamenti di esecuzione previsti dagli articoli 3, 5, 7 e 8 sono adottati entro il termine di centottanta giorni dall'entrata |
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Art. 44 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate in particolare: a) la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56; b) la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28; |
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Art. 45 - (Norme finanziarie)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione dei corsi professionali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a). I relativi oneri fanno carico al capitolo 58 |
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Art. 46 - (Entrata in vigore)1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re |
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