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L. R. Friuli Venezia Giulia 14/06/2007, n. 14

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli artt. 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 21/07/2008, n. 7
- L.R. 06/03/2008, n. 6
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CAPO I - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

 

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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articol

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Art. 2 - Adeguamento della normativa

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla

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CAPO II - ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE

 

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Art. 3 - Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw; N1

b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della Legge Regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei sing

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Art. 4 - Misure di conservazione specifiche nelle ZPS

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:

a) ambienti aperti alpini;

b) ambienti forestali alpini;

c) ambienti misti mediterranei;

d) ambienti steppic

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CAPO III - ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE IN CONFORMITÀ AL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE C(2006) 2683 DEL 28 GIUGNO 2006

 

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Art. 5 - Deroghe

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:

a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;

b) tutela della sicurezza aerea;

c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

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Art. 6 - Art. 11 - Omissis

 

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Capo IV - Omissis
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Capo V -  Sanzioni e norme finali
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Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Modifica alla legge regionale 17/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della

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Art. 15 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politi

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Allegato A - Omissis

 

 

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