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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 17/02/2023, n. 5
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Art. 1 - Principi1. La Regione promuove il settore del commercio nello spirito dei diciassette obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Un |
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Art. 2 - Oggetto e finalità1. La presente legge regionale dispone in ordine alle modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commer |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 29/20051. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) le parole: "e gli articoli di arredamento, gli elettrodomestici" e le parole: "e i prodotti a questi similari" sono soppresse; b) dopo la lettera f) è inserita la s |
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Art. 4 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 29/20051. Al comma 3-ter dell'articolo 8 della legge regionale n. 29/200 |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 11 della legge regionale n. 29/2005 sono appo |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 12 della legge regionale n. 29/2005 sono appo |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 14-bis della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 14-bis della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 15 della legge regionale n. 29/2005 sono appo |
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Art. 12 - Inserimento degli articoli 24-bis e 24-ter nella legge regionale n. 29/20051. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 29/2005 sono inseriti i seguenti: "Art. 24-bis (Commercio elettronico) 1. Le attività di vendita di cui |
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Art. 13 - Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II1. La rubrica del capo V del titolo II è sostituita dalla seguente: "Pubblicità degli orari, dei prezzi e vendite straordinarie". |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge regionale n. 29/20051. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 29/2005 è ins |
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Art. 15 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 34 della legge regionale n. 29/2005 sono appo |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 35 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 37 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modific |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 38 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 39 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 39 (Subingresso) 1. Il subingresso nella proprietà o nella gestione d |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale n. 29/20051. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regiona |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 42 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) su posteggi di mercati o fiere ovvero posteggi isolati dati in concessione, per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restand |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 43 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 48 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 49 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma |
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Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 50 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 51 della legge regionale n. 29/2005 è sostitui |
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Art. 27 - Inserimento dell'articolo 52-bis nella legge regionale n. 29/20051. Dopo l'articolo 52 della legge regionale n. 29/2005 è ins |
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Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 55 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 55 della legge regionale n. 29/2005 è sostitui |
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Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 65 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 65 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela; |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 68 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 68 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività. 2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comun |
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Art. 31 - Modifica all'articolo 69 della legge regionale n. 29/20051. Le lettere a) e b) al comma 3 dell'articolo 69 della legge reg |
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Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 71 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 71 della legge regionale n. 29/2005 è sostituto dal seguente: "Art. 71 |
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Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 72 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 72 della legge regionale n. 29/2005 è sostituto dal seguente: "Art. 72 (Subingresso) 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diri |
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Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 73 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 73 della legge regionale n. 29/2005 è sostituto dal seguente: "Art. 73 (Disposizioni per i distrib |
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Art. 36 - Inserimento dell'articolo 77-bis nella legge regionale n. 29/20051. Dopo l'articolo 77 della legge regionale n. 29/2005 è inserito il seg |
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Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 80 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 80 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 80 (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa) 1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività. 2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14-bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune olt |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 81 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 81 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguent |
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Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 83 della legge regionale n. 29/20051. L'articolo 83 della legge regionale n. 29/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 83 (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione) 1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto all |
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Art. 40 - Modifica all'articolo 84 della legge regionale n. 29/20051. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regiona |
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Art. 41 - Modifica all'articolo 84-bis della legge regionale n. 29/20051. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 84-bis della l |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 85 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 85 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera g) del comma 2 è inserita la seguente: |
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Art. 43 - Modifica dell'articolo 87 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 87 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 45 - Modifiche all'articolo 100 della legge regionale n. 29/20051. All'articolo 100 della legge regionale n. 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 46 - Modifica all'articolo 101 della legge regionale n. 29/20051. Il comma 1 dell'articolo 101 della legge regionale n. 29/2 |
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Art. 47 - Modifica all'articolo 105 della legge regionale n. 29/20051. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 105 della legge re |
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Art. 48 - Modifica dell'Allegato B-bis della legge regionale n. 29/20051. La lettera c) del comma 1 del punto 1 dell'Allegato B-bis della legge regionale n. 29/ |
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Art. 49 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 24/20211. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole: "Non sono ammesse domande di aiut |
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Art. 50 - Disposizioni transitorie e finali1. Nelle more del recepimento delle disposizioni della presente legge, la dotazione di parcheggi di cui al punto 1 del comma 1, lettere c) e d), dell'A |
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Art. 52 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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