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L. R. Emilia Romagna 04/09/1981, n. 30

Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n. 6.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/05/1984, n. 25
- L.R. 10/12/1987, n. 39
- L.R. 02/09/1991, n. 24
- L.R. 19/07/1997, n. 22
- L.R. 21/04/1999, n. 3
- L.R. 13/11/2001, n. 38
- L.R. 20/01/2004, n. 2
- L.R. 18/07/2014, n. 17
- L.R. 18/07/2017, n. 16

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Art. 1 - Finalità

La Regione Emilia Romagna si propone con la presente legge:

a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;

b) di favorire l'ampliamento della s

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Capo I - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali
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Art. 2 - Programma degli interventi

Ai fini di provvedere alla programmazione nel settore forestale e in relazione alle indicazioni contenute nei piani e nei programmi nazionali, la Regi

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Art. 3 - Interventi di iniziativa pubblica

Sono da considerarsi di iniziativa pubblica gli interventi, comprese le opere di servizio direttamente connesse, inclusi nei piani di cui all'art. 2 e promossi dagli enti delegati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 riconosciuti di particolare rilevanza sociale. Detti interventi sono a totale carico della Regione qualora siano attuati nei territori classificati montani ed in quelli sog

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Art. 3-bis - Albo regionale delle imprese forestali

N3

1. Al fine di assicurare adeguate garanzie di qualificazione, affidabilità e sicurezza delle imprese che operano nel settore agro-forestale e per le finalità di cui all'articolo 7 del

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Art. 4 - Interventi di iniziativa privata

Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.

I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:

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Art. 5 - Interventi a favore della pioppicoltura

Per favorire lo sviluppo della pioppicoltura sono previste le seguenti provvidenze:

- contributo in conto capitale fino ad u

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Art. 6 - Opere di servizio forestale

N11

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Art. 7 - Incentivi per migliorare l'attuazione dei lavori forestali e per la trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco

N6

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Art. 8 - Consorzi per la gestione socio-economica dei boschi privati

Per le finalità indicate nell'art. 1, lettere a), b), c) ed e), possono costituirsi, volontariamente o per iniziativa degli Enti delegati, consorzi tra proprietari e conduttori di terreni per realizzare convenienti unità di intervento e di gestione silvo-pastorale.

Le Comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoria

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Art. 9 - Provvedimenti per la gestione tecnico-economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti

Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest'ultimo caso per l'adozione dello Statuto valgono le norme di cui al citato a

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Art. 10 - Piani economici e piani di coltura e di conservazione

I piani economici di cui agli artt. 8 e 9 vengono normalmente elaborati a cura dei servizi operativi regionali e dell'Azienda regionale delle foreste N10.

Gli Enti delegati, accertata l'impossibilità ad elaborare i piani economici da parte dei servizi operativi regio

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Art. 10-bis - Ricerca e sperimentazione forestale

N7

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Art. 11 - Disposizioni sui tassi bancari

N12

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Art. 12 - Incendi boschivi e difesa fitosanitaria

La Regione approva un piano quinquennale per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi ed un programma quinque

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Art. 13 - Regolamento forestale regionale

N8

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale in materia sono adottate le definizioni di bosco e di arboricoltura da legno di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001.

2. Il regolamento forestale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) disciplina sull'intero territorio regionale la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del presente articolo, individuando disposizioni specifiche per:

a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) le aree a rischio di incendio boschivo in confo

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Art. 14 - Commissioni consultive comprensoriali

N13

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Art. 15 - Vigilanza e sanzioni

N8

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento forestale e dalla legge n. 353 del 2000, spettanti agli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della

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Capo II - Deleghe
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Art. 16 - Deleghe

Ai fini della presente legge, alle Comunità montane, alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per i territori di rispettiva competenza, sono delegati:

1) la predisposizione e la presentazione alla Regione dei programmi annuali degli interventi di cui all'art. 2, secondo comma;

2) la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali;

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Art. 17 - Modalità delle deleghe

Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.

Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per gli Enti delegati nei soli casi i

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Capo III - Modificazioni e integrazioni alla legge 25 maggio 1974, n. 18, istitutiva dell'Azienda regionale delle foreste

N10

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Art. 18 - Azienda regionale delle foreste

L'Azienda regionale delle foreste

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Art. 19 - Finalità e compiti

L'Azienda regionale delle foreste N10 provvede alla gestione tecnica ed amministrativa nonché alla tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale.

In particolare, l'Azienda regionale delle foreste N10, nell'ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, persegue i seguenti fini:

- contribuisce alla difesa del suolo, al ripristino ed al miglioramento degli equilibri ecologici dei terreni sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;

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Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Azienda è costituito esclusivamente da beni mobili, compresi quelli esistenti presso le foreste,

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Art. 21 - Organi

Sono organi dell'Azienda:

a)

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Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello Statuto della

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Art. 23 - La Commissione amministratrice

La Commissione amministratrice è composta dal Presidente e da dodici membri, di cui cinque espressi dalla minoranza, eletti dal Consiglio regionale.

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Art. 24 - Compiti della Commissione amministratrice

La commissione amministratrice provvede a:

a) deliberare il programma quinquennale e i piani-stralcio annuali di gestione e di miglioramento;

b) deliberare il bilancio preventivo e le variazioni che occorra apportare ad esso nel corso dell'esercizio;

c) deliberare il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico dei beni propri e di quelli ad essa affidati ai sensi dell'articolo 3 della

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Art. 25 - Riunioni e deliberazioni della Commissione amministratrice

Le riunioni della Commissione amministratrice sono convocate dal Presidente.

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Art. 26 - Provvedimenti urgenti

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 24, il presidente com

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Art. 27 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri eletti, con voto limitato a due, dal Consiglio regionale.

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Art. 28 - I vicepresidenti

La Commissione amministratrice, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti, di cui uno designato

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Art. 29 - Compensi al Presidente, ai vicepresidenti, ai commissari ed ai revisori

I compensi del Presidente, dei vicepresidenti, dei commissari e dei revisori sono stabiliti con deliberazione del Consigli

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Art. 30 - Il Direttore

Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Presidente della Regione su designazione della commissione amministratrice

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Art. 31 - Personale

Alla determinazione dell'organico dell'Azienda ed all'assegnazione del relativo personale, provvederà la Regione a

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Art. 32 - Vigilanza e controlli sull'attività

Copia delle deliberazioni della Commissione amministratrice, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al Presidente della Regione entro 10 giorni dalla loro adozione.

Il Presidente della Regione, entro venti giorni dal ricevimento del

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Art. 33 - Bilancio dell'Azienda

L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso approvato dal Cons

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Art. 34 - Finanziamenti

L'Amministrazione regionale concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste N10 erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio.

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Art. 35 - Esecuzione di opere

All'esecuzione delle opere relative alla manutenzione, al miglioramento e alla sistemazione del patrimonio ad essa affidat

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Art. 36 - Regolamento e funzionario delegato

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione amministratrice predispone il regolamento di organi

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Capo IV - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
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Art. 37 - Disposizioni finanziarie

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a partire dal 1981 nel modo seguente:

a) per i contributi in capitale in favore di Enti locali di cui all'articolo 3 della presente legge e per le spese inerenti agli interventi forestali di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, mediante l'utilizzazione di quota parte delle assegnazioni statali sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» e gli stanziamenti previsti nel bilancio poliennale con riferimento ai capitoli 14070 e 14090, che andranno pertanto unificati;

b) per le spese inerenti agli investimenti forestali, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge, utilizzando gli stanziamenti previs

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Art. 38 - Abrogazione di articoli della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6

Gli artt. 3 e 4, nonché l'ottavo comma dell'art. 8 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 6, sono abrogati.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.


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