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Regolam. R. Emilia Romagna 01/08/2018, n. 3

Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della l.r. n. 30/1981.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 24/06/2024, n. 1227
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI
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TITOLO I - FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6) disciplina, per l'intero territorio regionale, la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale di cui al comma 3 del medesimo articolo, individuando disposizioni specifiche per:

a) i territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delimitati ai sensi del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) le aree a rischio di incendio boschivo in conformità con la

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Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) “Ente forestale”: l’ente territoriale competente all’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 30 del 1981, individuato dall’art. 21, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) nei Comuni e nelle loro Unioni, se costituite;

b) “Pascolo, terreno pascolivo”: il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non rientrante nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Tali terreni non sono sottoposti a frequenti lavorazioni agricole e l'utilizzazione delle specie foraggere avviene principalmente attraverso il pasco

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Articolo 3 - Attuazione del regolamento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono all'attuazione del presente regolamento nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Gli Enti forestali gestiscono le procedure disciplinate dagli articoli

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Articolo 4 - Autorizzazione per l'esecuzione di interventi

1. Al fine di perseguire le finalità indicate dal regio decreto n. 3267 del 1923 e dalla legge regionale n. 30 del 1981, l'esecuzione degli interventi suscettibili di produrre impatti ambientali negativi nei territori di cui all’art. 1 deve essere autorizzata dagli Enti forestali.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata attraverso il sistema telematico di cui all’art. 3, comma 3. Entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta gli Enti forestali rilasciano l’autorizzazione o esprimono il proprio diniego, esprimendosi anche in ordine alle altre valutazioni o forme di assenso richieste dalla legge per gli interventi da realizzare

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Articolo 5 - Comunicazione per l'esecuzione di interventi

1. Nella parte seconda del presente regolamento sono espressamente indicati i casi in cui l'esecuzione degli interventi non è subordinata ad autorizzazione ma a comunicazione all'Ente forestale con le modalità previste nei commi successivi.

2. La comunicazione è corredata dalle dichiarazioni e dagli elaborati tecnici necessari, secondo la modulistica predefinita. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, l’interessato

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Articolo 6 - Interventi esenti da autorizzazione e comunicazione

1. Ferme restando le autorizzazioni e gli assensi previsti da altre normative, sono esenti da autorizzazione e da obbligo di comunicazione:

a) gli interventi indicati come liberamente esercitabili nella parte seconda del presente regolamento;

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Articolo 7 - Tutela degli elementi di interesse storico e culturale

1. Ferme restando le forme di tutela previste dal D.Lgs. n. 42 del 2004, al fine di tutelare gli elementi di interesse storico legati alla cultura dell’uso dei boschi e dei pascoli presenti negli ambiti di cui all’art. 1, è fatto obbligo, a chi realizza interventi discipl

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Articolo 8 - Modalità operative

1. Per la realizzazione degli interventi di utilizzazione forestale previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3 bis della legge regionale n. 30 del 1981 e dalle direttive emanate dalla Regione per quanto riguarda i requisiti delle impres

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Articolo 9 - Vigilanza e sanzioni

1. Gli enti forestali svolgono le attività di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni connesse alle funzioni esercitate in materia ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 13 del 2015.

2. In attuazione dell’art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla

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PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
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TITOLO I - GESTIONE DEI BOSCHI E DELLE AREE AD ESSI ASSIMILATE AI SENSI DELLA NORMATIVA STATALE
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Capo I - Pianificazione forestale
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Articolo 10 - Piani di gestione forestale

1. I boschi e gli altri terreni e soprassuoli arborei rientranti negli ambiti di interesse forestale di cui all’art. 1 possono essere gestiti, in coerenza con gli indirizzi del piano Forestale Regionale, attraverso gli strumenti di Gestione Forestale Sostenibile previsti dalla legge regionale n. 30 del 1981 rappresentati dai piani di gestione forestale (cosiddetti piani economici o di assestamento forestale) di cui al presente articolo e dagli strumenti equivalenti di cui all’art. 11.

2. I piani di gestione forestale possono essere redatti e approvati per superfici superiori ai 50 ettari.

3. L'effettuazione degli interventi previsti dai piani di gestione forestale è soggetta alla comunicazione di cui all’art. 5, fatti salvi gli interventi sempre esenti da autorizzazione e comunicazione di cui all’art. 6 e quelli che nella parte seconda del presente regolamento sono espressamente indicati come esenti se effettuati in attuazione di un piano.

4. La Regione, i Comuni, gli altri Enti pubblici e

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Articolo 11 - Strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale

1. Sono riconosciuti quali strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale, di cui all’articolo 10, piani di gestione semplificati, quali i piani di coltura e conservazione di cui alla legge regionale n. 30 del 1981. Tali piani semplificati sono finalizzati a:

a) favorire la programmazione degli interventi forestali con le stesse finalità dei piani di cui all'articolo 10 su superfici medio-piccole;

b) assicurare la stabilità e il mantenimento in efficienza delle operazioni forestali realizzate con contributo pubblico o comunque oggetto di sovvenzioni pubbliche, nonché il rispetto di impegni, vincoli e prescrizioni connessi.

2. I piani di cui al comma 1 in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall’Ente forestale ai sensi della

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Capo II - Vincoli per la conversione e la trasformazione dei boschi
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Articolo 12 - Trasformazione in bosco ceduo

1. È vietata la conversione delle fustaie in boschi cedui; è vietato, altresì, il ripristino del governo a ceduo nei boschi già oggetto di interventi di conversione all'alto fusto.

2. È vietata la trasformazione in boschi cedui semplici dei boschi cedui composti o trattati a sterzo qualora essi abbiano superato l'età per cui debbano considerarsi inve

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Articolo 13 - Governo e trattamento dei boschi di neoformazione

1. I boschi di neoformazione, di età inferiore a 30 anni e superiore a 10 anni potranno essere assoggettati al taglio di utilizzazione con rilascio di matricine per indirizzarli al governo a bosco ceduo, nel rispetto dei turni minimi di cui all’art. 33 e dei limiti di superficie di cui all’art. 18 previsti per i boschi cedui.

2. I tagli di cui sopra sono soggetti a:

a) comunicazione, se riguardanti superfici inferior

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Articolo 14 - Sradicamento di piante e ceppaie nei boschi

1. Nei boschi lo sradicamento delle piante e delle ceppaie vive è di norma vietato, eccezione fatta per casistiche espressamente previste dal presente regolamento, nonché per i casi soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco r

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Articolo 15 - Rinnovazione anticipata dei boschi per mutarne la composizione specifica

1. Nei boschi è di norma liberamente effettuabile la sottopiantagione o la semina di specie autoctone nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), fatta eccezione per le aree protette e i siti della rete Natura 2000, dove è necessaria l’autorizzazione dell’Ente forestale.

2. La rinnovazione dei boschi per mutarne la composizione specifica, che comporti l’estirpazione di ceppaie e la conseguente lavorazione del suolo è vietata.

3. È ammesso il cambiamento della composizione specifica dei boschi attraverso l'eventuale taglio su piccole superfici (inferiori a mezzo ettaro) e l’introduzione (tramite semina o piantagione) di specie autoctone, previa autorizzazione dell’Ente

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Capo III - Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali
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Articolo 16 - Periodi di esecuzione dei tagli selvicolturali

1. Nei boschi di alto fusto sono di norma consentiti in qualsiasi stagione dell'anno i tagli di rinnovazione, i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture.

2. Nei boschi cedui semplici, composti e trattati a sterzo sono consentiti:

a) i tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno;

b) i tagli di utilizzazione dal 15 settembre al 15 maggio nei boschi cedui di faggio e misti con prevalenza di faggio,

c) i tagli di utilizzazione dal 1 ottobre al 30 aprile nei boschi cedui di altre latifoglie.

3. Qualora ricorrano circostanze meteoclimatiche particolari l'Ente forestale per territorio può posticipare o anticipare la durata di detti periodi per un massimo di 15 giorni.

4. In tutti i boschi i tagli per la manute

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Articolo 17 - Modalità di esecuzione dei tagli

1. Il taglio di utilizzazione dei boschi cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e che la superficie di taglio resti inclinata e risulti in prossimità del colletto.

2. Le tecniche di abbattimento devono salvaguardare le altre piante non interessate dal taglio e il novellame sottostante.

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Articolo 18 - Limitazione all'estensione dei tagli

1. Allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 del regio decreto n. 3267 del 1923 e di conseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1981, sono di norma vietati i tagli di utilizzazione che lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a:

a) 8 ettari per i cedui semplici, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni;

b) 2 ettari per le fustaie trattate a taglio raso, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 5 anni.

2. La contiguità delle superfici di taglio si considera interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza minima pari a 100 m.

3. Il rispetto

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Articolo 19 - Norme di gestione delle aree con criticità ambientali

1. Nei boschi delle aree aventi una pendenza media superiore al 100%, dei terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) per interventi su superfici inferiori a 1 ettaro si applicano le procedure di comunicazione e di autorizzazione e le limitazioni definite nel presente regolamento;

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Articolo 20 - Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame.

2. Entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere asportato dalle tagliate o almeno concentrato in imposti temporanei in prossimità della viabilità permanente o temporanea in funzione di un suo successivo prelievo ed esbosco con mezzi motorizzati.

3. Per i tagli delle fustaie, per le conversioni all’alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo eseguiti nei lim

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Articolo 21 - Esbosco dei prodotti

1. Il transito in bosco dei trattori forestali e di altri mezzi motorizzati lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di taglio, concentramento ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'Ente forestale per particolari situazioni nel corso dei lavori, quali rinnovazione in atto, costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi.

2. È sempre possibile l'esbosco con animali e l'uso di condotti artificiali o risine per la movimentazione del materiale legnoso.

3. L'apertura nel bosco di piste temporanee a perdere o il ripristino temporaneo di piste preesistenti deve essere sempre indicata nelle richieste di autorizzazione o nelle comunicazioni previste per la realizzazione de

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Articolo 22 - Gru a cavo

1. Al fine di ridurre l'apertura di nuove piste di esbosco è favorita l'installazione temporanea di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali.

2. L’installazione di gru a cavo semoventi su mezzi motorizzati con linee non superiori a 700 metri ed il cui cavo portante non superi l’altezza delle chiome delle piante, sempre che le linee non attraversino strade ad uso pubblico, ivi compresa la sentieristica opportunamente segnalata, è subordinata alla presentazione di comunicazione all’Ente forestale ai sensi dell’art. 5, contestualmente alla richiesta di utilizzazione del bosco, corredata dalla cartografia degli interventi selvicolturali e dall’ubicazione dell’impianto, dalla disloc

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Capo IV - Boschi d'alto fusto
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Articolo 23 - Fustaie. Norme comuni

1. Il presente capo disciplina la gestione delle fustaie sia di origine gamica che agamica, ivi comprese le fustaie transitorie derivanti da interventi di avviamento all’alto fusto, distinguendo specifiche norme per le fustaie disetanee, per pedale o per gruppi, e per quelle coetanee, compresi anche i popolamenti di età diverse ma con strutture coetaneiformi. I boschi d’alto fusto con soprassuolo irregolare, ossia non coetanei né disetanei, ai fini del taglio vengono considerati come fustaie disetanee, salvo espressa e diversa indicazione dell'Ente forestale.

2. Il taglio a raso delle fustaie è sempre soggetto ad autorizzazione, fatte salve le deroghe di cui all’art. 6; dovranno essere osservate le prescrizioni dei successivi articoli 25 e 26 e dovranno essere m

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Articolo 24 - Diradamenti e tagli intercalari nelle fustaie

1. Nelle fustaie è consentita senza necessità di comunicazione o di autorizzazione e in qualsiasi momento l'asportazione di piante secche e l'utilizzazione di sporadici alberi stroncati da eventi calamitosi, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 e purché non si arrechi danno al bosco.

2. Nelle fustaie coetanee, previa comunicazione all'Ente forestale, sono consentiti diradamenti ed eventuali tagli di preparazione che eliminano le piante aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti. I tagli devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate al massimo di 1 metro.

3. I diradamenti delle fustaie coetanee con intensità superiori, finalizzati al miglioramento della struttura e delle funzionalità del bosco, sono

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Articolo 25 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso e a tagli successivi. Turni minimi del taglio raso e del taglio di sementazione

1. Nelle fustaie coetanee, il taglio raso con eventuale rilascio di riserve si effettua con il rispetto dei turni minimi di seguito stabiliti, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dagli artt. 18 e 23.

2. Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi del taglio raso e del taglio di sementazione sono i seguenti:

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Articolo 26 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria

1. La pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto può essere autorizzata ai sensi dell’art. 4 quando si verificano le seguenti condizioni:

a) sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate degli ultimi 5 anni come previsto dall’articolo 18 al fine di evitare contiguità tra le stesse;

b) siano già presenti nel piano sottoposto semenzali e novellame o, in assenza di rinnovazione p

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Articolo 27 - Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo

1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo per singola pianta o per gruppi.

2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza tra loro di almeno 10 anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:

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Articolo 28 - Fustaie coetanee trattate a tagli successivi. Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero

1. Nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi uniformi, a gruppi e a strisce, i tagli vengono eseguiti con criteri colturali tali da conservare e favorire la presenza della massima diversificazione possibile di composizione specifica.

2. Il taglio di sementazione deve essere eseguito ad un’età del soprassuolo uguale o superiore a quelle stabilite nell’art. 25.

3. Turni inferiori a quelli indicati nel com

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Articolo 29 - Fustaie disetanee

1. Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, per pedale o per gruppi, l'utilizzazione deve essere eseguita con criteri essenzialmente colturali, favorendo la massima diversificazione di compo

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Articolo 30 - Conservazione di castagni da frutto in ambito forestale

1. È sempre consentito, nei periodi di riposo vegetativo di cui all’art. 16, il taglio dei polloni basali di qualsiasi dimensione per la conservazione di esemplari di castagno da frutto ancora vitali.

2. Nei boschi a dominanza di Castanea sativa (habitat forestali) con presenza significativa di piante secolari ancora vitali derivanti da impianti produttivi da frutto, abbandonati e rinaturalizzati del tutto o in parte per l’ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi di origine naturale nei quali sono prevalenti le funzioni ecosistemiche e il valore storico-testimoniale e naturalistico, l’Ente forestale può autorizzare l’esecuzione dei seguenti interventi:

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Capo V - Boschi cedui
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Articolo 31 - Boschi cedui. Norme comuni

1. Nei boschi cedui i tagli di utilizzazione sono subordinati comunicazione all'Ente forestale, fatti salvi i casi di cui all’art. 6 per i tagli di estensione limitata e i casi soggetti ad autorizzazione espressamente indicati negli articoli che seguono e nell’art. 19 relativo alle aree con criticità ambientali.

2. Qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria, di difesa idrogeologica o per altri motivi di interesse pubblico, a condizione che sia assicu

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Articolo 32 - Cedui semplici. Riserva di matricine

1. Il taglio di utilizzazione del bosco trattato a ceduo semplice deve essere eseguito in modo da riservare la densità di matricine definita dai commi successivi.

2. Il numero minimo di matricine da rilasciare non può essere inferiore a 80 piante a ettaro con le seguenti eccezioni:

a) per i boschi a prevalenza di castagno il numero minimo da rilasciare non può essere inferiore a 40;

b) per i boschi a prevalenza di robinia, salice, pioppo e nocciolo non è necessario riservare piante appartenenti a queste specie; per ogni ettaro, se presenti, devono però essere mantenute almeno 40 piante tra le più sviluppate di latifoglie di altre specie; nelle aree di tutela per l'avifauna e, più in generale, nelle garzaie, può essere opportuno mantenere anche esemplari arborei di pioppo, salice, o robinia qualora le chiome, lo sviluppo e il portamento di questi esemplari risultassero idonei alla nidificazione degli uccelli tutelati, in questo caso nella scelta delle matricine si può dare priorità a tali p

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Articolo 33 - Turno minimo dei boschi cedui semplici

1. Per i boschi cedui monospecifici il turno dei tagli non può essere inferiore:

a) per il faggio ad anni 30;

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Articolo 34 - Boschi cedui trattati a sterzo

1. Nei boschi cedui trattati a sterzo devono essere allevate e rilasciate almeno trenta matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio.

2. Per i cedui trattati a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni più vecchi e sviluppati hanno diametro superiore a 10 cm, misurato a 1,30 m dal suolo, fermo restando che il taglio ori

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Articolo 35 - Boschi cedui composti

1. Il turno minimo da rispettare per i boschi cedui composti è il medesimo previsto per i boschi cedui semplici, facendo riferimento all'età dei polloni.

2. I boschi cedui composti a regime sono caratterizzati dall'esistenza di matricine di almeno 3 classi di età; il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 160 per ettaro, di cui il 50% dell'età del turno del ceduo e il restante 50% ripartito fra le classi di età multiple del turno.

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Articolo 36 - Utilizzazione dei boschi cedui invecchiati

1. I boschi cedui semplici o composti sono da considerarsi invecchiati quando non siano stati utilizzati da un periodo superiore a 40 anni per i boschi a prevalenza di specie quercine e a 50 anni per tutte le altre specie.

2. Sono, inoltre, da considerarsi invecchiati i boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di 60 anni.

3. In tutti i boschi cedui, anche in quelli invecchiati, previa comunicazione è sempre ammessa la conversione all’alto fusto, senza limiti di superficie e in qualsiasi stagione dell'anno come disciplinato dall’art. 16.

4. Nei boschi cedui invecchiati con polloni di età prevalente inferiore a 70 anni, su aree di taglio di estensione inferiore a 5.000 metri quadri purché esse siano posizionate ad una distanza di almeno 20 metri da altre tagliate effettuate nei prece

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Capo VI - Norme per le aree danneggiate dagli incendi e dalle calamità naturali. Lotta antiparassitaria
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Articolo 37 - Gestione delle aree danneggiate da incendio boschivo o da calamità naturali

1. Fatti salvi le limitazioni e i divieti previsti dall'art. 10, comma 1 della legge n. 353 del 2000 per i boschi e i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco e le indicazioni contenute nel piano regionale di previsi

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Articolo 38 - Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 353 del 2000, ai fini della ricostit

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Articolo 39 - Lotta antiparassitaria

1. Allo scopo di limitare la diffusione di patologie e gli attacchi parassitari, è vietato porre in atto attività, quali ad esempio la distruzione o l’abbruciamento di nidi o di materiale in

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Capo VII - Utilizzo dei prodotti secondari del bosco. Conservazione della biodiversità
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Articolo 40 - Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale

1. Per tutti i tagli di utilizzazione con estensioni superiori a 1 ettaro, al fine di avere indicazioni utili per la selvicoltura, sia nei boschi cedui che nelle fustaie, al momento del taglio, è obbligatorio mantener

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Articolo 41 - Potatura, spalcatura e resinazione

1. La spalcatura fino ad un terzo dell’altezza delle piante e la potatura dei rami vivi sono consentite senza necessità di preventiva comunicazione, dal 15 settembre al 15 maggio.

2. La potatura e la spalcatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno. Sono parimenti consentite, in qualsia

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Articolo 42 - Raccolta della lettiera e dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame

1. Nei boschi è vietata l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci e altre specie alloctone invasive.

2. Nei boschi lo sfalcio e la raccolta dell'erba sono consentiti senza necessità di comunicazione o autorizzazione, a condizione che siano effettuati per utilizzarne i prodotti nell’a

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Articolo 43 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi

1. La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari e ai titolari di altri diritti sulle aree in quantità e secondo

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Articolo 44 - Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi (prodotti del sottobosco)

1. Le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione di qualsiasi altro intervento devono avvenire in modo tale da non arrecare danno diretto o indiretto attraverso l'alterazione dei luoghi, alla flora spontanea protetta ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conserv

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Articolo 45 - Tartufaie controllate

1. Le amministrazioni competenti ai sensi della legge regionale n. 24 del 1991 riconoscono le tartufaie controllate. Le prescrizioni tecniche per la gestione delle tartufaie allegate all’Atto di riconoscimento delle stesse sono inviate agli Enti forestali.

2. Nelle tartufaie controllate l’eliminazione della vegetazione rampicante lianosa ed infestante pu

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TITOLO II - COLTIVAZIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO
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Articolo 46 - Castagneti da frutto

1. Nei castagneti da frutto come definiti dall’art. 2 sono liberamente esercitabili senza necessità di comunicazione o autorizzazione:

a) l'esecuzione di innesti;

b) le potature di formazione, di produzione e di ringiovanimento, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo;

c) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;

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Articolo 47 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto

1. Previa richiesta di autorizzazione corredata da relazione tecnica contenente la localizzazione e modalità esecutive degli interventi, l’Ente competente ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo n. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) può autorizzare i seguenti interventi finalizzati al recupero di castagneti da frutto abbandonati:

a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;

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TITOLO III - ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO-LUNGO, PIOPPICOLTURA E ALTRE PIANTAGIONI LEGNOSE A CICLO BREVE, TARTUFAIE COLTIVATE E AREE OGGETTO DI INTERVENTI DI IMBOSCHIMENTO REALIZZATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO ANCORCHÉ NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI BOSCO
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Articolo 48 - Norme per la gestione di piantagioni legnose coltivate con pratiche agronomiche riferibili all’arboricoltura da legno

1. Le piantagioni per l’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve (massimo 20 anni), ivi compresi gli impianti di short rotation forestry (SRF) e altri impianti a ciclo brevissimo (3-8 anni), e le tartufaie coltivate rientrano nelle aree agricole a media intensità colturale, comprendenti anche lavorazioni periodiche del terreno.

2. Dette piantagioni, se oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, devono sempre essere gestite attraverso un piano di gestione semplificato, ovvero di coltura e conservazione di cui all’art. 11.

3. Gli impianti che non sono oggetto di finanziamento pubblico non devono necessariamente essere gestiti attraverso un piano di gestione. I soggetti gestori hanno comunque facoltà di proporre e richiede

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Articolo 49 - Alberi di Natale

1. Le piante, i cimali e i rami raccolti in fascina esclusivamente destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale devono essere corredati da uno speciale permesso o da un contrassegno rilasciati dall'Ente forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli

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TITOLO IV - GESTIONE DI SIEPI E FORMAZIONI VEGETALI LINEARI, DEI TERRENI ARBUSTATI, DI SISTEMI AGROFORESTALI FUNZIONALI AL RIPRISTINO DI SPAZI APERTI IN ABBANDONO A SEGUITO DELLA COLONIZZAZIONE SPONTANEA DA PARTE DI SPECIE FORESTALI
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Articolo 50 - Sistemi agroforestali

1. Al fine di favorire la gestione delle aree già destinate a colture agricole e in particolare degli ex seminativi favorendo la conservazione e valorizzazione di sistemi di elevato valore ambientale e paesaggistico, nonché di aree di discontinuità del bosco anche ai fini di prevenzione degli incendi, è possibile una gestione di sistemi agroforestali nei pascoli, nei prato-pascoli e nei terreni agricoli abbandonati che presentano nell’attualità una copertura arborea forestale inferiore al 50%, previa presentazione da parte di imprese agricole o agroforestali all’Ente forestale di una richiesta di autorizzazione corredata di planimetria e relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato descrittiva dello stato di fatto e delle modalità di gestione dei terreni in relazione alle sottoelencate attività consentite:

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Articolo 51 - Norme generali per le siepi, le formazioni lineari e i boschetti

1. Nelle siepi e nelle formazioni lineari è consentita, senza necessità di autorizzazione o comunicazione, la manutenzione attraverso la potatura e il diradamento mediante taglio alla base delle piante, purché venga salvaguardata la linearità dell’elemento paesaggistico attraverso il mantenimento di parte della struttura del soprassuolo e la capacità di rinnovazione complessiva della siepe o del filare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) nelle siepi deve essere assicurato il mantenimento di un adeguato numero di esemplari differenziati per specie e rappresentative dei diversi stadi di sviluppo presenti (in media 15 piante ogni 100 metri); il mantenimento delle piante (matricine) non è obbligatorio nelle aree di pertinenza della viabilità e comunque dove pregiudizievole per la pubblica incolumità, e la scelta e l’ubicazione delle piante da mantenere possono esser

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TITOLO V - GESTIONE DEI TERRENI SALDI, DEI TERRENI PASCOLIVI, E DEI TERRENI AGRICOLI LIMITATAMENTE AI TERRITORI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO, DELIMITATI AI SENSI DEL R.D. N. 3267 DEL 1923
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Articolo 52 - Norme per la gestione dei terreni saldi e dei terreni saldi arbustati

1. Nei terreni saldi ex coltivi dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria, al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. Tale obbligo sussiste fino a che l'area interessata non assume le caratteristiche delle aree boscate o arbustate in seguito all’evoluzione naturale o per intervento antropico.

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Articolo 53 - Lavorazione del terreno

1. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico per i terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Ente competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità restrittive intese

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Articolo 54 - Deflusso delle acque

1. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli a

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Articolo 55 - Modalità del pascolo

1. Le norme del presente articolo si applicano per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, saldi e saldi arbustati dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e nei boschi.

2. Salvo diversa, espressa autorizzazione dell'Ente forestale per territorio, il pascolo può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1.000 metri s.l.m. solo dal 15 aprile al 30 novembre e ad altitudine superiore (ai 1.000 metri s.l.m.) dal 15 maggio al 15 ottobre.

3. Il pascolo vagante, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi nei terreni appartenenti al proprietario o resi disponibili in ragione di uno specifico contratto, purché proprietà contermini non nella disponibilità ed eventuali altri terreni contermini in cui il pascolo è vietato siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende. Al di fu

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Articolo 56 - Miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli i lavori di miglioramento, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, trasemina, suddivisione in comparti, sono realizzati dai proprietari o possessori senza necessità di autorizzazione o comuni

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Articolo 57 - Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi

1. L’impianto di nuovi boschi è sempre soggetto a comunicazione all'Ente forestale, fatta eccezione per gli impianti realizzati tramite Programmi at

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TITOLO VI - COMPORTAMENTI A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELLE AREE BOSCATE, CESPUGLIATE O ARBORATE E NELLE RELATIVE AREE LIMITROFE AI SENSI DELLA LEGGE N. 353 DEL 2000
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Articolo 58 - Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi

1. Fatto salvo quanto previsto ai restanti commi del presente articolo e all’art. 59, sono vietati:

a) l’accensione di fuochi all'aperto nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi e nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni. Tale distanza è elevata a 200 metri nei periodi in cui, alle condizioni e con le modalità definite nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, viene dichiarato lo stato di grave pericolosità, o fase di pre-allarme per il rischio di incendi boschivi, o periodi a rischio di incendio boschivo ai sensi della legge n. 353 del 2000;

b) durante i periodi dichiarati di grave pericolosità, negli ambiti di cui alla lettera a), l’accensione di fuochi, l’uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, il fumo o comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

2. Sono consentite anche nei periodi dichiarati di grave pericolosità, nel rispetto di quanto stabilito nel presente comma e nei commi 3 e 4, con le eventuali ulteriori cautele indicate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, le seguenti attività:

a) l’uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali, nonché l’accensione del fuoco quando strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura degli alimenti da parte di coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare negli ambiti di cui al comma 1, lett. a), negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili e con l'obbligo di riparare il focol

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Articolo 59 - Controfuoco e fuoco prescritto

1. Al fine di ridurre il rischio di incendio boschivo, la pratica del fuoco prescritto può essere utilizzata in casi eccezionali o in via sperimentale nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale in conformità con quanto previs

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Articolo 60 - Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

1. Gli Enti di gestione delle linee ferroviarie, le Società di gestione delle autostrade, le Aziende di gestione o proprietarie di strade, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari fronti

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TITOLO VII - USO DEI MEZZI MOTORIZZATI NEI BOSCHI E IN PERCORSI COMUNQUE FUORI STRADA, NONCHÉ NELLE PISTE E STRADE FORESTALI, NELLE STRADE PODERALI E INTERPODERALI, NELLE MULATTIERE E NEI SENTIERI
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Articolo 61 - Transito di veicoli a motore fuori strada

1. Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nei boschi, ivi comprese le piste t

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Articolo 62 - Transito dei veicoli a motore nelle piste forestali, competizioni sportive e manifestazioni con transito dei veicoli a motore nella viabilità che attraversa il bosco

1. Il transito dei mezzi motorizzati è vietato sulle piste forestali, compresi le mulattiere, i sentieri e le piste poderali ed interpoderali che, attraversano o interessano il bosco in relazione ad esigenze di tutela e salvaguardia del suolo e dell’assetto idrogeologico in conformità con i principi del regio decreto n. 3267 del 1923 , del rischio di incendi e di altre esigenze di tutela e conservazione del paesaggio e della biodiversità; è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per attività di servizio e vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse a

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TITOLO VIII - PRODUZIONE DI LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI DA TERRENI CON VEGETAZIONE FORESTALE, ANCORCHÉ NON COMPRESI NELLA DEFINIZIONE GIURIDICA DI BOSCO ANCHE PER DIFETTO DI SUPERFICIE
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Articolo 63 - Comunicazione volontaria ai fini della valorizzazione e tracciabilità dei prodotti

1. Su base volontaria, anche al fine di rendere tracciabili i propri prodotti forestali e derivati, attraverso il sistema telematico di cui all’art.

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TITOLO IX - MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PER I BOSCHI E PER GLI ALTRI AMBITI DI INTERESSE FORESTALE
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Articolo 64 - Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale

N1

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano nei siti della rete Natura 2000 e riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali e le tartufaie controllate, la gestione delle siepi, dell’arboricoltura da legno, delle tartufaie coltivate e delle altre piantagioni legnose e la coltivazione dei castagneti da frutto, sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.

2. Per i boschi e le siepi si applicano le seguenti misure:

a) è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 metri dagli specchi d’acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l’eventuale copertura o l’interramento, previa autorizzazione dell’Ente gestore o previa valutazione di incidenza;

b) è vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, ad eccezione degli alberi presenti sugli argini dei corsi d’acqua;

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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI. ENTRATA IN VIGORE
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Articolo 65 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non

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