Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/12/1977, n. 984
L. 27/12/1977, n. 984
- Errata corrige in G.U. 01/02/1978, n. 31
- Sentenza C. Cost. 15/12/1983, n. 340
- L. 08/11/1986, n. 752
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1.Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 197 |
|
Art. 2.N2 È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentar |
|
Art. 3.Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati: a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge; |
|
Art. 4.Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, |
|
Art. 5.Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto pr |
|
Art. 6.Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 3. A questo fine le amministrazioni e gli |
|
Art. 7.Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltiv |
|
Art. 8.Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche qua |
|
Art. 9.Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della po |
|
Art. 10.Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare. Per definire le naturali vocazioni ai fi |
|
Art. 11.Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di interventi in materia di sistemazione idrogeologica e di d |
|
Art. 12.Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria del |
|
Art. 13.Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterran |
|
Art. 14.Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltur |
|
Art. 15.Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante i |
|
Art. 16.Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di le |
|
Art. 17.Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire: 670 miliardi per l'esercizio 1978; 1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982. È inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987. Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi è così ripartita: lire 190 miliardi per il settore zootecnico; lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo; lire 50 miliardi per il settore della fores |
|
Art. 18.Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui |
|
Art. 19.Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di |
|
Art. 20.Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita nor |
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Imposte indirette
- Agevolazioni per la prima casa
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare
- Dino de Paolis
- Fisco e Previdenza
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
- Imposte sul reddito
Caratteristiche e disciplina delle locazioni brevi
- Emanuela Greco
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Determinazione del valore dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, rendite e pensioni
- Dino de Paolis
- Leasing immobiliare
- Fisco e Previdenza
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Fonti alternative
- Catasto e registri immobiliari
- Compravendite e locazioni immobiliari
Profili catastali e fiscali degli impianti fotovoltaici
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/11/2024
- Roma, sanatorie edilizie illegali da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: presunzione di comunione dell'androne e del portone d'ingresso da Italia Oggi
- Fatture 110% in acconto, è reato da Italia Oggi
- Stretta sui pagamenti lumaca, arriva un ufficio nei comuni da Italia Oggi
- Associazioni e professioni bocciano il codice appalti da Italia Oggi
- Alla formazione 730 mln da Italia Oggi