Articolo abrogato dalla L.R. 18/07/2017, n. 16.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Opere di servizio forestale

Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa per la realizzazione o il ripristino di opere di servizio forestale direttamente connesse a quelle di miglioramento e all'esbosco per complessi forestali non inferiori a 150 ettari.

Se dette opere si riferiscono a boschi di proprietà collettiva (usi civici, comunalie, comunelli e consorzi utilisti), a consorzi di proprietari di cui all'art. 8 o a boschi gestiti con piani economici approvati, la misura del contributo può essere elevata fino al 70% della spesa ammessa.

Le opere che fruiscono dei contributi di cui all'art. 4 ed interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere eseguite se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune nonché di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.”

Dalla redazione