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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 23/12/2004, n. 26
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- L.R. 22/12/2011, n. 21
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TITOLO I - FINALITÀ PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI |
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Art. 1 - Finalità ed obiettivi generali1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente. 2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività. 3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali: |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni concernenti: a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti; b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale; c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4; d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca; e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale; f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti; g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale; h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni |
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Art. 3 - Funzioni delle Province |
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Art. 4 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni: a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione en |
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Art. 5 - Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. 2. La pianificazione territoriale e urbanistica: a) definisce le dotazioni energetiche di interesse |
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Art. 6 - Programmazione energetica territoriale1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale e comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a). N20 |
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Art. 7 - Concertazione istituzionale e partecipazione1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente leg |
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Art. 8 - Piano energetico regionale1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento |
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Art. 9 - Attuazione del Piano energetico regionale1. Il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e programmi annuali approvati dalla Giunta regionale. N6 2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati. 3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, co |
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Art. 10 - Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge. |
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Art. 11 - Forme e modalità di finanziamento1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme: a) contributo in conto capitale; b) contributo in co |
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Art. 12 - Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale1. È istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER. 2. Al finanziamento |
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Art. 13 - Funzioni di erogazione e controllo1. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 |
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Art. 14 - Monitoraggio1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed e |
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TITOLO II - IMPIANTI E RETI |
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Art. 15 - Principi generali1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribui |
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Art. 16 - Procedure autorizzative degli impianti energetici1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla Legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri: a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad |
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Art. 16-bis - Disposizioni in materia di produzione di energia eolica |
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Art. 17 - Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati: a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all'articolo 10 |
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Art. 18 - Reti di trasporto e distribuzione di energia1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione, alle Province interessate ed all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dal |
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Art. 19 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare n |
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Art. 20 - Condizioni di esercizio degli impianti1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo |
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Art. 21 - Intese1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica region |
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TITOLO III - SERVIZI ED OPERATORI |
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Art. 22 - Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del |
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Art. 23 - Qualificazione degli operatori |
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TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE |
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Capo I - Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili |
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Art. 24 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e succ |
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Art. 24 bis - Atti di indirizzo per le procedure autorizzative1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzionate ed orientate alla massima sempl |
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Art. 24 ter - Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di risparmio energetico e la |
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Art. 24 quater - Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. |
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Art. 24 quinquies - Installatori di impianti1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di r |
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Capo II - Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica |
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Art. 25 - Requisiti di prestazione energetica degli edifici1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di: a) edifici di nuova costruzione; b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti; c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti. 2. L'atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitar |
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Art. 25-bis - Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli a |
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Art. 25-ter - Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende: a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza; b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi; c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi. 2. È istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1, ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, lettera c): in tale ambito, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 25 quindecies, comma 1 e comma 1 bis, l’organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984. N9 2 bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualifica |
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Art. 25-quater - Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito: a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblig |
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Art. 25-quinquies - Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25-quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2. |
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Art. 25-sexies - Accertamenti e ispezioni1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l'organismo region |
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Art. 25-septies - Misure di sostegno1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) provvedono alla realizzazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza in materia di conduzione, manutenzione e controlli degli impianti termici, sulla base di |
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Art. 25-octies - Comunicazione sugli impianti riforniti1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articol |
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Art. 25-octies bis - Esclusioni1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3; b) gli edifici |
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Capo III - Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica |
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Art. 25-novies - Finalità1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo ind |
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Art. 25-decies - Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della dirett |
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Art. 25-undecies - Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. 2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, c |
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Art. 25-terdecies - Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica1. Nei casi previsti dall'articolo 14, com |
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Art. 25-quaterdecies - Sistemi di misurazione1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembr |
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Capo IV - Disposizioni comuni ai capi I, II e III |
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Art. 25-quindecies - Sanzioni1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). 1 bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la Regione provve |
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TITOLO V - AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE |
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Art. 26 - Funzioni dell’Agenzia regionale per l'energia |
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Art. 27 - Gestione associata delle funzioni1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche attravers |
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Art. 28 - Collaborazione tra le strutture tecniche1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche terri |
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Art. 29 - Funzioni di osservatorio dell'energia1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare: a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base regionale; N31 b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi; |
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Art. 29-bis - Clausola valutativa |
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TITOLO VI - NORME FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di appro |
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