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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. Ass.R. Emilia Romagna 04/03/2008, n. 156
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[Premessa]L'Assemblea legislativa Richiamata la Dgr 16 novembre 2007, n. 1730 recante in oggetto "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici"; Preso atto: — delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione assembleare referente "Territorio ambiente mobilità", giusta nota prot. n. 3933 in data 20 febbraio 2008, — e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare; Visti: — la direttiva 2002/91/Ce del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia che, al fine di promuovere il miglioramento energetico degli edifici nella Comunità, dispone che gli Stati membri a livello nazionale e regionale provvedano a: a) definire e applicare una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici; b) fissare e periodicamente aggiornare i requisiti di rendimento energetico con riferimento, rispettivamente, agli edifici di nuova costruzione in particolare di metratura superiore a 1.000 m2 ed agli edifici esistenti in particolare di metratura superiore a 1.000 m2 che subiscono ristrutturazioni importanti, tenuto conto delle condizioni ambientali nonché dell'uso cui l'edificio è destinato; c) disciplinare la certificazione energetica degli edifici affinché in fase di costruzione, compravendita o locazione detto attestato sia messo a disposizione degli interessati fornendo informazioni circa il rendimento energetico dell'edificio in confronto con i valori fissati dalle norme vigenti nonché raccomandazioni sugli interventi di miglioramento del rendimento energetico più profittevoli sotto il profilo costi-benefici; d) prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie, per classi di potenza e tipo di combustibile; e) prescrivere controlli periodici degli impianti di condizionamento dell'aria; f) assicurare che sia fornita alla utenza finale una consulenza in merito alle esigenze di sostituzione ovvero modifica degli impianti di climatizzazione; g) assicurare agli utenti finali che la certificazione energetica degli edifici, l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché le ispezioni delle caldaie e degli impianti di condizionamento con relativi suggerimenti e raccomandazioni, vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti; — la direttiva 2006/32/Ce del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che, al fine di rafforzare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, stabilisce che gli Stati membri: 1) adottino obiettivi di risparmio energetico da conseguire mediante servizi energetici ed altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica come indicate dalla direttiva stessa, articolati in obiettivi intermedi; 2) elaborino programmi e misure di intervento al fine di migliorare l'efficienza energetica; 3) affidino ad una o più autorità o Agenzie il controllo generale e la supervisione del quadro istituito ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica; 4) assicurino che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare adottando una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica; 5) assicurino che i distributori di energia forniscano prestazioni di risparmio energetico a favore degli utenti finali, selezionate dall'autorità pubblica preposta; 6) assicurino le informazioni sui meccanismi di efficienza energetica e sul quadro giuridico e finanziario di riferimento; 7) promuovano sistemi di qualificazione, accreditamento e/o certificazione per i fornitori di servizi energetici, diagnosi energetiche, misure di miglioramento dell'efficienza energetica; 8) mettano a disposizione degli utenti finali contratti modello relativi ai servizi di efficienza energetica; 9) istituiscano fondi per sovvenzionare la fornitura di programmi di miglioramento dell'efficienza energetica; 10) promuovano la diffusione e l'accesso a diagnosi energetiche; 11) dispongano affinché i servizi di distribuzione dell'energia assicurino l'accesso a contatori individuali ai clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento per uso domestico nonché a fatture sui consumi energetici basate sul consumo effettivo con informazioni atte a consentire ai clienti di regolare il loro consumo; — la direttiva 2005/32/Ce del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia; — il Dlgs 19 agosto 2005, n. 192 R "Attuazione della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia", integrato con il Dlgs 29 dic |
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ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI |
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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI1. Finalità e ambito di intervento 1.1 Al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto, il presente atto disciplina in particolare: a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici e) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti f) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti g) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti. 1.2 Le disposizioni del presente atto entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2008, salvo quanto non diversamente specificato. 1.3 Nella fase transitoria restano in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come emendate dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 R. 1.4 Per assicurare la omogenea applicazione delle disposizioni del presente atto, per favorire il diffuso accesso ai servizi di efficienza energetica, per promuovere la più ampia informazione dei cittadini nonché la formazione e l'aggiornamento degli operatori pubblici e privati in ordine agli interventi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili più efficaci sotto il profilo costi/benefici, la Regione promuove forme di collaborazione con le Provincie, i Comuni, le Università e gli istituti di ricerca, le associazioni dei consumatori, dei proprietari e degli inquilini, le organizzazioni rappresentative delle imprese e degli operatori del processo edilizio. 2. Definizioni Ai fini della applicazione del presente provvedimento sono riportate in Allegato 1 le definizioni dei principali termini. 3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici 3.1 Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all'allegato 2 si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso allegato 2 e trovano: a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell'edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati, c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali: — ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati — ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati — manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio — recupero di sottotetti per finalità d'uso — nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti — sostituzione di generatori di calore. 3.2 Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 R si applica in quanto compatibile con il presente atto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R. 3.3 Con successivi atti di Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, gli allegati che costituiscono parte integrante del presente atto potranno essere modificati in ragione dello sviluppo tecnico-scientifico, dei risultati del monitoraggio sulla efficacia del presente provvedimento per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica regionale e in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario. 3.4 In particolare, valutata l'efficacia del presente provvedimento con le attività di monitoraggio di cui al punto 9, la Giunta regionale, a partire dal 31 dicembre 2010, presenta all'Assemblea legislativa proposte concernenti: — eventuali misure complementari relative alla ristrutturazione degli edifici di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati; — l'eventuale miglioramento degli standard di prestazione energetica di cui agli allegati 2 e 3 del presente atto. Inoltre la Giunta, sentita la Commissione competente, adegua la delibera alle modifiche delle normative italiane e alle nuove direttive dell'Unione europea, anche con l'obiettivo di indicare agli operatori le date previste per la modifica delle norme vigenti e per ulteriori miglioramenti dei requisiti minimi di prestazione energetica regionale degli edifici. 3.5 Con successivi atti sono disciplinati i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi energetici nella climatizzazione estiva e per l'illuminazione degli ambienti, nonché i requisiti generali di ecosostenibilità. 3.6 Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi del presente atto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2 dell'allegato alla Lr 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l'osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie. 4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti 4.1 Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori richiamati al punto 3 e le disposizioni del presente punto 4 si applicano agli interventi di cui al punto 3.1 per i quali a decorrere dal 1° luglio 2008 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero denuncia di inizio attività, secondo la legislazione vigente. 4.2 Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all'articolo 7 della stessa Lr 31/2002 R, non subordinati a titoli abilitativi il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° luglio 2008. L'approvazione dei progetti relativi a tali interventi è subordinata ad una asseverazione da parte del progettista abilitato ai requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, così come l'attestato di qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al completamento degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità. 4.3 L'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Lr 31/2002, i cui lavori siano iniziati a decorrere dal 1° luglio 2008. 4.4 I requisiti minimi definiti con il presente atto sostituiscono i requisiti cogenti di cui alla Dgr 268/2000 con riferimento alla famiglia 6 "Risparmio energetico", in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, della Lr 31/2002. I comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione Poc, Psc e Rue, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici, di cui agli allegati 2 e 3 del presente atto, o sue successive modifiche. 4.5 A corredo del progetto degli interventi di cui ai punti 4.1 e 4.2, il progettista abilitato predispone una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L. 10/1991, secondo lo schema riportato nell'allegato 4. Con la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 13, comma 2, della Lr 31/2002, il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi di cui agli allegati 2 e 3. L'inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l'applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 15 del Dlgs 192/2005 e successive modifiche. 4.6 La scheda tecnica descrittiva di cui all'articolo 20 della Lr 31/2002 R è integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento energetico di cui agli allegati 2 e 3 e dall'attestato di qualificazione energetica redatto secondo lo schema di cui all'allegato 5. La predisposizione di tale documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L'inosservanza delle prescrizioni del presente comma comporta anche l'applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 15 del Dlgs 192/2005 e successive modifiche. 4.7 Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lettera a) del presente provvedimento deve essere redatto l'attestato di qualificazione energetica riferito al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In tutti gli altri casi di cui al punto 3.1, l'attestato può essere predisposto anche limitatamente alle parti dell'edificio o impianto oggetto di interven |
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PARTE SECONDA - ALLEGATI |
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ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI E TERMINI N1accertamento: è l’insieme delle attività di verifica esercitate dalle autorità competenti dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che la progettazione, realizzazione, esercizio, controllo e manutenzione delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a determinate temperature. ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce: - ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente; - ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente. attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. attestato di qualificazione energetica: documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema regionale di certificazione energetica ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto al punto 4.2 del presente Atto, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato anche al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. autorità competente: ente o soggetto preposto alla conduzione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità e delle competenze ivi previste, delle attività di accertamento e verifica di conformità degli interventi edilizi ai pertinenti requisiti minimi di prestazione energetica e di accertamento ed ispezione sugli impianti termici di cui al presente Atto. barriera vegetale: quinta vegetativa composta esclusivamente da specie arboree e/o arbustive appositamente organizzate in piantagioni lineari (quali ad esempio siepi, fasce boscate, filari ecc.), oppure da specie vegetali che si sviluppano su apposite strutture. caldaia: generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione. certificato di conformità edilizia e agibilità: documento attestante che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato in particolare per quello che riguarda la prestazione energetica dell’edificio e degli impianti in esso installati, in conformità alle prescrizioni previste dalle norme vigenti. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/2002. certificazione energetica dell’edificio o di una unità immobiliare: il complesso delle operazioni svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Atto per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all’esterno (UNI 8290), costituendo così l’involucro edilizio. Sono classificate tali le chiusure verticali, orizzontali inferiori, orizzontali o inclinate superiori, orizzontali su spazi esterni. Possono essere opache o trasparenti. classe energetica o classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica. Le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni. La classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e A++. climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria. cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica. cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011. combustione: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’Allegato II, del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 R, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia. controllo dell’impianto termico: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio, realizzate e manutenute in conformità alla norma UNI 11325. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo. dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l’edificio i dati climatici possono comprendere i gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature estive (θe), l’irraggiamento solare totale mensile sul piano orizzontale (Isol,h), l’irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (Isol). diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto. dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici: le dispersioni termiche per trasmissione attraverso i ponti termici possono essere calcolate secondo le vigenti norme di settore. In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, per alcune tipologie edilizie, le dispersioni attraverso i ponti termici possono essere determinate forfettariamente secondo quanto indicato dalle norma tecniche di settore. durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e alla durata giornaliera di attivazione dell’impianto, in conformità alla normativa vigente. |
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ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI1) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera b) del presente atto, si procede in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.1.1, (tab. A.1, tab. A.2, tab. A.3, tab. A.4, tab. B.1, tab. B.2). Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto, tali valori sono ridotti del 10%. Nel caso di edifici appartenenti alla categoria E.3 , la verifica dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve essere effettuata mediante l’adozione di ricambi d’aria esterna convenzionali, equiparati, per le degenze, ai ricambi d’aria previsti per le residenze alberghiere e, per le restanti parti, ai ricambi d’aria previsti per gli uffici; sono pertanto scorporati i tassi di ventilazione eccedenti il minimo ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del processo ospedaliero e dei relativi ausiliari tecnici. 2) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera b) del presente atto, si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (EPe,invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 –1, e la superficie utile energetica, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore ai valori limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.4.2. (tab. C.1). 3) Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto, si applica quanto previsto ai punti seguenti: a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre ed altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) con riferimento alla superficie totale di calcolo. b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte corretto, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3 requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli riportati nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno. c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti comprensive dell'infisso deve rispettare i limiti riportati nella pertinente tabella dell'allegato 3 requisito 6.1.2, (tabelle G.1, G.2). Tali limiti devono essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno. Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, i valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato 3 requisito 6.1.2. sopra richiamate sono ridotti del 10%. La verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda alla verifica, per l’intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1). 4) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso risulti superiore al limite riportato in allegato 3, requisito 6.2. Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza nominale utile maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui al successivo punto 25 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi-benefici, sulla cui base sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. In caso di impianti termici individuali, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi punti 8 e 9, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente. 5) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni: a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti; c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e o nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve: - essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati. - consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari. d) nel caso di installazioni di generatori con potenza utile nominale maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento; e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; f) nel caso di sostituzione dei generatori di |
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ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 4 - RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10Parte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 5 - ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 6 - PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICIParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 7 - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICAParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 8 - METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 9 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 11 - RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 kWModelli di rapporto di controllo di efficienza energetica N5 |
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ALLEGATO 12 - VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLIParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 13 - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTOParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 14 - LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI CERTIFICATORI E DEGLI OPERATORI CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO EDILIZIOParte di provvedimento in formato grafico |
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ALLEGATO 15 - REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI N11. Impianti alimentati da fonte rinnovabile Ai fini del presente atto, sono considerati impianti alimentati a fonte rinnovabile quelli conformi alle vigenti norme tecniche di settore. 2. Altre tipologie di impianti 2.1 Unità di cogenerazione Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, gli impianti di cogenerazione devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati. 2.1.1. Potenza delle unità di cogenerazione Per potenza delle unità di cogenerazione s’intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa. 2.1.2. Rendimento energetico minimo delle unità di micro-cogenerazione Il rendimento energetico delle unità di micro-cogenerazione è espresso dall’indice di risparmio di energia primaria PES, come definito dal DM 4 agosto 2011. Ai fini dell’impiego di unità di micro-cogenerazione nell’ambito dei casi di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, l’indice di risparmio di energia primaria PES misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto) deve risultare: - PES > 0,18 per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2014 |
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