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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Emilia Romagna 16/03/2012, n. 1
Regolam. R. Emilia Romagna 16/03/2012, n. 1
Regolam. R. Emilia Romagna 16/03/2012, n. 1
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - Disposizioni generali1. L’attività di produzione di energia elettrica è libera, nel rispetto degli obb |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica alla costruzione e all’esercizio degli impianti, di competenza regionale, per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW termici, alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, ai relativi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati previa: a) autorizzazione unica di cui all’articolo 10; b) procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’articolo 12; |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) Fonti energetiche convenzionali: i combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturale); b) Fonti energetiche rinnovabili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e biomassa intesa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendenti sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani; c) Impianti alimentati da fonti |
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TITOLO II - PROCEDIMENTO UNICO E PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI |
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Art. 5 - Sportello regionale per l’energia1. È istituito presso la competente struttura regionale lo Sportello Regionale per l’Energia, che cura tutti i rapporti fra l’utente, l’amministrazione regionale, le altre amministrazioni e i soggetti tenuti a pronunciarsi in ordine all’intervento energetico richiesto. 2. La domanda di autorizzazione va presentata esclusivamente allo Sportello Regionale per l’Energia il cui responsabile è responsabile del procedimento. |
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Art. 6 - Contenuti e presentazione della domanda di autorizzazione unica1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, sottoscritta dal proponente, deve essere presentata per via telematica completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica necessaria, con le modalità che verranno individuate con determina del dirigente competente. 2. La domanda, fermo restando quanto previsto dal comma 1, è corredata dalla documentazione di seguito indicata: a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, del piano di dismissione dell’impianto e del piano di ripristino; il progetto deve avere il grado di dettaglio necessario al rilascio delle varie autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’intervento proposto; b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare: 1) i dati generali del proponente, 2) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata e la sua classificazione normativa; 3) la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, della vita utile dell’impianto, del piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; 4) una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; |
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Art. 7 - Avvio del procedimento unico1. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione. 2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al proponente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, ovvero comunica la improcedibilità della domanda per carenza della documentazione prescritta ed in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento della domanda completa. Trascorsi 15 giorni dalla presentazion |
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Art. 8 - Partecipazione1. Salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 6, chiunque vi abbia interesse può, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 dell’articolo 7, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente. 2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’autorità competente trasmette al proponen |
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Art. 9 - Procedimento di autorizzazione unica1. Entro 15 giorni dall’avvio del procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 7, il responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell’articolo 5 convoca una conferenza di servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. 2. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l’impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, anche i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. |
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Art. 10 - Autorizzazione unica1. Con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti Locali interessati, è rilasciata l’autorizzazione unica, che comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. 2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 è conforme alla decisione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativa anche alle osservazioni, ai contributi e alle controdeduzioni al progetto presentato; in sede di Conferenza dei servizi la P.A. valuterà l’intervento verifi |
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Art. 11 - Criteri di valutazione dei progetti1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili: a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l’adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 o EMAS); b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sen |
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Art. 12 - Varianti1. Le varianti, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) ed all’articolo 13, da apportare ad un impianto esistente o ad un progetto definitivo approvato, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ove necessaria, sono sottoposte al regime della Procedura abilitativa semplificata di cui al presente articolo. 2. Il proprietario dell’immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune interessato ed alla Regione, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la conformità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti e il non contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, non |
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Art. 13 - Modifiche all’esercizio degli impianti con effetti ambientali ai sensi del d.lgs. 152 del 20061. Nei casi di modifiche impiantistiche all’esercizio diverse da quelle di cui al comma 3, lettere b) e c), dell’articolo 3 del presente regolamento, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ambientale ove necessaria, il titolare dell’autorizzazione comunica alla autorità competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale ed alla Regione le modif |
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Art. 14 - Variazione del titolare dell’autorizzazione1. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità dell’autorizzazione e gestio |
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Art. 15 - Rinnovi delle autorizzazioni ricomprese nell’autorizzazione unica1. Il titolare dell’autorizzazione unica provvede a richiedere alle amministrazioni competenti |
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Art. 16 - Dismissione degli impianti1. Il titolare di un provvedimento autorizzativo di competenza regionale, entro 6 mesi dallo scadere dell’autorizzazione, deve comunica |
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Art. 17 - Controlli e sanzioni1. Per i progetti assoggettati a procedura di verifica (screening) ovvero a procedura di VIA ovvero ad AIA, le relative funzioni di monitoraggio e controllo sono esercitate ai sensi dell&rsqu |
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TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 18 - Oneri istruttori1. Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale, pari a |
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Art. 19 - Quantificazione della cauzione per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili1. L’importo della cauzione da corrispondere, prima dell’avvio dei lavori, è pari al costo di dismissione dell’impianto determinato nel progetto approvato in sede di conferenza di servizi. La Regione può motivatamente stabilire, nell’ambito della conferenza, minori soglie e importi per la cauzione, parametrati in r |
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Art. 20 - Disposizioni transitorie1. Le procedure autorizzative introdotte dal presente regolamento non si applicano ai procedimenti in |
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