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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Emilia Romagna: prorogata la scadenza per la registrazione degli impianti termici
La proroga al 30/06/2020 del termine precedentemente fissato al 31/12/2019 è la principale modifica recentemente introdotta con il Regolam. R. Emilia Romagna 20/11/2019, n. 7 al Regolam. R. Emilia Romagna 03/04/2017, n. 1 che dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 25-quater della L.R. Emilia Romagna 23/12/2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia).
Si ricorda che la registrazione dell’impianto termico:
- è obbligatoria, e l’eventuale inadempienza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro a carico del responsabile dell’impianto;
- per effettuarla è necessario rivolgersi al tecnico manutentore, che provvede anche a “targare” l’impianto mediante rilascio di un codice identificativo univoco.
Nel dettaglio il regolamento, emanato con D.P.G.R. 20/11/2017, n. 177 e pubblicato sul BURER 20/11/2019, n. 377, approva le seguenti modifiche:
- proroga del termine previsto alla lettera b) dell’articolo 5, comma 5 del Regolam. R. Emilia Romagna 03/04/2017, n. 1 per provvedere alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale Criter. Il termine passa dal 31/12/2019 al 30/06/2020;
- abolizione dell’articolo 22, comma 2 del Regolam. R. Emilia Romagna 03/04/2017, n. 1 per non procrastinare, in relazione alla suddetta proroga, gli obblighi di comunicazione sugli impianti forniti in capo ai distributori di combustibile;
- abolizione dell’articolo 27, comma 4 del Regolam. R. 03/04/2017, n. 1 Emilia Romagna per non procrastinare anche gli obblighi in capo ai manutentori, e la sua sostituzione con il nuovo testo che consente di non applicare la sanzione prevista per la mancata (o errata o incompleta) registrazione del libretto di impianto entro la scadenza prevista qualora tale omissione venga regolarizzata entro 180 giorni dalla stessa.
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