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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 30/10/2008, n. 19
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- L.R. 06/07/2009, n. 6
- L.R. 23/12/2016, n. 25
- L.R. 27/12/2018, n. 24
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, |
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Art. 2 - Finalità1. La presente legge persegue l’obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumit&agra |
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TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA SISMICA |
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Art. 3 - Attribuzione delle funzioni1. Le funzioni in materia sismica, già delegate dall’articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. I Comuni che, nell’osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la co |
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Art. 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un’adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresì indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università, il CNR e altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico |
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Art. 5 - Compiti della Provincia1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vi |
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TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA |
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Art. 6 - Principi generali in materia di pianificazione1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismic |
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Art. 7 - Pianificazione provinciale1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per |
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Art. 8 - Pianificazione comunale1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP: a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello |
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TITOLO IV - VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO |
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Art. 9 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area va-sta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazio |
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Art. 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13. 2. Per le opere non soggette |
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Art. 11 - Autorizzazione sismica1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l’avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall’articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica. 2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità: a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; |
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Art. 12 - Procedimento di autorizzazione1. L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente per territorio. All’istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell’entrata in vig |
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Art. 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l’avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall’articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da |
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Art. 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello |
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Art. 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo r |
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Art. 16 - Edifici di speciale importanza artistica1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legis |
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Art. 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche1. Ferma restando l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l&rsq |
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Art. 18 - Vigilanza1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, comma 1, del decreto del Pre |
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Art. 19 - Collaudo statico1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all’articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esc |
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Art. 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie1. Per la richiesta dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’articolo 13, &egr |
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TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO |
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Art. 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all& |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 24 - Disposizioni transitorie1. Gli articoli di cui al Titolo IV trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 25 - Norma di rinvio1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la no |
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Art. 26 - Disposizione finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’istituzion |
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Art. 27 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezi |
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