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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Emilia Romagna 01/02/2010, n. 121
Delib. G.R. Emilia Romagna 01/02/2010, n. 121
Delib. G.R. Emilia Romagna 01/02/2010, n. 121
Delib. G.R. Emilia Romagna 01/02/2010, n. 121
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[Premessa]La Delib. G.R. del 26/09/2011 n.1373 ha sostituito integralmente l’Allegato D) della presente delibera e la DGR 1071/10 e, pertanto, tali atti sono abrogati dalla data di pubblicazione della delib. G.R. 1373/2011 nel BURERT. La Delib. G.R. del 26/09/2011 n.1373 ha sostituito integralmente l’Allegato D) della presente delibera e la DGR 1071/10 e, pertanto, tali atti sono abrogati dalla data di pubblicazione della delib. G.R. 1373/2011 nel BURERT.LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”; Richiamate, in particolare, le disposizioni della medesima legge che: - prevedono l’applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico, previsto nel Titolo IV della medesima legge regionale, a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, con l’esclusione degli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (art. 9, commi 1, 2 e 3); - stabiliscono, per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, che la domanda per il rilascio del permesso di costruzione e la denuncia di inizio attività debbano essere corredate da una delle seguenti documentazioni: - disciplinano l’obbligo di allegare all’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione sismica il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4, 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (art. 12, comma 1); Rilevato che la legge regionale n. 19 del 2008 richiede alla Giunta regionale di assumere appositi atti di indirizzo, volti ad assicurare l’applicazione uniforme delle medesime disposizioni appena richiamate su tutto il territorio regionale. Gli atti di indirizzo devono riguardare, in particolare: a) l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità |
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Allegato A - Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismiciAi sensi dell’art. 9, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2008, sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito di cui agli articoli 11 e 13 del Titolo IV “Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico” della legge stessa, gli interventi dichiarati, dal pro |
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A.1 Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici |
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1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,5 kN/m² di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 20 m². |
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2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta2.1. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2 m, con angolo del terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. 2.2 |
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3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un |
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4. Altre opere o manufatti4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,2 m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 m². Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici |
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5. Strutture temporanee5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione l |
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A.2 Interventi su costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici |
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1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,5 kN/m² di altezza ≤ 3 m aventi superficie co |
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2. Manufatti interni2.1. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale |
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3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura3.1. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1,5 m². |
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4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali4.1. Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano. 4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, |
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5. Scale, soppalchi, rampe5.1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza ≤ 1 m, all’interno di una singola unità immobiliare. |
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6. Impianti, ascensori6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui pes |
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Allegato B - Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale |
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I) Premessa: varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa ediliziaOccorre chiarire in premessa i rapporti tra la normativa edilizia in materia di variante in corso d’opera, di cui alla L.R. n. 31 del 2002 R e le varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa edilizia, di cui all’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 19 del 2008, oggetto del presente atto di indirizzo. Gli articoli 18 e 19 della L.R. n. 31 del 2002 disciplinano le modifiche apportate in corso d’opera all’intervento previsto dal titolo abilitativo edilizio, distinguendone il regime giuridico a seconda che: a) c |
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II) DisposizioniPer gli interventi dichiarati come varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (VNS) la realizzazione non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale nelle zone 3 e 4 (bassa sismicità) o l’autorizzazione sismica preventiva nella zona 2 (media sismicità), in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già depositati o autorizzati, con il progetto originario. L’appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali (VNS) comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni. La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato nell’allegato C, punto 2 (C.2) del presente atto di indirizzo. Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti relative sia agli interventi di nuova costruzione che agli interventi sulle costruzioni esistenti. Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostan |
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Allegato C - Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici” o di “Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”Le disposizioni del presente allegato sono volte a dimostrare, attraverso elaborati tecnici, analitic |
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C.1 - Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismiciLa documentazione necessaria è costituita da: - dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l& |
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C.2 - Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanzialeLa documentazione necessaria è costituita da: - dichiarazione, firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista che cura l’intera progettazione dell’opera strutturale, contenente l’asseverazione che la variante, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale, in quanto non ricade in uno dei casi di cui ai punti I, II e III dell’allegato B e rientra tra le ipotesi di cui alle lettere da B.1 a B.6 del medesimo allegato. Tale dichiarazione deve essere vistata per presa visione dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ove previsto; |
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Allegato D - Documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attivitàI) Scopo dell’atto d’indirizzo: garantire con evidenza oggettiva che l’attività di progettazione è stata affrontata nel suo complesso e non come somma di attività tra loro disgiunte, al fine di valutare, mitigare e risolvere le reciproche interferenze tra le componenti architettoniche, tecnologiche e strutturali dell’organismo edilizio. L’atto d’indirizzo rappresenta una novità significativa: è quindi importante sottolineare che il raggiungimento degli obiettivi che, attraverso questo atto, la legge si prefigge sarà anche frutto delle esperienze e dei riscontri che deriveranno dalla sua applicazione e pertanto non sono da escludere successive modifiche finalizzate ad aumentarne l’efficacia. |
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D.1 - NUOVE COSTRUZIONILa documentazione minima è costituita da: a - Dichiarazione: firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, contenente la asseverazione che l’intervento è progettato nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. b - Relazione tecnica: deve illustrare le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell’opera, senza particolari elaborazioni analitiche. In particolare deve contenere le seguenti informazioni: 1. indicazione degli estremi d |
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D.2 - COSTRUZIONI ESISTENTILa documentazione minima è costituita da: a - Dichiarazione: firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, contenente la asseverazione che l’intervento è progettato nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.. b - Relazione tecnica: deve illustrare le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell’opera, senza particolari elaborazioni analitiche. In particolare deve contenere le seguenti informazioni: 1. indicazione degli estremi del committente; 2. indicazione degli estremi del progettista architettonico e del progettista strutturale che curano la progettazione dell’intero intervento, nonché di altre eventuali figure concorrenti alla progettazione dell’opera; 3. individuazione del sito in cui sorge l’opera con rappresentazione cartografica in scala 1:1000 o 1: 2000 del contesto urbano e territoriale al fine anche di individuare se la costruzione è autonoma |
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