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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. R. Emilia Romagna 29/07/2010, n. 194001
Circ. R. Emilia Romagna 29/07/2010, n. 194001
Circ. R. Emilia Romagna 29/07/2010, n. 194001
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[Premessa]Come è noto, dal 1° giugno 2010 è pienamente operativo il sistema dei controlli sulle costruzioni disciplinato dal Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”. Inoltre, con l’approvazione da parte della Giunta regionale – deliberazione n. 1071 in data 26 luglio 2010 – dell’atto di indirizzo recante “Individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008” e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo, si completa la predisposizione dei principali atti di indirizzo previsti dalla L.R. n. |
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Allegato |
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Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (titolo IV della L.R. n. 19 del 2008) |
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1. La completa operatività del titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 dal 1° giugno 2010 |
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PERIODO TRANSITORIO DEL TITOLO IV DELLA L.R. N. 19La L.R. n. 19 ha previsto, all’art. 24, comma 1, un periodo transitorio di un anno, nel quale i |
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L’ART. 5 DELLA L.R. N. 23 DEL 2009: LA PARZIALE OPERATIVITÀ DEL TITOLO IV DAL 14 NOVEMBRE 2009Ulteriori norme transitorie in materia sono state introdotte dal comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 23 del 2009, il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 trovavano piena applicazione dal 14 novembre 2009 per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale, cioè per: |
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PROCEDIMENTI AVVIATI DOPO IL 1° GIUGNO 2010Pertanto, il Titolo IV della L.R. n. 19 trova piena applicazione per tutti gli interventi edilizi, le |
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PROCEDIMENTI IN CORSO AL 1° GIUGNO 2010Viceversa, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3, della L.R. n. 19, i procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previge |
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1.1. Varianti alle strutture da realizzarsi in corso d’opera (art. 9, commi 2 e 4) |
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LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA, DA ATTUARE DOPO IL 1° GIUGNO 2010Il Titolo IV della L.R. n. 19 non trova applicazione per le varianti in corso d’opera, da realizzarsi dopo il 1° giugno 2010, rispetto agli interventi edilizi, alle opere e ai lavori il cui procedimento abilitativo sismico sia stato avviato in d |
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VARIANTI NON SOSTANZIALI- le varianti non sostanziali, prima della loro attuazione, richiedono la predisposizione della docum |
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VARIANTI SOSTANZIALILe varianti sostanziali, prima della loro attuazione, richiedono: un titolo edilizio integrativo di quello originario (DIA o permesso di costruire), ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 31; una autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale, integrativi della pratica sismica originaria, da predisporsi nell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni utilizzate per la progettazione originaria. |
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1.2. Norme tecniche per le costruzioni |
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OPERATIVITÀ DAL 1° LUGLIO 2009 DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, DI CUI AL D.M. 14 GENNAIO 2008Per completare il quadro della disciplina finalizzata alla riduzione del rischio sismico da applicare |
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SALVO CHE PER GLI INTERVENTI IL CUI ITER SIA STATO AVVIATO IN PRECEDENZAOccorre tuttavia considerare che l’art. 20, comma 3, del D.L. n. 248 del 2007 – c.d. “mille proroghe 2008” - (convertito con modifiche dall |
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DISCIPLINA DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERAQuesta disposizione transitoria si applica anche in caso di varianti in corso d’opera, siano esse sostanziali e non sostanziali, rispetto |
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1.3. Le Strutture tecniche competenti in materia sismica (art. 3 L.R. n. 19) |
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L’OPZIONE PER L’ESERCIZIO AUTONOMO DELLE FUNZIONI E LA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTIQuanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, è utile ricordare che la L.R. n. 19, nel confermare la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, pe |
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LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER OPTARE PER L’ESERCIZIO AUTONOMOSuccessivamente, l’art. 5, comma 3, della L.R. n. 23 del 2009, in considerazione del protrarsi del periodo transitorio di prima applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19, ha previsto la riapertura dei termini, consentendo ai Comuni che non l’avessero fatto in precedenza di optare per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche (da comunicare alla Giunta regionale entro il 1&d |
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STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI DAL 1° GIUGNO 2010Pertanto, dal 1° giugno 2010 le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 saranno svolte: |
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1.4. Versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie (art. 20 L.R. n. 19) |
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RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIEL’applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 per gli interventi di cui all’art.9, comma 1, comporta l’obbligo della corresponsione del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all’art. 20 della medesima legge, sia per le pratiche soggette ad autor |
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STRUTTURE COMPLESSENel caso di un’unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro - intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento pe |
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2. RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA |
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2.1. Il necessario raccordo tra procedimento edilizio e sismico (art. 10, comma 3 L.R. n. 19) |
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LA MAGGIORE COERENZA TRA PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALELa legge regionale n. 19 richiede la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico. A tal fine l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 stabilisce che il committente, a sua scelta, corredi la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività con una delle segue |
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2.2. Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali Interventi non sottoposti al Titolo IV della L.R. n. 19Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sost |
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DICHIARAZIONE CHE L’INTERVENTO ATTIENE AD OPERE NON STRUTTURALI:Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla p |
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A) IN CASO DI INTERVENTO SOGGETTO A TITOLO EDILIZIONel caso di intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio, questa dichiarazione &egrav |
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B) IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ART. 6, COMMA 2, LETT. A) DPR 380/2001Per gli interventi di manutenzione straordinaria, cui all’art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edi |
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C) IN CASO DI ALTRI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 2, LETT. B), C), D) ED E), DPR 380/2001Per gli interventi edilizi di cui all’art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR n. 380 |
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D) IN CASO DI INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1, DPR 380/2001Nel caso degli interventi edilizi liberalizzati, elencati dal comma 1 dell’art. 6 del DPR n. 38 |
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2.3. Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (art. 9, comma 3, L.R. n. 19) |
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INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀLa L.R. n. 19 ha inteso escludere dalle procedure di autorizzazione e di deposito quegli interventi c |
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ELABORATI INTEGRATIVI DELLE PRATICHE EDILIZIEPer questi interventi trovano applicazione le ordinarie disposizioni edilizie, stabilite dalla L.R. n. 31 e dalle leggi statali sopravvenute, integrate da quanto disposto dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 19. In particolare: |
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CONTROLLILa verifica della completezza e regolarità formale e il controllo di merito della suddetta documentazione è svolta dallo Sportello unico, nel corso de |
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RICHIESTA COMUNALE DI INTEGRAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIAIn conclusione, dal 1° giugno 2010, in tutto il territorio regionale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni: |
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2.4. Necessità del rilascio dell’autorizzazione sismica o del deposito del progetto strutturale prima dell’inizio lavori (art. 10, comma 1, L. R. n. 19) |
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DIVIETO DI INIZIO LAVORI PRIMA DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O DEL DEPOSITOI lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia s |
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1° SE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE È CONTEMPORANEA AL PERMESSO DI COSTRUIRE- se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta d |
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2° SE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE È PRESENTATA DOPO LA RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE- se il richiedente ha presentato con la richiesta del permesso di costruire la documentazione di cui |
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3° SE L’INTERVENTO RICHIEDE LA DIA E UNA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE- sia nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sismica sia presentata anticipatamente o contemp |
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4° SE L’INTERVENTO È SOGGETTO A DEPOSITO- se il deposito del progetto strutturale è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire |
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2.5. Rapporto con le procedure per l’attività edilizia libera (art. 6 del DPR n. 380 del 2001) |
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ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERALa recente riforma statale della così detta attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del DPR n. 380 del 2001 (come sostituito dall’art. 5 del D.L. n. 40 del 2010 convertito con modifiche dalla legge 2 |
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A) LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ART. 6, COMMA 2, LETTERA A)A. La prima tipologia di procedimento riguarda talune ipotesi di interventi di manutenzione straordin |
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ESSA NON PUÒ RIGUARDARE LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIOSi noti che tali interventi edilizi, tra cui vanno annoverati – per espressa previsione legislativa - anche l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, posso |
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LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:In tal modo, per realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo e |
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1. LA DICHIARAZIONE ASSEVERATA DEL TECNICO ABILITATO- che l’intervento edilizio riguarda opere non strutturali, ovvero |
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2. GLI EVENTUALI ELABORATI TECNICI DI CUI ALL’ALLEGATO C.1. DELLA DELIB. N. 121/2010Inoltre, nel caso in cui il progettista architettonico, nella sua dichiarazione, qualifichi l’i |
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B. ALTRI INTERVENTI SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (ART. 6, COMMA 2, LETTERE B., C., D., E. )B. Nel caso degli altri interventi edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, di cui all’art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR 380 del 2001, non è prevista l’asseverazione del tecnico abilitato circa il progetto architettonico, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori. Ciò comporta che, la dic |
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LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:Pertanto, il proprietario dell’immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire) nella c |
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1. NELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI, LA DICHIARAZIONE CHE L’INTERVENTO RIGUARDA O MENO OPERE STRUTTURALI- che l’intervento edilizio riguarda opere non strutturali, |
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2. GLI EVENTUALI ELABORATI TECNICI DI CUI ALL’ALLEGATO C.1 DELLA DELIBERA N. 121/2010In questo secondo caso (se l’intervento riguarda le strutture della costruzione), alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegati: |
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3. L’EVENTUALE PREVENTIVA ACQUISIZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE SISMICA O DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE- qualora l'intervento ha N5 rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (in quanto non rient |
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C. INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI (ART. 6, COMMA 1)C. Nel caso degli interventi edilizi completamente liberalizzati, elencati dal comma 1, lettere da a) |
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LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:Pertanto, il proprietario dell’immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire), ove l& |
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1. GLI EVENTUALI ELABORATI TECNICI DI CUI ALL’ALLEGATO C.1 DELLA DELIBERA N. 121/2010- qualora l’intervento, pur riguardando le strutture, sia privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricade in uno dei casi elencati nell’Allegato A del citato atto di i |
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2. L’EVENTUALE PREVENTIVA ACQUISIZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE SISMICA O DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE- qualora si rilevi che l'intervento abbia rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismic |
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2.6. Rapporto con le procedure per le opere che non necessitano di titolo edilizio di cui all’art. 7 L.R. n. 31 del 2002 (art. 10, comma 2, L.R. n. 19)Per le opere non soggette a titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 31, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o |
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3. IL PROCEDIMENTO DI DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE (ART. 13 L.R. N. 19) |
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3.1. La presentazione al Comune del progetto strutturale |
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GLI ELABORATI RICHIESTIIl progetto strutturale deve essere depositato, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, della L.R. n. 19, presso lo Sportello unico, accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri: 1. il rispetto delle no |
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N. 3 COPIE DELLA DOCUMENTAZIONEPer consentire, sia la restituzione al soggetto interessato di una copia del progetto vidimata dal Comun |
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IL CONTROLLO DI COMPLETEZZA FORMALELo Sportello unico è chiamato ad effettuare la verifica di completezza e regolarità del |
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OGGETTO DELLA VERIFICATale verifica deve essere svolta dallo Sportello unico, di norma, all’atto della presentazione della denuncia di deposito. Essa ha riguardo, in particolare: |
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A) ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO DEPOSITOa) l’immediata restituzione all’interessato dell’attestazione dell’avvenuto deposito; |
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EFFICACIA QUINQUENNALE DEL DEPOSITODalla data dell’attestazione dell’avvenuto deposito decorrono i 5 anni di validità |
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DECADENZA PER LA SOPRAVVENIENZA DI UNA DISCIPLINA INCOMPATIBILEGli effetti abilitativi del deposito decadono per effetto dell’entrata in vigore di contrastant |
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3.2. Il controllo di merito dei progetti soggetti a deposito |
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COMPETENZA DEL CONTROLLO DI MERITOIl controllo di merito sui progetti depositati per gli aspetti sismici (a differenza di quello di com |
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CONTENUTO DEL CONTROLLO DI MERITOIl controllo di merito attiene alla verifica dell’osservanza, da parte del progetto depositato |
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IL CAMPIONE DEI PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICANon tutti i progetti depositati devono essere controllati nel merito, ma solo i progetti che siano st |
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COMPETENZA DEL COMUNE PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONELe medesime disposizioni della L.R. n. 31 precisano che lo Sportello unico provvede, alla individuazione del campi |
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IL CAMPIONE DEVE RIGUARDARE:1. LE DIA E I PERMESSI DI COSTRUIREIn particolare, il campione di pratiche edilizie da controllare nel merito deve essere costituito, in |
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2. LE VARIANTI SOSTANZIALIIl campione deve riguardare anche le varianti sostanziali al progetto strutturale da realizzarsi in c |
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3. LE VARIANTI SOSTANZIALI AI PROCEDIMENTI AVVIATI PRIMA DEL 1° GIUGNO 2010Ciò vale anche per le varianti sostanziali relative ad interventi edilizi, opere e lavori il c |
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4. L’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERAInoltre, pur in carenza di una espressa previsione di legge, si ritiene che il controllo di merito si |
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLIAi sensi dell’art. 11, comma 3, lettera a), e dell’art. 17 della L.R. n. 31 il controllo sulle DIA e sui permessi di costruire può essere effettuato nel corso di un lungo periodo di tempo, anche successivo alla fine dei lavori. |
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LE MODALITÀ DEL CONTROLLO: RINVIOIl controllo di merito sui progetti depositati è svolto dalla Struttura tecnica competente all |
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4. IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA (ARTT. 11 E 12 L.R. N. 19) |
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4.1. La presentazione della richiesta al Comune |
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GLI ELABORATI RICHIESTIL’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione sismica è presentata ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 19, presso lo Sportello unico, accompagnata: a) |
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INVIO A MEZZO POSTAL’istanza, con la relativa documentazione, può anche essere spedita tramite raccomandata |
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N. 3 COPIE DELLA DOCUMENTAZIONEPer consentire, sia la restituzione al richiedente di una copia del progetto autorizzato vidimata dalla Struttura tecnica competente, sia la costituzi |
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L’INVIO ALLA STRUTTURA TECNICALo Sportello unico, una volta ricevuta l’istanza per ottenere l’autorizzazione ed il rela |
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4.2. L’istruttoria della Struttura tecnica competente |
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LA VERIFICA DI COMPLETEZZA E REGOLARITÀ FORMALE E LA RICHIESTA DI ELEMENTI ISTRUTTORINel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima Struttura può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione: a) l'in |
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INTERRUZIONE DEI TERMINILa richiesta di integrazione documentale o di regolarizzazione degli stessi interrompe il termine per |
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4.3. IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA |
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTOEntro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza al Comune ov |
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PREAVVISO DI RIGETTOIl responsabile del procedimento, qualora ad esito dell’istruttoria del progetto rilevi element |
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OSSERVAZIONIEntro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno i |
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INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL TERMINEIl termine di conclusione del procedimento: |
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A) PROVVEDIMENTO (CONCLUSIVO) DI DINIEGOIl provvedimento conclusivo del procedimento, che confermi il diniego di rilascio dell’autorizz |
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B) RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICAL'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della Struttura tecnica competente, a seguito dell |
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COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO E TRASMISSIONE DELLA PRATICA SISMICA ALLO SPORTELLO UNICOAi sensi dell’art. 12, comma 6, della L.R. n. 19, la Struttura tecnica competente: |
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RICORSO GERARCHICOAvverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al Presi |
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EFFICACIA QUINQUENNALE DELL’AUTORIZZAZIONEDalla data di comunicazione al richiedente del rilascio, decorrono i 5 anni di validità dell&r |
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5. CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ABUSIVA (ARTT. 18 E 21 L.R. N. 19) |
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COMPETENZA COMUNALE IN MATERIA DI VIGILANZALa L.R. n. 19 ha inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all’osservanza della disciplina antisismica. L’art. 18 della L.R. n. 19 dispone, infatti, che i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati all’articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001, che accertano che sono stati iniziati |
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