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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/11/2019, n. 26
- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 22/10/2018, n. 14
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi e finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della |
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Art. 2 - Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Definizioni1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legal |
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Art. 3 - Piano integrato delle azioni1. La Giunta regionale predispone "ogni due anni"N1 un piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalit& |
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Art. 4 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge le attività della Consulta |
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Art. 5 - Funzioni di osservatorio1. La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge. 2. L'osservatorio regionale: a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge; b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate: 1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di cri |
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Art. 6 - Centro di documentazione1. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato |
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Art. 7 - Accordi con enti pubblici1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a: a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive; b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani; c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo m |
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Art. 8 - Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica1. La Regione Emilia-Romagna promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggiori |
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Art. 9 - Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di at |
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Art. 10 - Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni de |
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Art. 11 - Interventi formativi1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività di formazione, d'informazione e di sensibilizzazione sui temi del |
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Art. 12 - Costituzione in giudizio1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera i) |
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TITOLO II - Promozione della legalità |
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Capo I - Interventi di prevenzione primaria e secondaria |
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Art. 13 - Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del |
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Art. 14 - Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici1. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali: a) dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ma |
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Art. 15 - Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche1. La Regione promuove, anche ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose. 2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la Regione persegue gli obiettivi di prevenz |
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Art. 16 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per: |
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Art. 17 - Interventi per la prevenzione dell'usura1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni interessate. |
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Art. 18 - Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché |
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Capo II - Interventi di prevenzione terziaria |
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Art. 19 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso: a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di document |
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Art. 19 bis - Unità di esperti1. Per le finalità di cui all’articolo 19 della presente legge e di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è istituita un&rsqu |
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Art. 20 - Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anch |
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Art. 21 - Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati1. Nell'ambito della Con |
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Art. 22 - Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i progra |
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Art. 23 - Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket1. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di |
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TITOLO III - Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo |
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Capo I - Disposizioni generali sui contratti di lavori, servizi e forniture |
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Art. 24 - Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture1. La Regione svolge funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 2. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, |
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Art. 25 - Processo di riduzione delle stazioni appaltanti1. La Regione promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici. |
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Art. 26 - Promozione della responsabilità sociale delle imprese1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dagli articoli 45 e 46 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e in coerenza con i principi cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni d'illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali. |
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Capo II - Edilizia e costruzioni |
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Art. 27 - Oggetto1. Le disposizioni del presente capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale |
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Art. 28 - Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì |
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Art. 29 - Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni opera quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile. |
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Art. 30 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la Consulta di cui all'arti |
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Art. 31 - Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 5, in riferimento ai lavori di cui al presente capo, provvede: |
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Art. 32 - Efficacia dei titoli abilitativi1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori. |
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Art. 33 - Elenco regionale dei prezzi1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predis |
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Art. 34 - Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni1. La Regione, con proprio atto, istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attivit&a |
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Capo III - Autotrasporto e facchinaggio |
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Art. 35 - Ambito di applicazione e definizioni1. Le disposizioni del presente capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari. 2. Ai fini di cui al comma 1: |
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Art. 36 - Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari1. Gli operatori economici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b) devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formaz |
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Art. 37 - Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, opera in particolare per: a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal rico |
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Art. 38 - Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza di contra |
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Capo IV - Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura |
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Art. 39 - Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori. |
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Art. 40 - Collaborazione per il contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare. 2. Per l |
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Capo V - Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale |
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Art. 41 - Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Cit |
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Art. 42 - Cooperazione per il contrasto d'illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale1. La Regione stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 43 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile1. In memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa la Regione istituisce la "Giornata re |
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Art. 44 - Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico"1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata "Avviso pubblico". 2. L'associazione "Avviso pubblico" è un'organ |
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Art. 45 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nei piani integrati N2 di cui all'articolo 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) |
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Art. 46 - Disposizioni finanziarie1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attua |
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Art. 47 - Disposizioni transitorie1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni di cui all'arti |
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Art. 48 - Modifiche alla legge regionale n. 5 del 20131. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente: "4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.". 2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente: "Articolo 3-bis (Patrocinio) 1. In coerenza con le |
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Art. 49 - Abrogazioni |
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