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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 09/05/2011, n. 3
L. R. Emilia Romagna 09/05/2011, n. 3
L. R. Emilia Romagna 09/05/2011, n. 3
- L.R. 22/12/2011, n. 21
- L.R. 18/06/2015, n. 7
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile conviven |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della leg |
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TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria |
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Art. 3 - Accordi con enti pubblici1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a: |
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Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione d |
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Art. 5 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di t |
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Art. 6 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fi |
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Art. 7 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipula |
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Art. 8 - Attività della polizia locale. Interventi formativi1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruol |
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Art. 9 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educat |
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TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria |
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Art. 10 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso: a) l'assistenza agli Enti locali assegnatari dei be |
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Art. 11 - Politiche a sostegno delle vittime1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi |
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TITOLO IV - Disposizioni generali |
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Art. 12 - Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale“. Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso” N21. La Giunta regionale “, attraverso l’Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,” N2 promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale, gli interventi regionali di cui all'articolo 3 e le attività derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge. N3 “2. L’Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente: a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell’Assemble |
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“Art. 12 bis - Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabileN5 1. La Regione istituisce la Consulta per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. Essa svolge attività propositive e consultive nei confronti della Giunt |
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Art. 13 - Costituzione in giudizio1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 46 |
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Art. 14 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce la |
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Art. 15 - Centro di documentazione1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifi |
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TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 16 - Partecipazione all'associazione “Avviso pubblico”1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata “Avviso pubblico”. 2. L'associazione “Avviso pubblico&rd |
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“Art. 16 bis - PartecipazioneN5 1. La Regione assume la partecipazione dei soggetti che operano per lo |
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Art. 17 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 2. |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2011, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15 (Bilancio di previ |
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