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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 26/11/2010, n. 11
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L. R. Emilia Romagna 26/11/2010, n. 11
L. R. Emilia Romagna 26/11/2010, n. 11
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell’ordinata co |
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Art. 2 - Interventi di promozione regionale1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a: a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti illegali |
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Art. 3 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei can |
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Art. 4 - Semplificazione e dematerializzazione1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, |
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Art. 5 - Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile. 2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all’adozione degli atti |
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CAPO II - Settore edile e delle costruzioni, delle forniture e dei servizi a committenza pubblica |
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Art. 6 - Controllo e monitoraggio del ciclo dell’appalto e degli investimenti pubblici1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati. 2. La Regione, mediante l’esercizio delle funzioni di osservatorio: a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l’attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso; |
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Art. 7 - Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste da |
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Art. 8 - Elenco regionale dei prezzi1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l |
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Art. 9 - Tutela dell’ambiente e della sicurezza del lavoro1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che realizzano lavori pubblici nell’ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell’elaborazione dei progetti, l’adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell’ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell’uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell’esecuzione dei |
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Art. 10 - Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (“Small business act per l’Europa”) agli interventi finanziati con il concorso della Regione1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all’atto della richiesta del finanziamento, in applicazione del principio di massima partecipazione della piccola impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (“Small business act per l’Europa”), ad adottare i criteri di organizzazione di cui al presente |
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CAPO III - Settore edile e delle costruzioni a committenza privata |
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Art. 11 - Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata1. La Regione nell’esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all’articolo 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede: |
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Art. 12 - Efficacia del permesso di costruire1. L’efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 R (Disciplina generale dell’edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all’ente competente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’articolo 9 |
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Art. 13 - Misure premialità1. La Regione istituisce l’elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile. |
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Art. 14 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e n |
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CAPO IV - Disposizioni finanziarie e abrogazioni |
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Art. 15 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualme |
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Art. 16 - Abrogazione di norme1. L’articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici) della legge |
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