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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5
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- L.R. 23/12/2016, n. 25
- L.R. 13/04/2017, n. 6
- L.R. 25/06/2018, n. 8
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e |
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TITOLO II - Compiti della regione |
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Art. 2 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere: a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione; b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblic |
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Art. 3 - Contributi1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le |
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Art. 3-bis - Patrocinio1. In coerenza con le finalità ed i p |
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Art. 4 - Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Az |
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Art. 5 - Funzioni di Osservatorio regionale1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. |
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Art. 5-bis - Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale |
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TITOLO III - Disposizioni relative agli esercizi commerciali |
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Art. 6 - Apertura ed esercizio dell'attività1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente. 2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco “e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis” N6. 2-bis. “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931”N10, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. N7 N12 |
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Art. 7 - Marchio regionale1. E' istituito il marchio regionale “Slot freE-R”. |
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Art. 7-bis - Priorità e premialità1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 2, comma 1 |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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Art. 8 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unit&agr |
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Art. 9 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari; b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regiona |
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