L. R. Emilia Romagna 24/05/2004, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Emilia Romagna 24/05/2004, n. 11

Sviluppo regionale della società dell'informazione.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
- L.R. 27/12/2022, n. 23
- L.R. 21/06/2022, n. 7
- L.R. 28/12/2021, n. 19
- L.R. 26/11/2020, n. 7
- L.R. 01/08/2019, n. 17
- L.R. 03/06/2019, n. 5
- L.R. 27/12/2018, n. 24
- L.R. 16/03/2018, n. 1
- L.R. 18/07/2017, n. 14
- L.R. 30/07/2015, n. 13
- L.R. 17/07/2014, n. 12
- L.R. 27/06/2014, n. 7
- L.R. 24/10/2013, n. 17
- L.R. 12/02/2010, n. 4
- L.R. 30/11/2009, n. 21
- L.R. 21/12/2007, n. 26
- L.R. 26/07/2007, n. 13
- L.R. 22/12/2005, n. 22
- L.R. 23/12/2004, n. 27
- L.R. 28/07/2004, n. 17
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Finalità generali e ambito di applicazione

1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:

a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;

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Art. 2 - Ruolo e funzioni della Regione

1. In un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Re

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Art. 3 - Obiettivi specifici

1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;

a-bis) l'effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi; N3

b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;

c) la

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Art. 4 - Modalità di attuazione

1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:

a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e coo

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Art. 5 - Pluralismo informatico

1. Al fine di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di formati di documentazione elettronica

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CAPO II - PROGRAMMAZIONE DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT
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Art. 6 - Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale

N29

1. L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'egovernment, costituenti lAgenda digitale dellEmiliaRomagna (ADER).

2. L’ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale

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Art. 7 - Attuazione delle linee di indirizzo

1. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la Giunta regiona

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Art. 8 - Verifica dei risultati

1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la

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CAPO III - INFRASTRUTTURE
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Art. 9 - Rete regionale

1. È istituita la rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.

2. La Regione provvede, nei tempi

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Art. 10 - Gestione della rete regionale

1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. “La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003,” N7 consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.

3. “Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003,” N7 è autorizzato a costituire

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Art. 11 - Sviluppo del "territorio digitale"

1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate, per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale dell

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Art. 11-bis - Coordinamento interistituzionale per le reti informatiche pubbliche della Regione

N40

1. La Regione promuove e sostiene l’esercizio delle competenze degli enti locali, in conformità al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del C

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CAPO IV - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
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Art. 12 - Patrimonio informativo pubblico

N12

1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati, ivi inclusi i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome. I sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 14 concorrono alla formazione del patrimonio informativo pubblico e il loro insieme costituisce, ai sensi del presente Capo, il Sistema informativo regionale (SIR). N13

2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, nel

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Art. 13 - Sistema informativo della Regione (SIR-ER)

N14

1. Il Sistema informativo d

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Art. 14 - Sistemi informativi integrati

N14

1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.

2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patr

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Art. 15 - Monitoraggio

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti informatici e telematici in ambito regionale, finalizzato alla rilevazione dei dati te

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CAPO IV-bis - ATTIVITÀ STATISTICA UFFICIALE DELLA REGIONE

N15

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Art. 15-bis - Ufficio di statistica della Regione

N16

1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del

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Art. 15-ter - Istituzione del Sistema statistico regionale

N16

1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER). Il SiSt-ER assicura la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione e valutazione delle politiche regionali, con particolare attenzione alle basi informative statistiche fondamentali della popolazione, del sistema economico-sociale e del territorio, per le quali potranno essere previsti, nell'ambito del PSR, la comunicazione e il trattamento di dati personali. Fanno parte del Sistema statistico regionale:

a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15-bis;

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CAPO V - NORME DI ORGANIZZAZIONE
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Art. 16 - Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse

N14

1. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sv

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Art. 17 - Sedi di concertazione e partecipazione

1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:

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CAPO VI - SISTEMA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE

N22

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Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti

N22

1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi “dei soggetti” N4 di cui all'articolo 19, comma 5.

2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione N23, il sistema tende:

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Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

1. “La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18 sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica,” N25 che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.

3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate “dagli accordi di programma” N4 di cui all'articolo 23.

4. L'agenzia opera quale centrale di commit

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Art. 20 - Criteri di programmazione regionale

N14

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Art. 21 - Sistema di acquisto centralizzato

N14

1. L'agenzia stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e statale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'operatore economico prescelto

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5182252 9474306
Art. 22 - Modalità telematiche di negoziazione

N14

1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provved

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5182252 9474307
Art. 22-bis - Funzioni e attività di stazione appaltante

N16

1.

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Art. 22-ter - Acquisizione di lavori

N35

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Art. 23 - Rapporti di servizio

1. I rapporti di servizio tra la Regione e l'agenzia sono regolati da appositi accordi di programma. N38

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5182252 9474310
CAPO VI-BIS - MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO DEGLI ACQUISTI E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

N15

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Art. 23-bis - Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo

N16

1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previst

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Art. 23-ter - Nodo telematico di interscambio

N16

1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attività

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Art. 23-quater - Adesione al SiCiPa-ER

N16

1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da par

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Art. 23-quinquies - Misure per le piccole e medie imprese

N16

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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 24 - Clausola valutativa

N14

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture

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Art. 25 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambi

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Art. 26 - Direttive tecniche di attuazione

1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:

a) alle

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Art. 27 - Coordinamento normativo e abrogazioni

1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di legge regionale che

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Art. 28 - Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 19, la direzione generale "organizzazione, sistemi informativi e telematica" provvede

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Art. 29 - Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione

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