L.R. Emilia Romagna 03/07/1998, n. 19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Emilia Romagna 03/07/1998, n. 19

Norme in materia di riqualificazione urbana.
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Art. 1. - “Finalità, oggetto e ambito di applicazione della legge” N2

1. La Regione Emilia-Romagna “, nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,” N3 promuove la riqualificazione urbana, favorendo una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le condiz

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Titolo I - Elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana


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Art. 2. - Individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana

N5 “1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualità urbana di cui al comma 1-ter. Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:

a) individua le modalità di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;

b) può stabilire che in tali ambiti di intervento, per l’attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura

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Art. 3. - Partecipazione degli operatori pubblici e privati

1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione. “Il concorso è relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 2 e tiene conto delle priorità individuate nel Documento programmatico per la qualità urbana e dalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato.”N3 Le proposte avanzat

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Art. 4 - Programma di riqualificazione urbana

1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3, l'Amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del programma “, nell’osservanza di quanto stabilito dal Documento programmatico per la qualità urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini che risiedono o operano nell’ambito da riqualificare, e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalità partecipative stabilite dal Comune ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a).”N3

2. Il programma di riqualificazione urbana è lo strumento che definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qu

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“Art. 4-bis - Concorsi di architettura

N7 1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all’articolo 2 può stabilire che per l&rsqu

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Art. 5. - Approvazione del programma di riqualificazione urbana

1. Le modalità di approvazione del programma di riqualificazione urbana sono disciplinate dai commi seguenti, fatto salvo quanto disposto all'art. 9 per i programmi che usufruiscono dei contributi regionali di cui alla presente legge.

2. Il programma di riqualificazione urbana è approvato con deliberazione del Consiglio comunale. Per l'approvazione del progr

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“Art. 6 - Società per la trasformazione urbana

N8 1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da parte del Comune di Società di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), finaliz

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Titolo II - Contributi regionali per la riqualificazione urbana


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Art. 7. - Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonché degli eventuali finanziamenti dell'Unione Europea, al fine di destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione urbana. Inoltr

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Art. 8. - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

N5 “1. In conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. I finanziamenti regionali possono essere altresì assegnati dall’accordo di programma di approvazione dei programmi speciali d’area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d’area), ovvero da atti di programmazione negoziata, quali le intese per l’integrazione delle politiche territoriali attuative del Documento unico di programmazione, che ricomprendono tra le loro previsioni programmi di riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della presente legge.”

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Art. 9. - Accordo di programma per gli interventi finanziati

1. Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con la Regione e gli altri Enti pubblici interessati, nonché con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli interventi.

2. L'accordo ha per

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Art. 10. - Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, ch

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Art. 11. - Norme di interpretazione autentica

1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6,si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95.

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