Regolam. R. Campania 28/09/2017, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Campania 28/09/2017, n. 3

Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale.
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE
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CAPO I - GENERALITÀ
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Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale regionale, in attuazione dell'articolo 12 (Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano) della Legge Regionale 20 gennaio

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Art. 2 - Multifunzionalità del patrimonio forestale regionale

1. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

2. Le finalità di tutela e gestione multifunzionale sostenibile dei boschi regionali e di cura e manutenzione del territorio montano sono conseguite mediante l’attuazione delle seguenti tipologie di azione:

a. tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie;

b. gestione e manutenzione dei boschi di neoformazione compresi quelli insediatisi sui terreni incolti o abbandonati ai se

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Art. 3 - Gestione multifunzionale del patrimonio forestale regionale

1. Agli Enti delegati di cui all’art. 3 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e dif

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Art. 4 - Pianificazione forestale

1. La Regione promuove la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio e la programmazione degli stessi, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

1-bis. La pianificazione forestale, come definita dall'

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Art. 5 - Piano Forestale Generale

1. Il Piano Forestale Generale (P.F.G.), incluso tra i documenti generali di programmazione forestale regionale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 e dall’articolo 7, comma 2, della L. R. n. 11/96:

a. descrive le caratteristiche ecologiche, strutturali ed evolutive del patrimonio forestale regionale;

b. definisce le strategie generali di tutela e g

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Art. 6 - Documento esecutivo di programmazione forestale

1. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.) individua con durata triennale, per l’intero territorio forestale regionale, in coerenza ed in attuazione delle strategie definite nel Piano Forestale Generale, le azioni prioritarie di intervento, definendo gli obiettivi, le risorse, gli Enti delegati responsabili dell’attuazione degli interventi, gli indicatori di attuazione e di risultato, da impiegarsi a fini di monitoraggio e controllo.

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Art. 7 - Piani Forestali di Indirizzo Territoriale

N66

1. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, di seguito denominato P.F.I.T., di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, qualora redatti, sono predisposti nell'ambito di comprensori territoriali, anche interprovinciali, omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, sociali, economico-prod

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Art. 8 - Tavolo di partenariato forestale

1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di programmazione forestale e con le competenze

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Art. 9 - Sportello Unico delle Attività Forestali

1. Presso gli uffici di ciascun Ente delegato e presso le Strutture Regionali, Centrale e Territoriali , competenti in materia di politiche forestali, sono costituiti gli Sportelli Unici delle Attività Forestali - S.U.A.F., al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e dare trasparenza alle attività di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi forestali. N67

1-bis. Gli Sportelli Unici delle Attività Forestali

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Art. 10 - Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

1. La Regione pianifica e gestisce l’uso delle foreste regionali demaniali come ambito privilegiato per l'attuazione delle strategie e degli interventi di tutela e valorizzazione multifunzionale sostenibile della foresta.

2. La Regione Campania, ai sensi dell’articolo 9 della L. R. n.11/96, gestisce le foreste demaniali regionale attraverso le Strutture Regionali Territoriali competenti le quali hanno assunto, in merito, le compete

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Art. 11 - Formazione professionale e aggiornamento tecnico degli addetti idraulico-forestali

1. Al fine di assicurare la massima occupazione degli addetti idraulico-forestali, rapportata alle singole realtà territoriali e contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio, nel rispetto della programmazione regionale e per l'attuazione delle opere e degli interventi rimessi alla responsabilità di attuazione dei diversi Enti, gli addetti idraulico-forestali sono impiega

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Art. 12 - Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale

1. La Regione si dota, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, dei seguenti documenti conoscitivi del patrimonio forestale regionale:

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Art. 13 - Azioni di promozione delle filiere forestali

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare e manutenere il patrimonio e le filiere forestali. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:

a. al miglioramento del patrimonio boschivo, con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della

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Art. 14 - Alberi monumentali e Boschi vetusti

N73

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall' articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Per boschi vetusti si intendono

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Art. 15 - Boschi urbani

1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle cure gestionali necessarie alla loro conservazione, i proprietari pubblici e privati possono richiedere per i parchi urbani e i

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Art. 16 - Vigilanza e accertamento

N27

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, sono esercitate:

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CAPO II - NORME GENERALI
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Art. 17 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina quanto previsto ai commi “d”, “e”, “f” e “g” dell'articolo 12 della Legge di bilancio 2017 (“Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano”) ed, in particolare, provvede a:

a. adeguare ed aggiornare in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale le norme tecniche in materia di gestione del patrimonio forestale, di cura e governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico;

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Art. 18 - Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa

1. Ai fini delle presenti norme costituisce bosco qualsivoglia terreno così come definito dall’articolo 14 della L. R. n. 11/96.

2. La densità piena di cui al comma 1 dell’articolo 14 della Legge Regionale n. 11/96, rubricato “Definizione di bosco e di pascolo montano” corrisponde al grado di copertura stabilito dal D. lgs. n. 34/2018, articolo 3, comma 3. N78

3. Sulla determinazione delle dimensioni minime delle aree boscate non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a

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Art. 19 - Aree boscate

1. Le infrastrutture e le aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale sono anch'esse soggette ai vincoli ed alle norme tecnich

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Art. 20 - Aree non boscate

1. Oltre alle tipologie di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11/1996, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non, non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie:

a) gli orti botanici, ovvero le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;

b) le formazioni arbustive ed arboree, associate o meno, insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, con larghezza media inferiore a 20 metri ed aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo inferiore al 20 per cento. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione, indipendentemente dall'event

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Art. 21 - Prescrizione di massima e di polizia forestale

1. Le norme di cui al Titolo II N32,

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CAPO III - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA
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Art. 22 - Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale

1. In coerenza con i principi e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove interventi diretti allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio forestale pubblico, collettivo e privato, alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

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Art. 23 - Forme di gestione forestale associata

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove la gestione attiva, coordinata ed organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione Campania favorisce la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, basate su contratti previsti dalla normativa di settore vigente,

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Art. 24 - Ricerca - divulgazione - formazione

1. La Regione Campania promuove, anche attraverso l’impiego di risorse pubbliche, attività di ricerca, sperimentali e divulgative, la valorizzazione e lo sviluppo della filiera foresta - legno e foresta - legno -energia. Inoltre, in accordo con le proprie Strutture Regionali, Centrale e Territoriali, competenti in materia di politiche for

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TITOLO II - TAGLIO DEI BOSCHI - PROCEDURE E NORME
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CAPO I - INDICAZIONI GENERALI
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Art. 25 - Taglio colturale

1. Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico. In particolare sono da comprendere nel taglio colturale: i tagli di utilizzazione boschiva, le conversioni di boschi cedui all’alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione di boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, gli interve

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Art. 26 - Boschi in situazione speciale

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Regolamento, si considerano in situazione speciale:

a. i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4)dal Pia no (Stralcio) di Assetto Idrogeologico (P.A.I. - P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;

b. i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Generale, dai Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e dai Piani di Gestione Forestale; N96

c. i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;

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Art. 27 - Cedui invecchiati

1. Si definiscono «invecchiati» i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l’età del turno minimo di taglio di cui all’articolo 63.

2. Nei boschi «

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Art. 28 - Stagione ed anno silvano

1. Si definisce stagione silvana l’epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 62.

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Art. 29 - Contiguità delle tagliate

1. Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state oggetto di taglio

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CAPO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE
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Art. 30 - Procedura ordinaria - Autorizzazione di taglio

1. Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 31 e ad eccezione di quelli di cui all’articolo precedente, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ente delegato territorialmente competente, tutti i tagli boschivi che riguardano:

a. i cedui, semplici, matricinati e composti, con superfici complessive maggiori o pari a 3 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;N100

b. le fustaie ed i cedui in conversione per superfici complessive maggiori o pari di 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale. N101

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, il proprietario, o altro soggetto legittimamente autorizzato, deve presentare specifica ista

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Art. 31 - Procedura semplificata - comunicazione di taglio

1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi.

2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui all'articolo 26.

3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestale e silvo-pastorale. N108

4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio nei seguenti casi:

a) in assenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o). In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio non è richiesto; N112

2) per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), m), o) e piedilista di martellata;

b) in presenza di un Piano di Gestione Forestale:

1) per i cedui semplici, matricinati e composti per superfici minori di 10 ettari, corredata dalle informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), m), o). In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), punto 3), è richiesto solo per superfici maggiori di 3 etta

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Art. 32 - Relazione di taglio

1. La relazione di taglio deve essere presentata per i casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) ed all'articolo 31, comma 4, lettera b), punto 2).N117

2. La relazione di taglio deve contenere le seguenti informazioni:

a. generalità del richiedente;

b. documentazione o autocertificazione attestante il possesso del bosco;

c. dati catastali del bosco;

d. la superficie totale e quella da sottoporre al taglio;

e. la superficie di eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in continuità con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l’autorizzazione;

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Art. 33 - Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio deve essere presentato per l’alto fusto e per i cedui in conversione all’alto fusto, in presenza di un Piano di Gestione Forestale che interessi superfici complessive superiori o pari a 10 ettari.

2. Il progetto di taglio deve essere costituito dai seguenti elaborati:

2.1. relazione, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

a) dati catastali del bosco e autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la proprietà/possesso del bosco;N123

b. inquadramento dell’area boscata, con particolare riferimento agli aspetti fitoclimatici, geomorfologici e pedologici;

c. situazione vincolisti

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Art. 34 - Stesura della relazione e del progetto di taglio. Competenze professionali ed affidamento dell'incarico

1. La redazione del progetto e della relazione di taglio di cui agli articoli 33 e 32 deve essere affidata,

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Art. 35 - Modulistica

1. Al fine di agevolare gli interessati nella presentazione al S.U.A.F. delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni di cui agli articoli 30 e

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CAPO III - BOSCHI PRIVATI
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Art. 36 - Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale

1. Il taglio dei boschi di proprietà privata, nel caso di superfici forestali (ovvero di beni silvopastorali) di estensione complessiva superiore o pa

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Art. 37 - Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale

1. Per i boschi cedui, semplici, matricinati e composti, i tagli boschivi, per superfici boscate complessive minori di 10 ettari, accorpate, devono riguardare una superficie massima di 5 ettari per anno.

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Art. 38 - Esecuzione dei lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunicazione di taglio, prima dell'inizio dei lavori, comunica alla Struttura Regionale Territoriale ed all'Ente delegato territorialmente competenti la data prevista per l'inizio dell'intervento, nonché i dati relativi alla ditta cui è affidata l'esecuzione dello stesso.N135

2. I tagli per autoconsumo di cui all'articolo 31, comma 14, possono essere eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione.

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CAPO IV - BOSCHI DI PROPRIETÀ PUBBLICA O COLLETTIVA
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Art. 39 - Pianificazione della gestione forestale

1. I boschi dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori di proprietà collettiva, sono utilizzati in conformità ai Piani di Gestione Forestale, redatti secondo le modalità prev

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Art. 40 - Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

1. In conformità al disposto del comma 2, lettera c), dell’articolo 86, i tagli in assenza del P.G.F. vigente possono essere eseguiti:

a. per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente inferiori ad ettari 10;

b. per superfici boscate ricadenti nelle condizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e del presente articolo.

2. Il Comune o l’Ent

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Art. 41 - Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

1. In conformità al disposto di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 86, i tagli per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente supe

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Art. 42 - Vendita del lotto boschivo

1. La vendita del lotto boschivo (massa o materiale legnoso ritraibile) è effettuata esclusivamente mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. N148

1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è corredata da una "garanzia provvisoria" sotto forma di cauzione, nel rispetto della normativa statale vigente. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, tuttavia il Soggetto pubblico, in base agli accordi sottoscritti, può incamerare, a titolo di anticipo, la garanzia provvisoria versata dall'aggiudicatario sotto forma di cauzione definitiva. N149

1-ter. Il Soggetto pubblico nel comunicare l'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede, contestualme

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Art. 43 - Vendita ed utilizzazione delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali

1. Le piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio per motivi di pubblica e privata incolumità nonché per il mantenimento in efficienza di edifici

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Art. 44 - Capitolato d’oneri

1. Nel capitolato d’oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo (massa legnosa ritraibile), precisando quanto segue:

a. gli obblighi che assume l’aggiudicatario dell’asta, compreso il rispett

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Art. 45 - Verbale di individuazione, assegno e stima

1. Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano gli atti amministrativi che legittimano la comunicazione/istanza di autorizzazione o la redazione della relazione/progetto di taglio, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riportandone anche i confini. Se trattasi di bosco di alto fusto o ceduo in conversione, si riporta il numero complessivo delle piante martellate distinte per specie. Se trattasi di ceduo, s

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CAPO IV-BIS - PROCEDURE COMUNI

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Art. 46 - Direzione del cantiere forestale

1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore tecnico dei tagli boschivi, di seguito indicato come "Direttore", individuato tra i soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume esclusivamente la responsabilità tecnica dell'intervento del taglio boschivo. N162

2. La nomina del Direttore è effettuata dal Soggetto pubblico o privato, proprietario o gestore del bosco prima della sua consegna alla ditta aggiudicataria. Nei casi di gestione associata e di affidamento ad aziende speciali o di servizio la nomina è effettuata dal soggetto cui è affidata la gestione dei boschi oggetto di taglio. N163

2-bis. Nel caso dei Soggetti privati la nomina del Direttore è obbligatoria per superfici di taglio boschivo complessive, accorpate o meno, pari o maggiori di 10 ettari. Per i Soggetti pubblici detta nomina è sempr

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Art. 46-bis - Individuazione del cantiere forestale

1. Fatti salvi i casi di taglio per autoconsumo, p

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Art. 47 - Consegna del lotto boschivo

1. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati. Detta consegna, attestata con la redazione di apposito verbale, avviene alla presenza del Direttore e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto. Detta disposizione per i Soggetti privati si applica solo alle superfici di taglio pari o superiori a 10 ettari. N170

2. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla comunicazione/autorizzazione di taglio o alla redazione del progetto/relazione di taglio e/o quanto riportato nel verbale di assegno e stima.

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4136986 11662328
Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controlli nelle utilizzazioni boschive - Valutazione delle piante di sottocavallo

N13

1. L’utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità ai dati desumibili dalla comunicazione/autorizzazione di taglio o al progetto/relazione di taglio ed al relativo Capitolato d’oneri, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. N178

2. La Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore di cui all'articolo 46, comma 3, lettera f), si riserva di effettuare nell'area di taglio boschivo dei sopralluoghi periodici al 30, al 60 e al 100 per cento del taglio boschivo. In tali occasioni la Struttura Regionale Territoriale competente verifica l'attività svolta dal Direttore, redige appositi verbali e li trasmette all'Ente delegato competente, al Direttore stesso, alla Ditta che ha eseguito i

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4136986 11662329
Art. 49 - Proroghe

1. Allorquando l'aggiudicatario, per cause oggettive, ritiene di non poter portare a termine il taglio del lotto boschivo entro i termini contrattuali, sulla scorta del parere positivo del Direttore, può fare istanza di proroga al Soggetto proprietario o gestore.

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4136986 11662330
Art. 50 - Riscontro finale - Regolare esecuzione

1. Il Direttore deve comunicare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato e al Soggetto proprietario o gestore l'ultimazione del taglio boschivo entro 30 giorni dal termine dello stesso. N188

2. Successivamente il Direttore provvede ad inviare, ai soggetti indicati nel comma 1 ed alla Ditta che ha eseguito i lavori, il verbale di riscontro finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per i Soggetti pubblici tale invio avviene entro il termine fissato dal Capitolato d'oneri di cui all'articolo 44, a meno di eventuali proroghe, e per i Soggetti privati entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

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4136986 11662331
Art. 51 - Assegno dei tracciati di uso e allestimento temporaneo per l’avvicinamento ed il concentramento del materiale

1. I tracciati di uso e allestimento temporaneo di cui all'articolo 80-bis, comma 1, lettera c), così come definiti e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563734(Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione

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4136986 11662332
CAPO V - NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI I BOSCHI
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Sezione I - Norme tecniche
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Art. 52 - Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servigi resi dal bosco.

2. Ciascun prelievo di massa legnosa, per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito rispettando le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, secondo i criteri e le modalità indicate nel presente Regolamento forestale.

3. Nei boschi cedui, i ta

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4136986 11662335
Art. 53 - Tagli per incolumità pubblica e privata

1. Il taglio straordinario di piante ricadenti nelle aree definite "bosco" ai sensi della vigente normativa per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee, è soggetto a comunicazione.

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4136986 11662336
Art. 54 - Tagli straordinari

1. In presenza di un P.G.F. vigente:

a) gli interventi relativi al taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, pericolanti o schiantate, mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) sono soggetti a preventiva comunicazione, tramite il S.U.A.F., all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro tale periodo detto Ente esegue puntuali controlli in loco; N199

b) la comunicazione di cui alla lettera a) ha validità di 12 mesi;

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4136986 11662337
Art. 55 - Tagli per l’attuazione dell‘ordinaria manutenzione

1. Gli interventi colturali di ordinaria e razionale manutenzione forestale non soggetti ad alcuna comunicazione/autorizzazione ed eseguiti in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati purché previsti dal Piano Forestale di Indi

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4136986 11662338
Art. 56 - Tagli colturali a macchiatico negativo

1. I tagli colturali a macchiatico negativo di sfollo e diradamento per le superfici boscate che, complessivamente, sono superiori o pari a 10 ettari, devono essere inclusi nel piano dei tagli di un P.G.F. vigente, ancorché redatto in forma semplificata. In

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4136986 11662339
Art. 57 - Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

1. L’esecuzione della martellata, distinta per forma di governo del bosco, va eseguita secondo le modalità descritte nei seguenti punti:

a. Fustaia:

1. le piante da abbattere che abbiano diametro a petto d’uomo - misurato a 1,30 metri da terra - pari o superiore a 17,5 centimetri, debbono essere martellate con l’impronta del martello forestale del tecnico incaricato e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile. Il loro diametro è misurato a 1,30 metri da terra ed annotato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza. Alle piante con difetti e malformazioni, ai fini della stima, deve essere attribuito uno specifico coefficiente di riduzione; N208

2. le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d’uomo inferiore a 17,5 centimetri, debbono essere contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l’impronta del martello forestale del tecnico incaricato. Lo stesso procedimento si adotta per le piante secche in piedi. I monconi vanno contrassegnati al ceppo con uno zero, in tinta rossa indelebile; N208

3. in fase di martellata dovrà essere individuato il letto di caduta e dovranno essere contrassegnate le piante in esso incluse, il cui volume è da considerare quale parte integrante della ripresa prescritta, a partire dal diametro minimo di 7,5 centimetri a petto d’uomo;

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4136986 11662340
Art. 58 - Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse ed a detto scopo destinati, non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, di cui al successivo articolo 62.

3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e, in particolare, il novellame.

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4136986 11662341
Art. 59 - Esbosco dei prodotti

1. Ferma restante l’osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l’esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamen

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4136986 11662342
Art. 60 - Carbonizzazione

1. Nell’ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.

2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, adottando il metod

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4136986 11662343
Art. 61 - Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante e/o alle ceppaie e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e

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4136986 11662344
Art. 61-bis - Norme valide per il taglio dei boschi percorsi dal fuoco, distrutti o deteriorati

N43

1. Nei boschi percorsi e danneggiati dal fuoco nonché in quelli distrutti o de

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Sezione II - Boschi Cedui
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4136986 11662346
Art. 62 - Epoca del taglio

1. L’epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:

a. faggio dal 15 agosto al 1

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4136986 11662347
Art. 63 - Turno minimo

1. Per i cedui puri il turno minimo dei tagli non può essere inferiore a:

a. eucalipto e pioppo, anni 10; N218

b. castagno, anni 12;

c. ontani, robinia, salici e nocciolo, anni 12;

d. cerro, anni 16

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4136986 11662348
Art. 64 - Sfolli e diradamenti

1. In deroga ai P.G.F., i tagli

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4136986 11662349
Art. 65 - Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno, nei quali le matricine riservate dal taglio non possono essere inferiori a 50.

2. Le matricine vanno scelte fra le spec

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4136986 11662350
Art. 66 - Cedui composti

1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti matricine appartenenti ad almeno 3 classi di età, con uniforme distribuzione spaz

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4136986 11662351
Art. 67 - Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, eucalipto, nocciolo, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine.

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4136986 11662352
Art. 68 - Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto ed in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclin

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4136986 11662353
Art. 69 - Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazione speciale, il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti, in rapporto alla classificazione ed ai vincoli insistenti sull’area. Per quanto non previsto da tali norme, si applicano le norme di cui ai commi successivi.

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4136986 11662354
Sezione III - Boschi a fustaia
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4136986 11662355
Art. 70 - Trattamento delle fustaie

1. Il bosco a fustaia o di alto fusto è costituito da piante originate esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l’origine della provvigione prevalente.

2. Le fustaie transitorie, ovvero i soprassuoli transitori, ai fini del trattamento assestamentale, sono assimilate per la loro funzione e struttura alle fustaie di origine gamica.

3. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, così come definiti all’articolo 154.

4. Nelle fustaie, il taglio raso è di norma vietato. Il taglio raso può essere effettuato solo negli impianti di specie esotiche, di pini mediterranei e negli impianti costituiti su terreni agricoli per l’arboricoltura da legno ed a scopo produttivo.

5. Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell’anno.

6. Norme generali per il taglio colturale dei boschi di alto fusto:

a. nelle fustaie si può procedere ai vari tagli colturali mediante:

1) tagli intercalari (nei boschi coetanei/coetaneiformi): di ripulitura, di follo, di diradamento e preparazione; N223

2) tagli di rinnovazione (nei boschi coetanei/coetaneiformi): tagli successivi (di sementazione, secondari e di sgombro); N223

3) tagli di curazione per i boschi disetanei, irregolari e per le fustaie transitorie;

4) tagli fitosanitari;

b. in qualsiasi periodo dell’anno sono consentiti le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti;

c. il tipo e l'intensità dei tagli colturali di ripulitura e di sfollo (nei novelleti, nelle spessine e nelle stangaie) e di diradamento (nelle perticaie e nelle fustaie giovani e adulte) sono diretti ad eliminare i soggetti deperienti, adugiati, danneggiati, malformati, soprannumerari e in forte concorrenza tra loro, non interessanti, di regola, il piano dominante. Questi interventi, tesi a regolarizzare il soprassuolo devono essere stabiliti caso per caso e contenuti, in generale, entro il 20-30 per cento della provvigione media presente sulla superficie oggetto di intervento. Le chiome delle piante supersiti non interessate dal taglio dovranno mantenere un contatto fra loro o quasi. Solo eccezionalmente i predetti interventi possono riguardare i soggetti del piano dominante;

d. per gli interventi di diradamento devono essere indicati sia il grado che la tipologia;

e. nelle fustaie coetanee e coetaneiformi:

1) il taglio di preparazione non è richiesto qualora il bosco sia stato regolarmente sottoposto a tagli intercalari;

2) i tagli successivi possono essere “uniformi” oppure eseguiti, qualora si persegua l’obiettivo della disetaneizzazione del complesso boscato, a “strisce” o a “buche” (gruppi); N223

3) il taglio di sementazione deve essere effettuato alla fine del turno minimo e l'intensità del taglio dipende dalla densità del soprassuolo, dall’esecuzione di eventuali tagli di preparazione e dalla durata del periodo di rinnovazione;

4) il taglio di sgombro delle piante del vecchio ciclo si esegue in presenza di rinnovazione naturale, completamente ed uniformemente affermata sulla superficie da tagliare

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4136986 11662356
Art. 71 - Cedui in conversione - Soprassuoli transitori

N5

1. Per i fini di cui al presente regolamento si definisce "conversione" il cambiamento della forma di governo di un soprassuolo boscato.

2. Si definiscono cedui in conversione all'alto fusto i cedui «invecchiati» di cui all'articolo 27 di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio come individuato nell'articolo 63.

3. Si definiscono soprassuoli transitori, ovvero fustaie transitorie, quei soprassuoli boscati di cui al comma 2 di origine prevalentemente agamica che per le loro caratteristiche fis

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4136986 11662357
Art. 72 -Turno minino e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

1. Per le fustaie coetanee o coetaneiformi, trattate a tagli successivi, salvo diverse disposizioni del P.G.F., il turno minimo è fissato in:

a. 100 anni, per le fustaie di faggio, con periodo di rinnovazione

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4136986 11662358
Art. 73 - Boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare

N46

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4136986 11662359
Art. 74 - Coltivazione delle sugherete

1. La sughereta e le tipologie forestali correlate, in quanto componenti di pregio del paesaggio costiero della Regione Campania, sono soggette alla regolamentazione riportata nei seguenti commi, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2500 metri quadrati ed una densità non inferiore a 30 piante per ettaro, nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera.

3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione ed, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della

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4136986 11662360
Sezione IV - Norme di tutela
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4136986 11662361
Art. 75 - Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

N5

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. Nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente.

2. È vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.

4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività: far brillare mine; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

5. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

6. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.

7. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9

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4136986 11662362
Art. 76 - Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d’artificio

1. Nell’interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, non è permesso l’impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.

2. Sono, inoltre, vietati i fuochi di artificio nei boschi o a meno di 1 chilomet

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4136986 11662363
Art. 77 - Norme per i boschi ed i pascoli danneggiati dal fuoco

N16

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco, si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 «legge quadro in materia di incendi boschivi» e ss.mm.ii..

2. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.

3. Ove

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4136986 11662364
Art. 78 - Tutela fitopatologica

1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa un’infestazione di insetti, un’infezione di funghi e/o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario.

2. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, accertatane la causa, la consistenza e la gravit�

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4136986 11662365
Art. 79 - Tutela della biodiversità

1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero delle piante presenti. Le seguenti specie, quando presenti in bosco al disotto di tale soglia, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, filliree, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali. Tuttavia, a carico delle stesse possono prevedersi interventi selvicolturali calibrati sulla base delle caratteristiche auto-ecologiche e mirati a favorirne la conservazione, la rinnovazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, una maggiore frequenza. N229

1-bis. Allorquando le specie di cui al comma 1 superano la soglia del 10 per cento del numero delle piante presenti sulla superficie boscata considerata e assumono carattere invasivo è permesso il loro controllo mediante tagli sia durante le utilizzazioni boschive che con specifici interventi all'uopo previsti. N230

2. Per i boschi ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, i P.G.F. dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale approvate con Decreto 16 giugno

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4136986 11662366
CAPO VI - VIABILITÀ FORESTALE E SILVO-PASTORALE - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
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4136986 11662367
Sezione I - Viabilità forestale e silvo-pastorale
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4136986 11662368
Art. 80 - Definizioni e scopi

1. Per la viabilità forestale e silvo-pastorale è adottata la definizione di cui dell'articolo 3, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 34/2018.

2. Si intendono per interventi:

a) di manutenzione ordinaria, le opere di mantenimento, riparazione, parziale ri

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4136986 11662369
Art. 80-bis - Classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale è distinta in tre macrocategorie:

a) viabilità principale;

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4136986 11662370
Art. 81 - Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale

1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente deve rispettare gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Interm. n. 563734/2021.

2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei procedimenti autorizzativi necessari, definisce, con successivo atto, la documentazione progettuale minima per la realizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale, modulandola specificatamente per le diverse tipologie di cui

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4136986 11662371
Art. 81-bis - Banca dati

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4136986 11662372
Sezione II - Sistemazioni idraulico-forestali
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4136986 11662373
Art. 82 - Opere di sistemazione idraulico-forestali

1.

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4136986 11662374
CAPO VII - ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI
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4136986 11662375
Art. 83 - Disposizioni

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ar

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4136986 11662376
Art. 83-bis - Imprese forestali

1. Ai fini delle presenti disposizioni viene adottata la definizione di impresa forestale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), del

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4136986 11662377
Art. 83-ter - Iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono iscriversi le imprese, in forma singola o associata, i consorzi o altre forme associative forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018.

2. All'Albo possono iscriversi anche:

a) le imprese, i consorzi e le cooperative forestali aventi sede legale in altre Regioni e Province Autonome d'Italia, iscritte o meno ai relativi albi, in possesso di requisiti minimi di cui al D.M. 29 aprile 2020, n. 4470;

b) le imprese con sede legale o in altri Stati membri dell'Unione Europea in possesso di requisiti minimi omologabili a quelli di cui al D.M. 29 aprile 2020, n. 4470 attestati dalle rispettive autorità competenti nello Stato in cui risiedono.

3. Le imprese iscritte all'Albo, in attuazione di quanto disposto all'articolo 10, comma 12 del decreto D.Lgs. n. 34/2018, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al reg

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Art. 83-quater - Sospensione, aggiornamento e cancellazione dall'Albo

1. La sospensione dall'Albo di un'impresa avviene:

a) su istanza dell'impresa;

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Art. 83-quinquies - Conferma di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizi

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Art. 83-sexies - Gestione dell'Albo

1. L'Albo è funzionalmente tenuto presso dalla Struttura Regionale Centrale la quale in collaborazione con le Strutture Regionali Territoriali competenti provvede:

a) alla sua formazione e al mantenimento;

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TITOLO II.BIS - PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE - P.F.I.T.
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Art. 83-septies - Disposizioni e finalità

1. Il P.F.I.T., qualora predisposto, è redatto in conformità:

a) alle finalità e disposizioni degli articoli 2 e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563765(Disposizioni per la definizione d

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TITOLO III - PIANI DI GESTIONE FORESTALE - P.G.F.
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CAPO I - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.
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Art. 84 - Definizioni ed obblighi

1. I Piani di Gestione Forestale - P.G.F. -, di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 34/2018, redatti sia scala aziendale che di più aziende riunite tra loro anche ai soli fini pianificatori, rappresentano strumenti fondamentali atti a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvopastorali e sono stilati in coordinamento con i Piani Forestali d'Indirizzo Territoriali, ove esistenti. I Piani di Gestione Forestale hanno una durata di dieci anni. N246

2. I Piani di Gestione Forestale sono strumenti che sottintendono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, dei beni forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica, collettiva e privata e devono essere redatti secondo le norme di cui al presente Titolo.

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Art. 84-bis - Strumenti equivalenti

1. I preesistenti strumenti di pianificazione dei beni silvo-pastorali denominati Piani di Assestamento Fo

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Art. 85 - Finalità

1. Attraverso la redazione dei P.G.F. vengono perseguite le seguenti finalità:

a. la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco e l'incremento della produzione legnosa;

b. la valorizzazione e la tutela della biodiversi

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4136986 11662388
Art. 86 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica e collettiva - Generalità

1. I Comuni e gli Enti pubblici (di seguito denominati Soggetti pubblici) e i soggetti gestori di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) devono utilizzare e governare i beni silvopastorali di loro proprietà o di proprietà collettiva in conformità di appositi P.G.F., con vigenza decennale. N255

2. Alla redazione dei P.G.F. provvedono i Soggetti pubblici proprietari o gesto

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Art. 87 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata - Generalità

1. I beni silvo-pastorali di proprietà di Soggetti privati, persone fisiche o Enti privati, devono essere utilizzati e governati in conformità ad appositi P.G.F. redatti in forma semplificata ai sensi dell'articolo 113, con vigenza decennale, elaborati secondo le seguenti modalità e vincoli:

a) per superfici silvo-pastorali complessive superiori o pari a 100 ettari è sempre obbligatoria la redazione del P.G.F.; N259

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4136986 11662390
Art. 88 - Struttura e contenuti dell’elaborato dei P.G.F.

1. Il P.G.F. è costituito dai seguenti elaborati:

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4136986 11662391
Art. 89 - Relazione tecnica

1. Nella relazione tecnica viene descritto l’ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche e sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale, definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

2. La relazione tecnica si compone di due parti distinte:

a. la parte generale, in cui sono illustrati l’inquadramento della situazione esistente, la descrizione dell’ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale;

b. la parte speciale, con esposizione delle modalità di compartimentazione, di conduzione dei rilievi, della quantificazione dendro-auxometrica dei soprassuoli, dei metodi di assestamento adottati

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4136986 11662392
Art. 90 - Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale

1. I beni silvo-pastorali vengono suddivisi in unità territoriali di base, denominate particelle forestali (o sezioni).

2. Le informazioni relative ciascuna particella forestale, definite in fase di compartimentazione, sono riassunte in un prospetto contenente le informazioni relative a: superficie, particelle catastali corrispondenti e principali dati dendrometrici.

3. Ciascuna particella forestale è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, recinzioni, linee elettriche, ecc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici.

4. La dimensione media della particella forestale sarà funzionale al tipo di gestione prevista e, comunque, adeguata alle possibilità operative di realizzazione degli interventi,

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4136986 11662393
Art. 91 - Formazione delle Classi economiche/Comprese

1. Ciascuna Classe economica deve essere considerata e trattata come un complesso boscato a sé stante.

2. Il numero e le tipologie delle Classi economiche da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologicoattitudinale e funzionale. N265

3. Per ciascuna Classe economica, si deve procedere al calcolo della provvigione (potenziale e reale), della ripresa (potenziale e reale) ed al loro confronto, oltre che alla stima degli incrementi (medio e/o corrente).

4. La gestione selvicolturale delle aree castanicole da frutto abbandonate deve essere attuata in base alle disposizioni del P.G.F.. N265

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4136986 11662394
Art. 92 - Materiali di base

1. La pianificazione delle attività inerenti i boschi di cui al comma 6, del precedente articolo 91 deve essere regolata come segue:

a. in a

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4136986 11662395
Art. 93 - Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta

1. Con il rilievo tassatorio o statistico particellare, verranno rilevati i dati dendro-auxometrici fondamentali.

2. Per ciascuna Classe economica, il rilievo tassatorio deve fornire un quadro particolareggiato della realtà dei popolamenti presenti ed è effettuato, con l'ausilio delle tavole alsometriche e stereometriche locali, come indicato dal successivo articolo 94, particella per particella, mediante:

a. aree di saggio;

b. cavallettamento totale;

c. metodo relascopico.

3. Il livello di precisione di detti rilievi sarà correlato alla funzione ed alla destinazione di ciascuna Classe economica.

4. Nelle Classi economiche dove, nel periodo di vigenza del P.G.F., la funzione di produzione è prevalente o esclusiva, sono necessari una maggiore precisione ed un migliore dettaglio nel rilievo dei dati dendro-auxometrici.

5. Nelle Classi economiche di protezione o per quelle dove la funzione di produzione non riveste un’importanza prevalente (per es. macchiatico negativo, ecc.), si potrà procedere con metodi di sintesi o speditivi.

6. Per il rilievo dei dati dendro-auxometrici, si procede come di seguito:

a. mediante aree di saggio nei seguenti casi:

1. nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti;

2. nei cedui in conversione all’alto fusto (soprassuolo/fustaia transitoria);

3. nell'alto fusto, quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee/coetaneiformi e per le quali non si preveda, nel decennio di vigenza del P.G.F., alcuna utilizzazione, che non sia un eventuale diradamento;

4. nell’alto fusto disetaneo e disetaneiforme;

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4136986 11662396
Art. 94 - Alberi modello

1. Per ciascuna Classe economica, vanno effettuati almeno 8 alberi modello, per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno un’ampiezza di cm 5 nell'alto fusto e di cm 2 nel ceduo.

1-bis. L'abbattimento degli alberi modello avviene secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 2-bis. N273

2. Gli alberi modello devono essere scelti in modo da rappresentare l

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4136986 11662397
Art. 95 - Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi

1. Per provvigione potenziale deve intendersi quella che, per una determinata specie, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale, ovvero potenziale, ed è stimata con l’ausilio delle tavole alsometriche locali o similari.

2. Per ciascuna Classe economica, si procede alla stima della provvigione legnosa reale e, solo per quelle con funzione di produzione, anche di quella potenziale.

3. Dai rilievi tassatori eseguiti, si determina:

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4136986 11662398
Art. 96 - Determinazione della Ripresa reale - Ripresa anticipata e metodo colturale

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla stima della ripresa reale.

2. La ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe economica e particella forestale, alla provvigione reale, nonché all’incremento. L'obiettivo è quello di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di vigenza del P.G.F., la provvigione reale a quella ottimale, ovvero potenziale.

3. Per le fustaie ed i cedui in conversione all’alto fusto, la ripresa deve essere espressa in termini volumetrici (metri cubi).

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4136986 11662399
Art. 97 - Piano dei tagli e modalità operative

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla redazione del piano dei tagli.

2. Il Piano dei tagli può essere organizzato per anno silvano o per stagione silvana, così come definiti dall’articolo 28.

3. L’ordine dei tagli deve essere stabilito in base alle esigenze selvicolturali.

4. La vige

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4136986 11662400
Art. 98 - Cure colturali e macchiatico negativo

1. Gli interventi relativi alle cure colturali, ad eccezione di quelle dei rimboschimenti, quali sfolli e/o diradamenti, dovranno essere descritti e pr

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4136986 11662401
Art. 99 - Piano dei miglioramenti

1. Il P.G.F. dovrà contenere il piano dei miglioramenti, con il quale verranno programmati gli interventi di:

a. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, viabilità, piste di servizio, ecc.);

b. miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, fuoco prescritto, ecc.); N275

c. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.);

d. miglioramento, recupero e manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sent

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4136986 11662402
Art. 100 - Pascolo nelle aree pascolabili - Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo

1. Sono considerate aree pascolabili, sia di proprietà pubblica che privata, non solo i pascoli propriamente detti, così come definiti dall’articolo 126, ma anche “i boschi ammessi all’esercizio del pascolo, ovvero interessati” N25 dalle Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89). Pertanto, per ogni particella forestale, oltre alla superficie totale ed utile, dovrà essere indicata, ove ne ricorrano le condizioni, anche la super

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4136986 11662403
Art. 101-bis - Misure di tutela paesaggistica

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4136986 11662404
Art. 101-ter - Misure di tutela per la gestione dei rischi naturali e l'adattamento ai cambiamenti climatici

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4136986 11662405
Art. 101 - Misure di salvaguardia della biodiversità

1. I P.G.F. dei boschi ricadenti nel perimetro delle Aree Protette e contigue e della Rete Natura 2000 dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale, approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. Nella predisposizione e nell’attuazione dei P.G.F. interessanti i siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicur

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4136986 11662406
Art. 102 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica

1. Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, è necessario individuare le aree che hanno caratteri morfologici critici, quali crinali molto accentuati, zone di forra e versanti con pendenze molte elevate. Di norma, in tali aree non si dovra

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4136986 11662407
Art. 103 - Individuazione delle aree percorse da incendi

1. Nella fase di compartimentazione del complesso da assestare, è necessaria la descrizione e l’individuazione cartografica (articolo 112, comma 1,

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4136986 11662408
Art. 104 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico

1. In conformità al disposto del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 11

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4136986 11662409
Art. 105 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari

1. Il P.G.F. dei Soggetti pubblici, proprietari o gestori delle proprietà collettive, deve contenere le norme per la raccolta dei prodotti secondari, quali funghi epigei ed ipogei, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc. di cui alla legge 9 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

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4136986 11662410
Art. 106 - Regolamento del pascolo

1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui al precedente articolo 100, “di proprietà pubblica o collettiva” N25, deve essere disciplinato da un Regolamento del pascolo, così come disciplinato dall’articolo 129 N22.

2. L’esercizio del pascolo è vietato in assenza del Regolamento del pascolo.

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4136986 11662411
Art. 107 - Registro di tassazione

1. Il Registro di tassazione (o Registro particellare) è costituito dall’insieme delle descrizioni particellari raggruppate per Classe economica.

2. Le descrizioni particellari devono contenere le informazioni essenziali e tutti i seguenti elementi di sintesi, fondamentali per la gestione delle singole particelle forestali:

a. classe economica, numero di particella forestale, inquadramento catastale;

b. superficie totale, utile boscata, pascolabile, improduttiva;

c. esposizione, pendenza ed altitudine medie, giacitura, manufatti, risorse idriche;

d. tipo di suolo e di sottosuolo;

e. stato della viabilità e accessibilità, classificata secondo i parametri riportati nell'allegato 1 al

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4136986 11662412
Art. 108 - Allegati del P.G.F.

1. Gli allegati al P.G.F. sono costituiti da:

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4136986 11662413
Art. 109 - Libro economico

1. Il libro Economico, detto anche registro degli interventi, è un documento in cui riportare, cronologicamente, per anno e data di avvio, tutti gli i

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4136986 11662414
Art. 110 - Pareri e nulla osta degli Enti competenti

1. I P.G.F., prima della loro approvazione definitiva, dovranno essere dotati dei pareri e nulla osta favorevoli degli Enti competenti, ovvero:

a. parere dell’Autorità di Bacino competente di conformità del P.G.F. alla pianificazione di bacino vigente;

b. nulla osta dell’Ente gestore dell’Area Pro

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4136986 11662415
Art. 111 - Dichiarazione del tecnico progettista

1. Alla presentazione del P.G.F. nella sua veste definitiva, il tecnico progettista incaricato dovrà allegare una dichiarazione di asseverazione, cont

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4136986 11662416
Art. 112 - Cartografia

1. La cartografia da allegare al P.G.F. si compone di:

a. Carta di inquadramento generale per l’inquadramento geografico complessivo, con l’indicazione della proprietà oggetto di pianificazione, in scala 1:25.000;

b. Carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000, che riporterà le singole particelle forestali in cui è stato suddiviso il complesso dei bei silvo-pastorali da assestare (Classi economiche), la viabilità forestale e silvo-pastorale esistente di cui all'articolo 80-bis, nonché le eventuali aree a vocazione tartuficola; N295

c. Carta geologica, in scala 1:10.000;

d. Carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, con l'ubicazione degli interventi programmati;

e. Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000, per le sole particelle forestali con funzione di produzione, con indicazione delle diverse tipologie strutturali; tale carta può essere omessa in caso di condizioni di omogeneità strutturale del complesso boscato oggetto di interventi di taglio;

f. Carta degli interventi selvicolturali, in scala 1:10.000, strettamente correlata alla carta dei tipi strutturali, recante l’indicazione degli interventi di taglio programmati; tale carta dovrà essere elaborata per le sole particelle forestali oggetto di taglio boschivo; N295

g. Carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante la presenza: di Aree Naturali Protette con la rispettiva zonizzazione e relativi habitat di interesse comunitario ove individuati; di aree della Rete Natura 2000; di aree percorse dal fuoco; del vincolo idrogeologico di cui all'

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4136986 11662417
Art. 113 - Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata

1. Il Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata deve essere composto dai seguenti elementi:

a. descrizione generale delle tipologie, delle caratteristiche stazionali e delle principali specie forestali presenti;

b. suddivisione in particelle forestali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, con indicazione delle superfici e delle particelle catastali corrispondenti. Le particelle forestali devono essere raggruppate in specifiche in Classi economiche/Comprese; N300

c. compartimentazione delle superfici silvo-pastorali, secondo le modalità esposte nei precedenti articoli 90 e 91;

d. indicazione delle particelle forestali ricadenti in aree a rischio idraulico e idrogeologico nonché di quelle soggette a specifici regimi di protezione e di quelle percorse da incendi; N300

e. descrizioni e contenuti delle Classi economiche, in particolare:

1. per i boschi cedui, devono essere indicati la composizione specifica, l’età, lo sviluppo e lo stato di conse

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4136986 11662418
Art. 114 - Modifiche ed aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale

1. I P.G.F., ancorché redatti informa semplificata, nel corso del periodo della loro vigenza, possono essere sottoposti a modifica e aggiornamento se le superfici oggetto di pianificazione subiscono modifiche sostanziali nelle loro caratteristiche fondamentali a causa d

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Art. 115 - Situazioni particolari ed impreviste

1. In presenza di situazioni imprevedibili o esigenze non preventivabili che non costituiscono modifiche sostanziali del P.G.F. ma che comportano difficoltà applicative dello stesso, in sede di autorizzazione dei tagli boschivi, gli Enti Delegati richiedono, nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di taglio, al competente Settore Regionale Centrale o Territoriale il rispettivo parere vincolante in merito alle modifiche proposte. N312

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Art. 116 - Norme transitorie

1. Durante la fase di elaborazione e di redazione del P.G.F., ex novo o revisione, in attesa della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo

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4136986 11662421
Art. 117 - Modulistica

1. La modulistica relativa agli allegati di cui al precedente articolo 108, comma 1, lettere “a, b, c” e quella riepilogativa necessaria per la red

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4136986 11662422
CAPO II - INDICAZIONI PROCEDURALI
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Art. 118 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica

1. Il Soggetto pubblico, proprietario, gestore di proprietà collettive o incaricato, per l’avvio della procedura di redazione del P.G.F. deve trasmettere alla Struttura Regionale Centrale competente, individuata dal precedente articolo 86, la seguente documentazione:

a. deliberazione dell’organo comunale competente o altro Atto dell’Ente, con cui viene espressa la volontà di procedere alla redazione ex novo o alla revisione del P.G.F., viene indicata la fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso, viene nominato il R.U.P. o il soggetto incaricato, al quale viene conferito mandato per la predisposizione degli atti e delle determinazioni consequenziali; N316

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4136986 11662424
Art. 119 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata

1. Per i beni silvo-pastorali di proprietà privata, il Soggetto proprietario o incaricato, deve inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, individuata dall’articolo n. 87, la seguente documentazione:

a. nota o altro atto dell’organo/soggetto competente, con la quale viene espressa la volontà di procedere alla redazione, ex novo o revisione, del P.G.F. con indicazione della fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso;

b. nel caso di incarico da parte del soggetto proprietario ad un altro soggetto per l’elaborazione e redazione del P.G.F., nonché per l’autorizzazione all’accesso ad una fonte pubblica di finanziamento, è necessario allegare idoneo atto di delega, ovvero apposito provvedimento del titolare, rappresentante legale o del competente organo;

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Art. 120 - Istruttoria

1. La Struttura Regionale, Centrale (articoli 86 e 118) o Territoriale competente (articoli 87 e 119), constatata l’eventuale concessione del finanziamento ed eseguita l’istruttoria sulla documentazione prodotta, comunica al Soggetto interessato la data per l’esecuzione del sopralluogo preliminare, teso a prendere visione dello stato dei luoghi, a fornire eventuali prescrizioni al piano di lavoro ed a redigere il verbale di inizio dei lavori - V.I.L. Per i P.G.F. redatti in forma semplificata, per superfici inferiori a 100 ettari, l'inizio dei lavori può essere attestato da apposita c

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Art. 121 - Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.G.F.

1. Il P.G.F. deve essere presentato alla Struttura Regionale competente, in prima stesura, "bozza", in formato.pdf, entro il termine fissato nel V.I.L. o entro quello indicato nella comunicazione di cui all'articolo 120. N325

2. La Struttura Regionale competente, entro 90 giorni, provvede ad accertare, mediante istruttoria d’Ufficio ed accertamenti di campo, che:

a. le caratteristiche del soprassuolo, quali risultanti dai rilievi tassatori, corrispondono a quelle reali;

b. vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle, così come delimitati sul terreno e quelli indicati in cartografia;

c. la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

3. All’esito delle evidenze emerse dall’esame della documentazione prodotta ed agli esiti degli accertamenti sul campo, la Struttura Regionale competente può prescrivere che al P.G.F. vengano apport

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Art. 122 - Obblighi del Soggetto interessato

1. Il Soggetto interessato, pubblico o privato, proprietario gestore di proprietà collettive o incaricato, in caso di finanziamento pubblico delle spe

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Art. 123 - Obblighi del tecnico

1. Il tecnico incaricato è tenuto a redigere il P.G.F. in conformità delle direttive generali e particolari contenute nel presente Regolamento e ad osservare le eventuali prescrizioni che la Struttura Regionale competente ritenga di impartire a seguito delle evidenze emerse in sede di istruttoria di cui al preceden

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TITOLO IV - TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEL PASCOLO, DEI PRODOTTI SECONDARI, DEI BOSCHI DA SEME E VETUSTI
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CAPO I - TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI
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Art. 124 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:

a. piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

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Art. 125 - Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il taglio delle piante di cui all'articolo 124, comma 1, lettere a) e b), è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, soggetti a comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente:

a. taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o per la stabilità di costruzioni o manufatti;

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CAPO II - PASCOLO
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Art. 126 - Pascolo nei terreni pascolivi

1. Per aree o terreni pascolivi (ovvero pascoli propriamente detti) devono intendersi tutte quelle aree utilizzate per il nutrimento di animali erbivori, ammesse all’esercizio del pascolo, ricoperte da vegetazione principalmente erbacea - cotico erboso -, non ricadenti nelle definizioni di cui all’articolo 14 della L. R. n. 11/1996. Rientrano in tale classificazione anche le superfici di cui ai successivi commi. N39

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Art. 127 - Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi destinati a Pratiche Locali Tradizionali - P.L.T. - legate al pascolo è regolamentato come segue:

a. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;

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Art. 128 - Norme comuni

1. Le aree interessate dall’esercizio del pascolo, salva diversa disposizione, devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale.

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4136986 11662437
Art. 129 - Esercizio del pascolo

1. L’esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui agli articoli 100, 126 e 127, ovvero nei pascoli propriamente detti ed in tutte le altre aree ammesse all’esercizio del pascolo, (in particolare boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.), di proprietà pubblica o colle

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Art. 130 - Altri limiti all’esercizio del pascolo

1. Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode di età non inferiore a

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Art. 131 - Manutenzione e miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, eliminazione dei cespugli e degli arbusti

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CAPO III - PRODOTTI SECONDARI
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Art. 132 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di apposite norme indicate nei P.G.F. e/o nei regolamenti comunali che ne disciplinano l’uso, è vietata la racco

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Art. 133 - Raccolta dell'erba

1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

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Art. 134 - Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni con pendenza inferiore al 25 per cento. In ogni c

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Art. 135 - Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame, ad eccezione della Clematis vitalba L., il Rubus spp., dell'Hedera helix e della Smilax aspera, costituente il piano arbustivo di un bosco, nonché lo Pteridium aquilinum nelle ar

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4136986 11662445
Art. 136 - Estrazione del ciocco di erica

1. L’estrazione del ciocco dell’erica arborea può effettuarsi, previa denuncia all’Ente delegato territorialmente competente, che deve, entro 30

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4136986 11662446
Art. 137 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni saldi è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si re

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Art. 138 - Raccolta dei semi forestali

1. Fermo restando le norme di cui al D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, la raccolta dei materiali di moltiplicazione per “fini forestali” avviene secondo le modalità previste dal Regolamento regional

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Art. 139 - Tutela delle aree di produzione di tartufi

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si adottano le definizioni di cui all’articolo 3 della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni” e, nella fattispecie, si intendono:

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CAPO IV - BOSCHI DA SEME
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Art. 140 - Obiettivi

1. La Regione, persegue l'obiettivo della tutela del patrimonio genetico delle specie arboree ed arbustive campane, nel rispetto del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

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CAPO V - BOSCHI VETUSTI
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Art. 140-bis - Identificazione, caratteristiche e gestione e tutela

1. Per i boschi vetusti viene adottata la definizione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera s.bis), del D.Lgs. n. 34/2018.

2. I boschi vetusti sono caratterizzati dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della specifica formazione forestale, costituiscono serbatoi di biodiversità e nello stesso tempo aree centrali nelle strategie di conservazione della natura, luoghi elettivi per studi scientifici volti anche a delineare le naturali dinamiche evolutive del bosco

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Art. 140-ter - Procedura per il riconoscimento

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TITOLO V - VINCOLO IDROGEOLOGICO NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE
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CAPO I - NORME GENERALI
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Sezione I - Ambito e definizioni
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Art. 141 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione, Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, “Regolamento Forestale”, e successive integrazioni e modificazioni “nonché le norme per la tutela delle aree forestali e agrarie non soggette al vincolo idrogeologico” N31.

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Art. 142 - Definizioni

1. Vincolo Idrogeologico: vincolo conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, per

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Sezione II - Autorizzazione e dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico
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Art. 143 - Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui al presente Titolo V ed all’articolo 23, comma 1, della L. R. n. 11/1996 e ss.mm.ii. e sono presentate agli Enti delegati territorialmente competenti con le modalità stabilite nel presente Titolo V.

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, sono presentate dai seguenti soggetti:

a. il proprietario;

b. il possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso.

3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti. Fanno parte del progetto di intervento:

a. relazione tecnica che deve riportare:

1. la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti;

2. la descrizione della morfologia del terreno e dello stato dei luoghi circostanti, per un intorno significativo (nell'ambito di un areale proporzionato alle opere in progetto ed alle componenti ambientali rilevabili);

3. la descrizione puntuale dei lavori da eseguirsi e le modalità di esecuzione degli stessi, con indicazione delle

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4136986 11662461
Art. 144 - Opere realizzate dall'Ente delegato

1. Le opere eseguite dagli Enti delegati in applicazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, fatta salva l'acquisizione di altre autorizzazioni e pa

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4136986 11662462
Art. 145 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

1. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e/o nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell’atto autorizzativo. Qualora la realizzazione dell’intervento è sottoposta all’acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equ

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4136986 11662463
Art. 146 - Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino

1. A seguito di infrazioni al presente Regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui viene contestata la violazione, è avviato d’ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell’eventuale adozione delle prescrizioni per l’esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine, l’organo accertatore, trasmette il suddetto verbale anche all’Ente delegato territorialmente competente, che ravvisa la necessità o meno dell’esecuzione delle opere di ripristino, di consolidamento o di adeguamento dello stato dei luoghi, redigendo una relazione nella quale siano eviden

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4136986 11662464
CAPO II - NORME TECNICHE
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4136986 11662465
Sezione I - Norme tecniche generali
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4136986 11662466
Art.147 - Ambito di applicazione e criteri generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, su aree vincolate a scopi idrogeologici, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente Regolamento, negli atti autorizzativi e/o nelle prescrizioni

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4136986 11662467
Art. 148 - Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o di trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere osservate le seguenti norme:

a. tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;

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4136986 11662468
Art. 149 - Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno, devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni. In particolare, deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisionali, necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

2. Nei terreni posti su pendio o in prossimit

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4136986 11662469
Art. 150 - Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi e/o riporti di terreno, non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti o di altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia p

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4136986 11662470
Art. 151 - Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori ed opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno, deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” ed all'articolo 41 della Le

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4136986 11662471
Art. 152 - Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati, tutte le opere e, in particolare, quelle di contenimento del terreno o quelle costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diret

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4136986 11662472
CAPO III - NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
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4136986 11662473
Sezione I - Trasformazione dei boschi
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4136986 11662474
Art. 153 - Trasformazione dei boschi

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018.

1-bis. Perle materie di esclusiva competenza dello Stato, per le trasformazioni dei boschi è adottata la definizione di bosco di cui agli articoli 3, comma 3, e 4 del D.Lgs. n. 34/2018. N356

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 34/2018, è vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della

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4136986 11662475
Art. 154 - Boschi di neoformazione

1. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli aventi le caratteristiche descritte all'articolo 18 del presente Regolamento, originati da processi artificiali o naturali, (quali disseminazione spontanea di specie forestali) in terreni prima utilizzati a pascolo o a coltivazioni agrarie in qualsiasi stadio di sviluppo con larghezza media superiore a 20 metri e aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. N360

2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento.

3. La trasformazione delle formazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ferma restando la tutela idrogeologica e le prescrizioni dell'eventuale P.G.F. vigente, è soggetta ad autorizzazione ed è valutata in rapporto a

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4136986 11662476
Art. 154-bis - Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco

1. Ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio sono recepite le disposizioni del Decreto Interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali).

2. Il riconoscimento dello stato di abbandono si applica alle preesistenti superfici agro-pastorali escluse, al momento dell'abbandono, dalla definizione dibosco di cui all'articolo 20, comma 1-bis, lettera a), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del

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4136986 11662477
Art. 155 - Rimboschimento compensativo - Opere e Servizi compensativi

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento che non determino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, è condizionata alla realizzazione delle opere e servizi compensativi di cui all'articolo 153, comma 6. Tra questi, ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 11/96.

2. Qualora il richiedente non disponga di terreni su cui effettuare gli interventi compensativi di cui al comma 6 dell'articolo 153 o non intenda eseguirli deve farne dichiarazione nella richiesta di autorizzazione. In tal caso, in luogo dell'esecuzione di detti interventi compensativi il soggetto autorizzato deve versare in uno specifico fondo forestale, individuato dall'Ente delegato territorialmente competente, una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o del servizio compensativo previsto.

3. L'Ente delegato territorialmente competente destina le somme versate nel fondo di cui al comma 2 alla realizzazione, preferibilmente all'interno del medesimo bacino idrografico, degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 153 considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e quella degli interventi compensativi.

4. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo o delle altre opere e dei servizi compensativi da parte del richiedente, l'autorizzazione dispone la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso o delle opere e dei servizi compensativi. La costituzione della cauzione deve avvenire prima dell'inizio dei lavori ed è svincolata dall'ente competente dopo l'accertamento tecnico della realizzazione delle opere e ne

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4136986 11662478
Sezione II - Trasformazione dei terreni
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4136986 11662479
Art. 156 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell’Ente delegato territorialmente competente.

2. N373

3. Nell’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:

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4136986 11662480
Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale
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4136986 11662481
Art. 157 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni agrari sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almen

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4136986 11662482
Art. 158 - Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Le aree con una pendenza media superiore al 25 per cento sono definite acclivi.

2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ed assicurando la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo.

3. In ogni caso, la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la profondità di lav

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4136986 11662483
Art. 159 - Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere regimate in modo da non procurare dann

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4136986 11662484
Art. 160 - Estrazioni di pietrame

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentito, nell’ambito delle lavorazioni agricole

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4136986 11662485
Art. 161 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. È fatto obbligo di mantenere in efficienza le sistemazioni idraulico-agrarie esistenti. Fatti salvi i casi autorizzati in base al presente Regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione e/o la ricolmatura di fossi e fossette de

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4136986 11662486
Sezione IV - Mutamento di destinazione d’uso - Opere e movimenti di terreno

N48

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4136986 11662487
Art. 162 - Mutamento di destinazione d’uso dei terreni

1. Si considera mutamento della destinazione d’uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:

a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, prevedente la realizzazione di opere edilizie;

b. la trasformazione della destinazio

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4136986 11662488
Art. 163 - Opere soggette a dichiarazione ed opere liberamente consentite

1. Per la realizzazione delle opere, così come elencate nel successivo articolo 164, che non rivestono carattere di particolare rilievo, che comportano limitati movimenti di terreno e che non pre

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4136986 11662489
Art. 164 - Opere che comportano dichiarazione

1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle prescrizioni di seguito indicate, per ciascuna opera o movimento di terreno:

a. scavi con profondità non superiore a 1,2 metri e di larghezza non superiore ad 1 metro, eseguiti per realizzare opere di sostegno finalizzate al contenimento di terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1. lo scavo sia effettuato entro quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’opera, in stagioni a minimo rischio di pioggia, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

2. siano realizzati i necessari drenaggi sul retro delle opere di contenimento del terreno;

b. la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni, con cordolo continuo di larghezza e profondità non superiori ad 1 metro lineare, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

2. le opere siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fi

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4136986 11662490
Art. 165 - Opere liberamente consentite

1. È consentita la realizzazione delle seguenti operazioni di piccola entità, che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che, comunque, non determinano mutamento di destinazione d’uso:

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; trattasi in particolare di: modifiche interne, modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e della superficie impermeabilizzata, ristrutturazioni, opere di manutenzione e cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, realizzazione di cordoli di sottofondazione;

b. la manutenzione ordinaria della viabilità anche forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 80-bis comprendente le opere di mantenimento, riparazione e parziale rinnovamento necessarie per l'efficienza del sistema stradale e delle sue pertinenze, attuate anche attraverso il recupero dell'originaria sezione della carreggiata e del suo complessivo ingombro originario, compresa la rimozione e sistemazione del materiale in esubero ovvero gli interventi che non comportino modificazioni sostanziali delle caratteristiche dimensionali, maggiore del 15 per cento dei valori esistenti, e strutturali; N56

c. N387

d. la messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;

e. la messa in opera di barriere stradali;

f. l’esecuzione di interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato, a condizione che:

1. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;

2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e, comunque, non ecceda le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,2 metri di profondità;

3. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque e/o di erosione al termine dei lavori;

4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e s

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4136986 11662491
Art. 166 - Opere soggette ad autorizzazione

1. Eccettuati gli interventi elencati nei precedenti articoli 164 e 165 e le opere realizzate dagli Enti delegati di cui al precedente articolo 144, sono soggetti ad autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, gli interventi di seguito elencati, nonché la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche di cui al precedente Capo II:

a. trasformazione dei boschi e dei pascoli;

b. trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

c. gli interventi sistematici sulla viabilità, anche forestale e silvo-pastorale, esistente che non costituiscono manutenzione ordinaria o straordinaria e sono volti alla conservazione o all'adeguamento/mutamento funzionale di un'infrastruttura, determinandone una modifica delle componenti fisiche o delle modalità d'uso; N390

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TITOLO VI - DEMANIO FORESTALE REGIONALE
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Art. 167 - Generalità

1. Il demanio forestale regionale, comprende i beni di cui all’articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 11/1996 ed è gestito in conformità delle disposizioni previste nel Piano Forestale Generale (articolo 5), nel Piano di Gestione Forestale di cui al Titolo III e di altri Atti, o piani, sovraordinati nonché delle seguenti finalità e direttive:

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4136986 11662494
Art. 168 - Gestione del Demanio forestale

1. La gestione del Demanio forestale regionale è effettuata dalla Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali per il tramite delle Strutture Regionali Territoriali competenti, nel rispetto delle regole della gestione attiva e sostenibile.

2. La gestione può essere concessa “agli” N42 Enti delegati territorialmente competenti e ad altri soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, per le finalità di cui al precedente articolo 167.

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4136986 11662495
Art. 169 - Gestione dei Vivai regionali ed attività vivaistica

1. La produzione vivaistica dei vivai regionali, effettuata ai sensi dell'Atto di indirizzo e regolazione dell'Attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà regionale, approvato con DGR 20 dicembre 2002, n. 6215, è finalizzata alla cessione, a qualsiasi titolo, di materiale di propagazione forestale, destinato al rimboschimento

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TITOLO VII - DEMANIO ARMENTIZIO
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4136986 11662497
Art. 170 - Demanio Armentizio - Finalità e funzioni

1. Il demanio armentizio del territorio regionale di cui all'articolo 28, comma 2, della legge Regionale n. 11/96 è distinto in tratturi, tratturelli, bracci e riposi. In funzione delle specifiche condizioni locali, esso può assumere valore storico, archeologico, culturale, sociale, turistico o ricreativo ed è costituito dai Tratturi Pescasseroli- Candela e Lucera-Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, per le parti ricadenti nell'amb

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4136986 11662498
Art. 171 - Attività di competenza della Regione Campania

1. Le attività della Regione Campania sui suoli demaniali armentizi, esercitata tramite la Struttura Regionale Centrale e le Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino

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4136986 11662499
Art. 172 - Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi

1. La Giunta regionale provvede, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso il personale della Struttura Regionale Centrale e delle Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino e Benevento all'accertamento ed alla revisione della consist

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4136986 11662500
Art. 173 - Reintegra dei suoli demaniali armentizi

1. La reintegra nel possesso dei suoli, da parte della Giunta regionale, avviene in tutti i casi nei quali risulta esservi una occupazione abusiva degli stessi.

2. Fermo restando che le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi preesistenti all'entrata in

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4136986 11662501
Art. 174 - Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi

1. Le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi, rilasciabili a seguito di presentazione di istanza sono le seguenti:

a. a titolo oneroso, per l'attraversamento e/o percorrenza dei suoli, con condotte e/o cavidotti opportunamente interrati; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità, prevedendosi, al termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile;

b. a titolo oneroso, per la realizzazione di traverse di collegamento tra le strade rotabili classificate di uso pubblico esistenti sui suoli demaniali armentizi ed i fondi dei frontisti dotati di abitazione e/o pertinenze agricole; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità e se non sia altrimenti possibile accedere ai fondi in questione (fondo intercluso), le traverse devono essere delimitate mediante l'apposizione di termini lapidei e devono avere una larghezza massima di metri tre ed il fondo in terra battuta o imbrecciato, escludendosi la pavimentazione delle stesse con cemento, conglomerato bituminoso, basolato, ecc.; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

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4136986 11662502
Art. 175 - Autorizzazione all'esercizio del pascolo.

1. L'esercizio del pascolo sui suoli demaniali armentizi è consentito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di dimostrare documentalmente il possesso di armenti.

1-bis. La gestione dei suoli demaniali armentizi e l'esercizio del pascolo su di essi devono essere esercitati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. N397

2. La prescritta autorizzazione viene rilasciata dalla Struttura Regionale Territoriale competente, a seguito di istanza prodotta su carta semplice e trasmessa all’istant

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4136986 11662503
Art. 176 - Transito dei veicoli

1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano.

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4136986 11662504
Art. 177 - Tutela dei suoli demaniali armentizi

1. Compete alla Giunta regionale l'attività di tutela dell'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, attraverso la Struttura Region

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4136986 11662505
Art. 178 - Interventi di ripristino e di conservazione

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, ivi compresa la rinatu

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4136986 11662506
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
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4136986 11662507
Art. 178-bis - Sanzioni amministrative per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

N24

1. Per le violazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all’articolo n. 47, comma 1, e alla tabella B-bis dell’Allegato C della L. R. n. 11/96, con importo espresso in euro, come precisato nei commi successivi.

2. Si applicano le sanzioni disposte dall’articolo 47, comma 1, e dalla tabella B-bis dell’Allegato C della L. R. n. 11/96 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 7, 8 e 9; 76;

b. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione, per le violazioni di cui agli articoli 75 commi 15 e 14-bis; 77 commi 2, 3, 7, 8 e 9; 78 commi 1, 2 e 3;

c. somma variabile da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame, per le violazioni di cui agli articoli 77 comma 10 lettere a) e b); 126 comma 3 lettera c); 127 comma 1 lettera c);

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4136986 11662508
Art. 179 - Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L. R. n. 11/96, ed ai suoi allegati A, B, C e D.

2. Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2017 continuano a seguire l'iter istruttor

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4136986 11662509
Art. 180 - Utilizzo dei proventi di gestione del patrimonio forestale

1. I fondi derivanti dalle compensazioni ambientali di cui al precedente articolo 155, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministra

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4136986 11662510
Art. 181 - Abrogazioni

1. Le disposizioni delle Leggi Regionali n. 11/96 e n. 12/2008 abrogate dall'entrata in vigore del presente Regolamento, così come stabilito dall'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, sono le seguenti:

a. Disposizioni abrogate della L. R. 7 maggio 1996, n. 11, e ss.mm.ii.:

1. Articolo 2:

1.1. nel comma 1, lettera r), sono abrogate le parole “dei boschi dei Comuni e di altri Enti”;

1.2 nel comma 1-bis sono abrogate le parole “di cui al regolamento, allegato a)”, le parole "di cui al regolamento, allegato b)” e le parole da "la Giunta regionale" alle parole "documento di indirizzo ed attuazione.";

2. Articolo 4: è integralmente abrogato;

3. Articolo 5-bis: è integralmente abrogato;

4. Articolo 5 ter:

4.1. il comma 1, lettera c), è abrogato dalle parole "i criteri di programmazione" alle parole "di cui alla presente legge";

4.2. nel comma 2 sono abrogate le parole “per gli anni 2012 e 2013” e le parole “ed è approvato dal comitato di cui all’articolo 5-bis”;

4.3. nel comma 4-quater sono abrogate le parole “entro il termine perentorio del successivo 30 giugno”;

4.4. sono integralmente abrogati i commi 3, 4 e 4-ter;

5. A

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Art. 182 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno 1° (primo) gennaio 2018.

 

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