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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 11/02/2010, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 27/07/2020, n. 9
- Reg. R. 09/03/2012, n. 2
- Reg. R. 21/02/2011, n. 2
- Delib. G.R. 14/02/2011, n. 45
- Delib. G.R. 25/10/2010, n. 715
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[Premessa] |
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Capo I - Norme attuative per l’espletamento delle attività di autorizzazione, deposito e controllo dei progetti |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e in materia edilizia), in attuazione della |
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Art. 2 - Denuncia dei lavori1. La denuncia dei lavori, consistente nell’istanza, nel progetto e nei relativi allegati, è presentata a cura del committente dei lavori, ovvero, nel caso di lavori da eseguire in proprio, a cura dello stesso costruttore. 1 bis. Il committente che denuncia i lavori comunica il proprio indirizzo di p.e.c., se in possesso, o indica un delegato, legittimato a ricevere la comunicazione, in possesso del medesimo. N6 2. In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori: a) il titolare o il richiedente il titolo abilitativo; N7 b) N8 c) il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori; |
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Art. 2 bis - Autorizzazione sismica1. L’“Autorizzazione sismica” è obbligatoria per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983. 2. Gli interventi relativi alle nuov |
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Art. 2 ter - “Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale n. 9/1983 previste per i lavori minori”1. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità quelli individuati dall’articolo 94 bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), punto 3), comma 1 del predetto articolo. 2. I lavori minori ovvero interventi di "minore rilevanza" di cui al comma 1, sono soggetti al pr |
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Art. 2 quater - Denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità |
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Art. 3 - Deposito sismico1. Il “Deposito sismico”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 9/1983, è previsto per gli interventi di cui all’articolo 1 della legge reg |
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Art. 3 bis - Varianti non sostanziali |
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Art. 4 - Controllo sulla progettazione1. “Il competente Ufficio” N11 svolge attività di controllo, con metodo a campione, sui progetti per i quali “ha rilasciato l’attestazione di “Deposito sismico” e l’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori” N11. 2. Il campionamento avviene mediante sorteggio, da effettuarsi presso l’Ufficio competente, nella misura del sei per cento delle attestazioni di “Deposito sismico” e delle attestazioni di presentazione del progetto equivalente al provvedimento di “Autorizzazione sismica con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10 della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori ovvero per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità”, emesse nel mese precedente, ovvero nella maggiore o minore percentuale da determinarsi con provvedimento del Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese con un sistema automatizzato, ove disponibile, ovvero manualmente. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposit |
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Art. 6 - Controllo sulla realizzazione1. Il Comune e “l’Ufficio” N11 del Genio civile competenti per territorio svolgono, ai sensi della legge regionale n. 9/1983, attività di controllo sulla realizzazione, finalizzate ad accertare che i lavori procedono in conformità alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica. 2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i controlli sulla realizzazione sono effettuati “esclusivamente da tecnici dell’Ufficio del” N11 Genio civile competente per territorio, nel caso di lavori relativi a: a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per l |
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Art. 7 - Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dagli Uffici del Genio civile1. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b) il controllo sulla realizzazione è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di “autorizzazione sismica” emessi nel mese precedente “ovver |
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Art. 8 - Attività di controllo sulla realizzazione effettuata dai Comuni1. Nell’ambito delle proprie attività di vigilanza urbanistico-edilizia i Comuni “possono effettuare” N2 il controllo |
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Art. 9 - Direzione dei lavori1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell’inizio dei lavori strutturali, dell’esecuzione delle principali fasi costruttive e dell’ultimazione dei lavori strutturali. In caso di estrazione ai sensi dell’articolo 7, il direttore dei lavori è tenuto ad effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, comma 4. 2. Il direttore dei lavori deve: a) vistare tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa; b) assicurare la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione; c) curare l’annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell’andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture; d) vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell’esecuzione, il predetto giornale e garantirne la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, in uno con la “autorizzazione sismica” “o con l’attestazione di avvenuto “Deposito sismico” o con l’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2 |
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Art. 10 - Collaudo1. Il collaudatore, “se previsto” N12 indicato dal committente nell’istanza di cui all’articolo 2, svolge la propria attività in corso d’opera, in osservanza della legge regionale n. 9/1983 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonché per le opere in cemento armato e a struttura metallica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e della legge n. 1086/1971. 2. Il collaudatore è tenuto a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione “all’Ufficio” N11 competente per territorio. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 9/1983. “Inoltre, nel caso di Denuncia dei lavori, finalizzata al rilascio dell’Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità con le modalità di cui all’articolo 2, comma 10, della legge regionale 9/1983 prevista per i lavori minori”, compila e sottoscrive l’apposito modello di asseverazione di cui al comma 4 dell’articolo 4, da allegare alla predetta denuncia dei lavori.” N19 |
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Art. 11 - Valutazione della sicurezza di costruzioni esistenti1. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente è effettuata nei casi previsti dalle vigenti norme tecniche, al fine di stabilire se: a) l’uso della costruzione può continuare senza interventi; b) l’uso deve essere modificato “(declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso)” N12; c) è necessario &ldqu |
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Art. 12 - Certificato di idoneità statica e sismica |
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Art. 13 - Modulistica1. Con proprio decreto il Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio civile predispone: a) i modelli dell’istanza di Denuncia dei lavori |
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Art. 13 bis - Conferenza di servizi |
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Art. 13 ter - Sanzioni amministrative1. Per le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/1983, non pagate in misura ridotta, il Dirigente dell’Ufficio del Genio civ |
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Art. 13 quater - Contributi per le denunce di lavori |
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Capo II - Disposizioni attuative per l’elaborazione e la predisposizione del fascicolo del fabbricato |
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Art. 14 - Incremento volumetrico e adempimenti del committente1. Il committente, nel caso in cui intenda realizzare gli incrementi volumetrici di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) senza eseguire lavori che interessano strutture portanti ovvero eseguendo lavori strutturali che non presentano continuità strutturale con le opere preesistenti è tenuto a: |
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Art. 15 - Composizione del fascicolo del fabbricato1. Il fascicolo del fabbricato è documento obbligatorio in tutti i casi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 19/2009. Esso consta di: a) informazioni relative all’identificazione del fabbricato; b) documentazione sulla sicurezza statica; |
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Art. 16 - Redazione del fascicolo del fabbricato1. In sede di verifica il tecnico incaricato accerta la completezza della documentazione esistente in possesso del proprietario ed individua gli accertamenti necessari. Qualora, nel corso della valutazione, emerga la |
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Art. 17 - Obbligo di comunicazione e consegna1. Il committente dei lavori a farsi, ovvero il proprietario dell’immobile di cui si intende effettuare il cambio di destinazione d’uso, comunica al Comune competente per territorio, a pena di inefficacia del titolo abilitativo edilizio, l’avvenuta redazione del |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 18 - Disposizioni finali1. I Comuni destinatari, in forma singola o associata, dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 9/1983 sono tenuti al rispetto del presente regolamento e delle disposizioni di attuazione e delle direttive emanate dalla Giunta regionale e dal Dirigente preposto al coordinamento degli Uffici del Genio Civile. N10 2. Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l’indicazione del costruttore “del direttore dei lavori e del collaudatore” N12 nelle more del completamento dell |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie |
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