Articolo abrogato dal Regolam. R. 27/07/2020, n. 9.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Autorizzazione sismica

1. La “autorizzazione sismica” è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 9/1983, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002, nonché nelle zone a bassa sismicità (zona 3) per i seguenti casi:

a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);

d) sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

e) lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2 della legge regionale n. 9/1983.

2. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente settore provinciale del Genio civile avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all’emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni.

3. Il settore provinciale del Genio civile, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell’ambito della attività istruttoria, verifica la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori, così come previsto per il “deposito sismico”, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nonché la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti riscontrando anche a mezzo di liste di controllo:

a) l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell’impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il dirigente competente, ove necessario, richiede le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, il dirigente comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all’uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione.

5. A conclusione dell’istruttoria, in caso di esito positivo il dirigente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica”, del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il dirigente emette un provvedimento motivato di diniego.

6. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di “autorizzazione sismica” ovvero, per le varianti non sostanziali di cui all’articolo 12, del provvedimento di “deposito sismico”, da custodire in cantiere ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 9/1983.

7. Il procedimento di cui al presente articolo si attua anche per i lavori che si eseguono in variante a quelli oggetto di un precedente provvedimento di “autorizzazione sismica”, fatta eccezione per le varianti non sostanziali.”

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