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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 03/11/1993, n. 38
L. R. Campania 03/11/1993, n. 38
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- L.R. 06/12/2000, n. 18
- L.R. 15/03/201,1 n. 4
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 28/07/2017, n. 23
- L.R. 08/08/2018, n. 28
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Capo I - Classificazione ed Inventari |
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Articolo 1 - Beni della Regione - Classificazione1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell' |
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Articolo 2 - Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all’altra |
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Articolo 3 - Inventario dei beni regionali1. I beni della Regione sono descritti in inventari. 2. L’inventario generale è tenuto presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, è aggiornato a cura della stessa e si compone di: a) inventario dei beni demaniali; |
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Articolo 4 - Beni mobili1. I beni mobili della Regione sono disciplinati quanto alla loro acquisizione, utilizzazione, conservazione ed alienazione dalle disposizioni previste nel regolamento regionale per il funzionamento del settore provveditora |
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Articolo 5 - Ricognizione periodica dei beni1. I beni regionali demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro mig |
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Capo II - Gestione |
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Articolo 6 - Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può esser accordato mediante concessione. 2. L'atto di concessione adottato “con provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio” N8, stabilisce la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessionario, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attiv |
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Articolo 6 bis - Disciplinare |
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Articolo 7 - Autotutela1. Per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, ai sensi dell’articolo 823 del codice civile, si procede di norma in via amministrativa secondo la procedura definita con il disciplinare di cui all’articolo 6 bi |
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Articolo 8 - Contratto di affitto, locazione, comodato, uso1. I beni appartenenti al patrimonio dispon |
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Capo III - Autorizzazione dell'alienazione del patrimonio immobiliare |
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Articolo 9 - Procedura di vendita1. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione consiliare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. Successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, dell’avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. Le procedure di vendita dei beni immobili sono disposte nel disciplinare di cui all’articolo 6 bis, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo. 3. Il prezzo di vendita dell’immobile da alienare, cosiddetto prezzo di stima, è stabilito, con atto motivato, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base del valore di mercato, tenendo conto dei seguenti parametri: a) per i fabbricati si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall’Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell’immobile. In mancanza delle quotazioni relative al Comune su cui insiste l’immobile si fa riferimento alla media dei valori dei Comuni limitrofi; b) per i terreni agricoli si fa riferimento al valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall’Osservatorio mercato immobiliare (O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate relativo al Comune e alla fascia-zona di ubicazione dell’im |
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Articolo 10 - Avviso d'asta1. L’avviso d’asta è adottato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio ed è pubblicato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la gara, nel sito internet della Regione nella sezione Amministrazione trasparente e, se il valore economico del bene è particolarmente elevato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e su due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale. |
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Articolo 11 - Partecipazione alla gara1. Il Presidente della gara accerta la presenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni contenute nell'avviso d'asta e decide l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti. |
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Articolo 13 - Affidamento del servizio di gestione amministrativa, gestione tecnica e valorizzazione ed alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Campania |
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Articolo 14 - Permuta di beni immobili1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di un de |
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Articolo 15 - Conto dei patrimonio1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonché i valori di |
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Articolo 16 - Riserva di diverse disposizioni regolamentari1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di c |
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Articolo 17 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbl |
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