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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Campania 13/03/2018, n. 133
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Delib. G.R. Campania 13/03/2018, n. 133
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PremessaPREMESSO che: a) La L.R. 3 Novembre 1993, n. 38, come modificata dalla L.R. 28 luglio 2017, n. 23 art. 10, “Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali”, all'art. 6 bis stabilisce che la Giunta Regionale, con proprio atto, adotta il Disciplinare contenente le disposizioni di dettaglio in materia di uso, gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare della Regione Campania; b) detto Disciplinare deve prevedere: a) le modalità d'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali; b) le modalità di procedura per la tutela dei beni del demanio regionale ai sensi dell'articolo 823 del codice civile; c) le modalità di affidamento dei beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale; d) le modalità di avvalimento di esperti da parte della struttura amministrativa regionale nella determinazione della stima del bene da alienare; |
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Disciplinare per la gestione e l’alienazione dei beni immobili regionali ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente Disciplinare detta la regolazione della gestione dei beni immobili di proprietà della Regione Campan |
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CAPO II - Uso particolare dei beni |
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PARAGRAFO I - Uso particolare dei beni pubblici |
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Art. 3. - Procedura per il rilascio della concessione1. L’uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione. 2. La Regione inizia il procedimento concessorio d’ufficio o a istanza dell’interessato. La concessione è adottata con procedura aperta – salvi i casi previsti nel successivo comma 3 – dalla struttura regionale competente i |
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Art. 4. - Contenuto della concessione1. Il provvedimento di concessione, adottato a seguito della procedura di cui al precedente articolo, deve prevedere: a) l'oggetto, l’uso, le finalità e l’ammontare del canone concessorio, in uno alla clausola di adeguamento automatico; |
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Art. 5. - Durata della concessione1. La durata della concessione non può essere inferiore ad un anno e superiore a sei anni. Può essere estesa |
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Art. 6. - Canone della concessione1. Canone non ricognitorio Il canone – a base di gara nella procedura aperta o a base della procedura negoziata – corrisponde a quello di mercato (canone non ricognitorio) legato ai parametri del beneficio economico e dell’utilità. Il canone annuo di concessione non ricognitorio è stabilito nella misura percentuale, di seguito riportata, del valore commerciale dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili stabilito da una perizia di stima redatta dalla competente struttura della Direzione Generale delle Risorse Strumentali: - 3% nel caso di concessione di durata non superiore a 2 anni; - 3,25% nel caso di concessione di durata triennale; - 3,50% nel caso di concessione di durata quadriennale; |
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Art. 7. - Canone di attraversamento1. Nel caso d'attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, il canone annuo di concessione è commisurato alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore, secondo le segu |
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Art. 8. - Concessione di aree soggette ad attraversamento1. Al proprietario, conduttore o affittuario di fondo reso discontinuo da aree di proprietà della Regione attraversate |
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Art. 9. - Assegnazione temporanea di parti di immobili regionali per manifestazioni culturali, attività formative e didattiche1. Le parti non utilizzate di immobili adibiti ad attività di istruzione permanente e di formazione professionale possono essere concesse, in via temporanea e per un periodo non superiore ad u |
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Art. 10. - Decadenza e revoca della concessione1. La Regione può dichiarare la decadenza della concessione in qualsivoglia momento, previa comunicazione di avvio del procedimento, nei c |
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PARAGRAFO II - Uso particolare dei beni disponibili |
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Art. 11. - Titolo di conferimento dell’uso particolare1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere conferiti in godimento mediante: - contratto di loc |
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Art. 12. - Procedura per la locazione1. La Regione procede all’affidamento dei contratti di locazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile mediante procedura aperta iniziata d’ufficio o a istanza degli interessati, salvo i casi previsti nel su |
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Art. 14. - Durata della locazione1. La durata della locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo è stabilita in quattro anni, decorsi i quali il contratto - alle condizioni previste nel successivo comma 3 - è rin |
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Art. 15. - Canone di locazione1. Il canone locativo degli immobili adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso dall’abitativo – a base di gara nella procedura aperta o a base della procedura negoziata & |
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Art. 16. - Risoluzione e recesso della locazione1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalit&agrav |
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Art. 17. - Conferimento a titolo gratuito mediante comodato1. La Regione può conferire in comodato i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, in casi eccezionali specificamente motivati, a enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo generale, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di gestione, compresi quelli di carattere fiscale. 2. L’istanza per la stipulazione del comodato, da parte dei soggetti indicati dall’articolo 8, comma 3, della Legge, deve essere corredata da: a) relazione illustrativa dell’attività che l’ente richiedente intende svolgere e che evidenzi l’interesse collettivo generale ad essa connesso; b) progetto di massima relativo agli interve |
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Art. 18. - Uso1. La disciplina sopra esposta negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 si applica, in quanto compatibile, al contratto costitut |
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Art. 19. - Conferimento dell'uso particolare di terreni agricoli del patrimonio disponibile mediante contratto di affitto. Principi generali1. Nel rispetto della Legge 3 magg |
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Art. 20. - Classificazione dei fondi rustici1. I terreni agricoli ricadenti nel patrimonio regionale sono suddivisi per zone agricole omogenee. |
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Art. 21. - Procedura per il conferimento dei terreni agricoli1. La Regione procede al conferimento dei terreni agricoli appartenenti al patrimonio disponibile mediante procedura aperta, salvo i casi previsti nel successivo comma 2. 2. Per |
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Art. 23. - Canone di affitto di terreni agricoli1. I criteri di determinazione dei canoni sono definiti dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, sentite le or |
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Art. 24. - Durata degli affitti di terreni agricoli1. La durata dell’affitto è stabilita in quindici anni. |
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Art. 25. - Oneri dell'affittuario |
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Art. 26. - Aggiornamento delle mappe1. La Regione può procedere all’aggiornamento della mappa dei terreni ricadenti nel patrimonio regionale, tan |
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Art. 27. - Risoluzione del contratto1. La risoluzione del contratto di affitto – salvo il diritto della Regione a richiedere il risarcimento del danno – è dichiarata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grav |
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Art. 28. - Divieto di cessione del contratto1. Sono vietati i contratti di subaffitto e di cessione di fondi rustici, a qualunque titolo effettuati. |
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Art. 29. - Obblighi di denuncia1. Il contratto deve provvedere l’obbligo in capo all’affittuario di segnalare tempestivamente alla Regione l& |
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Art. 30. - Decesso dell’affittuario1. Nel caso di decesso dell’affittuario coltivatore diretto, il contratto si estingue alla fine dell’annata ag |
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PARAGRAFO III - Disposizioni comuni per l’uso particolare dei beni |
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Art. 31. - Articolazione responsabile della gestione degli immobili di proprietà regionale1. Ai sensi della normativa regionale vigente e dei conseguenti atti di indirizzo e di attuazione, la Unità Operati |
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Art. 32. - Conferimento a titolo oneroso dell’uso dei beni1. I beni sono assegnati – salvi i casi di cui all’art. 3, comma 3, all’art. 7, all’art. 11, comma 2, all’art. 12, comma 2, e all’art. 21, comma 2, per i quali sono comunque rispettati i princip |
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Art. 33. - Soggetti esclusi dalla partecipazione alla procedura per il conferimento1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura per l'assegnazione degli immobili, i soggetti: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale, o nei cui confronti sia in corso altra procedura concorsuale; b) nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo III del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 o operino i casi di deca |
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Art. 34. - Adempimenti preliminari alla partecipazione alla procedura per il conferimento1. I bandi devono prevedere che la persona fisica o giuridica che intenda partecipare alla procedura per il conferimento d |
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Art. 35. - Modalità di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’uso dei beni1. Per essere ammesso alla procedura, il soggetto interessato, in caso di persona fisica, o il legale rappresentante, in caso di persona giuridica, unitamente all’offerta ed agli altri documenti previsti nel singolo bando di gara, deve presentare una dichiarazione sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D |
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Art. 36. - Cauzione provvisoria e definitiva1. Per essere ammesso alla procedura per il conferimento dell’uso dei beni, il concorrente deve comprovare di aver prestato una cauzione provvisoria pari al 20% del canone annuo posto a base della procedura aperta. 2. La cauzione provvisoria resta vincolata, per l’aggiudicatario, fino alla adozione della concessi |
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Art. 37. - Modalità di svolgimento della procedura per il conferimento dell’uso dei beni e criteri di aggiudicazione1. La procedura aperta si effettua attraverso la formulazione di offerta segreta e l’aggiudicazione avviene a favore |
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Art. 38. - Perfezionamento del contratto e dell'atto di concessione1. La stipulazione del contratto o l’adozione dell’atto di concessione avvengono entro il termine per la concl |
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Art. 39. - Verbale di consegna e di riconsegna1. L’immissione nel godimento del bene da parte dell’utilizzatore risulta da processo verbale di consegna da r |
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Art. 40. - Periodicità del pagamento del canone1. Il canone deve essere corrisposto dall’utilizzatore in dodici rate mensili anticipate con le modalità indi |
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Art. 41. - Effetti alla scadenza del rapporto1. Alla scadenza del rapporto concessorio o negoziale la Regione acquisisce le addizioni e le migliorie gratuitamente al p |
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CAPO III - Disposizioni ulteriori |
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Art. 42. - Modalità per la tutela dei beni del patrimonio regionale1. La Regione in sede di autotutela, al venir meno del titolo di godimento dei beni del demanio o del patrimonio indisponi |
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Art. 43. - Modalità di avvalimento di esperti per determinare la stima dei beni da alienare1. Nel caso in cui oggetto della vendita sia un bene avente un valore, ad una prima valutazione effettuata dalla struttura regionale competente, superiore ad un milione di euro oppure la stima richieda una particolare specializzazione, l’articolazione responsabile della gestione degli immobili può avvalersi del supporto di esperti nella materia. |
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Art. 44. - Modo di esercizio del diritto di prelazione per chi occupa legittimamente il bene da alienare1. Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione nella procedura di vendita, si considera legittimo l’occupante dell’immobile che ha conservato una situazione di regolarità con il pagamento dei canoni e non abbia eseguito sull’immobile interventi in |
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Art. 45. - Modalità delle procedure di vendita dei beni1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica – rectius: procedura ap |
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Art. 46. - Asta deserta1. Qualora l'asta, nella procedura di vendita, vada deserta per due volte, si procede a successive aste, sino ad un massim |
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Art. 47. - Modalità di affidamento dei servizi relativi ai beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale1. L’affidamento dei servizi di gestione amministrativa e tecnica, di valorizzazione e di alienazione del patrimonio |
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CAPO IV - Disposizioni finali |
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Art. 48. - Revoca1. Dalla entrata in vigore del presente Disciplinare sono revocate: - D.G.R. n. 292 del 20 febbraio 2004 avente ad oggetto “L.R. 22/2003, art.2, comma 10,11,12,13. Alienazione immobili agli Enti Locali. Adempimenti (con allegati)”; - |
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Art. 49. - Disposizione transitoria1. Le concessioni e i contratti di godimento in corso alla data di entrata in vigore del presente disciplinare proseguono al |
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18/11/2024
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