Regolam. R. Calabria 10/08/2017, n. 15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Regolam. R. Calabria 10/08/2017, n. 15

Regolamento "Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva "sismica" di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37".

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 25/03/2019, n. 8

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Articolo 1 - Parte generale

1. Il presente regolamento detta, tra l'altro, le linee guida per l'operatività della piattaforma informatica denom

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Articolo 2 - Classificazione della tipologia di intervento

1. Per ogni opera disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37, di seguito indicata anche come “legge”, deve essere indicata l’appartenenza ad uno dei gruppi descritti nel presente articolo.

2. Allo scopo di sottoporre le opere alle verifiche di cui al successivo articolo 8, gli interventi vengono suddivisi in “progetto di nuova struttura” e, nel caso di “strutture e

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Articolo 3 - Classificazione tipologica delle opere

1. Ogni opera disciplinata dalla legge deve essere classificata, allo scopo di attuare le verifiche di cui al successivo articolo 8, in uno dei seguenti gruppi:

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Articolo 4 - Effetti di sito

1. Le NTC08 definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti sismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.

2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita nelle NTC08; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato su SISMI.CA dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’artico

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Articolo 5 - Denuncia e trasmissione dei progetti

1. La procedura di denuncia dei lavori al Settore Tecnico Regionale (già Servizio Tecnico Regionale), per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, deve essere svolta dal progettista strutturale, su delega del committente o del R.U.P. (nell’ipotesi di opere pubbliche), attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica, di cui all’articolo 1 e successivi della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37, indicata nel seguito per brevità con l’acronimo SISMI.CA.

2. Anche nel caso di varianti in corso d’opera il progettista responsabile delle strutture provvede all’immissione dei dati nella piattaforma SISMI.CA su delega del committente o del R.U.P. seguendo lo stesso iter del progetto iniziale.

3. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione che li hanno redatti, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche dal direttore dei lavori e dal costruttore se già individuato.

4. Tutti i file devono essere presentati in forma elettronica, devono essere forniti in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione dovrà essere firmata digitalmente.

5. La procedura telematica, avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso la piattaforma SISMI.CA accessibile dal sito web regionale dedicato, prevede la completa compilazione dell’istanza e delle schede informative che contengono:

1. il titolo del progetto dove sono indicati con chiarezza la classificazione tipologica dell’intervento

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Articolo 6 - Registro delle opere

1. La piattaforma SISMI.CA registra i dati relativi a:

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Articolo 7 - Modifiche dei dati progettuali presentati per via telematica

1. I dati inseriti nella piattaforma SISMI.CA possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture prima dell’inoltro della ricevuta telematica.

2. Nel caso in cui sia nece

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Articolo 8 - Modalità e criteri delle verifiche

1. Per tutte le opere di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37, il Settore Tecnico Regionale esegue le verifiche volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione o diniego. Per tutte le suddette opere vengono eseguite verifiche preliminari di conformità dei progetti. Dette verifich

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Articolo 9 - Rilascio autorizzazione o diniego

1. Il rilascio dell’atto di autorizzazione o diniego avviene, per come previsto dall'articolo 94, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n.

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Articolo 9bis - Misure di accelerazione per la conclusione dei procedimenti

N1

1. Al fine di assicurare la sollecita definizione dei procedimenti di rilascio dell&r

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Articolo 10 - Svolgimento delle verifiche in situ

1. In ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 37/2015, laddove, a seguito di segnalazioni da parte di Amministrazioni, Enti o Organi giurisdizionali, si renda necessaria, a tutela della pubblica incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e le autorizzazioni concesse, il Settore Tecnico Regionale acquisisce preliminarmente e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalle A

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Articolo 11 - Relazione a struttura ultimata

1. La relazione a struttura ultimata viene trasmessa secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 37/2015 e secondo i contenuti di cui all'articolo 11 della medesima legge, “attraverso apposita istanza sulla piattaforma telematica, allegando la stessa in originale digitale, formato PDF/A, firmata digitalmente dal direttore

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Articolo 12 - Dichiarazione di fine lavori e di rispondenza

1. Per i progetti riguardanti interventi definiti “locali” che esulano dall'ottemperanza dell'

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Articolo 13 - Collaudo statico

1. Il collaudo statico, di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale n. 37/2015 deve essere eseguito, da un singolo professionista, in base alle proprie competenze, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, in conformità a quanto previsto dalle norme vig

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Articolo 14 - Parere sugli strumenti urbanistici

1. Il parere sugli strumenti urbanistici di scala comunale, di cui all’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37, deve essere rilasciato dal Servizio Tecnico Regionale con le modalità seguenti:

a) per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associati (PSA),

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Articolo 15 - Attuazione procedure
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Articolo 16 - Regime dei progetti in variante

1. I progetti che entro la data del 31 dicembre 2016 sono stati soggetti al regime del formale deposito e per i quali a fare d

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Articolo 17 - Abrogazione

1. È abrogato il re

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Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.

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Allegato 1 - Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio

Art. 1 - Generalità

1. Le tipologie di intervento per cui è richiesta una valutazione degli effetti di sito sono quelle descritte nell’Art. 2 del regolamento regionale – parte generale.

2. Sono previsti diversi livelli di analisi in funzione dell’importanza dell’opera valutata sulla base della classe d’uso della struttura, secondo quanto definito al paragrafo 2.4.2 delle NTC08.

3. I livelli di analisi di cui al comma 2 del presente articolo si suddividono in analisi semplificate e analisi specifiche, descritte rispettivamente negli Art. 2 e 3 del presente allegato.

4. Dove siano presenti studi di microzonazione sismica, redatti secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” e s.m.i., predisposte dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5, commi 7 e 8, dell’OPCM 3907/2010, istituita con il DPCM del 21/04/2011, e recepiti negli strumenti urbanistici vigenti, l’edilizia pubblica e privata ne deve tenere conto nella valutazione dell’azione sismica.


Art. 2 - Analisi semplificate

Le analisi di base seguono la procedura semplificata descritta nel paragrafo 3.2 delle NTC08. La procedura permette di ottenere lo spettro elastico di progetto in superficie a partire dalla pericolosità sismica di base su sito di riferimento rigido e pianeggiante utilizzando fattori di amplificazione stratigrafica (Ss) e topografica (St).

Il fattore di amplificazione stratigrafica viene definito in base all’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento, così come descritto nelle Tab. 3.2.II e 3.2.III delle NTC08.

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la cl

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Allegato 2 - Valutazione degli effetti di sito per piani territoriali

Art. 1 - Generalità

1. Gli indirizzi e i criteri, consolidati a livello scientifico e normativo prevedono che, ai fini della prevenzione e della valutazione del rischio sismico, la Microzonazione rappresenti uno strumento di estrema utilità per il Governo del Territorio, per la Progettazione e per la Pianificazione dell’emergenza. La Microzonazione ha lo scopo di riconoscere, ad una scala adeguata al livello di conoscenza, le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre “deformazioni permanenti” rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. Lo studio di MS deve fornire la base conoscitiva della pericolosità sismica locale ed al contempo consentire di stabilire gerarchie di pericolosità utili per la pianificazione territoriale, per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico e per la sicurezza delle infrastrutture e delle costruzioni.

2. Per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico, la valutazione degli effetti di sito deve accompagnare la redazione dei piani territoriali prevedendo la possibilità di amplificazione locale, l’incidenza del moto sismico sulla stabilità dei pendii ed individuando le aree potenzialmente interessate da fenomeni di liquefazione o di deformazione del suolo (effetti cosismici), secondo quanto prescritto dalle “Linee guida della Legge Urbanistica Regionale n°19/02 e s.m.i. – Scheda Tecnica 2”, dai “Contenuti Minimi per gli studi geomorfologici” approvati con DDG n. 507 del 30.01.2015, nonché da quanto stabilito dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5, commi 7 e 8, dell’OPCM 3907/2010 e s.m.i. istituita dal DPCM del 21/04/2011, integrate dal presente allegato.


CAPO I - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA

Art. 2 - Finalità ed utilizzo

1. Lo svolgimento di studi di microzonazione sismica per i piani territoriali può avvenire attraverso un approfondimento delle analisi e delle valutazioni che vede in primo luogo l’adeguamento dell’analisi della pericolosità sismica di base a scala di area vasta, provvedendo a redigere approfondimenti di studi e analisi in funzione del proprio livello di competenza, arrivando a definire una pericolosità sismica locale e corredando lo strumento con opportune norme finalizzate alla riduzione del rischio sismico.

2. Gli studi di Microzonazione sismica (finanziati con i fondi di cui all'art. 11 L 24/06/09 n. 77 e redatti secondo gli ICMCS), se approvati in via definitiva dalla Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM 3907/2010 e s.m.i.), dovranno essere utilizzati come riferimento durante la fase di redazione dei Piani Territoriali. Gli elementi utilizzati potranno essere opportunamente generalizzati ed adeguati alla scala di rappresentazione; inoltre, per la corretta applicazione dei risultati della microzonazione, specifiche normative dovranno essere inserite nelle Norme di attuazione di carattere geologico.


Art. 3 - Procedure

1. La procedura per la valutazione dell’amplificazione sismica prevede tre livelli di approfondimento in conformità agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011.

2. La procedura per la valutazione della stabilità dei pendii, della liquefazione e degli effetti di deformazione permanente prevede due fasi di approfondimento secondo quanto stabilito rispettivamente agli Art. 6, 8 e 10 del presente allegato.


Art. 4 - Analisi di amplificazione

La Microzonazione Sismica è di competenza degli Enti locali e può essere avviata con gli studi per la pianificazione territoriale e va attuata, in conformità a quanto previsto dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011, attraverso i seguenti livelli:

1. PRIMO LIVELLO: redatto secondo le modalità definite negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” dalla Commissione Tecnica di cui all’art.5 commi 7 e 8 dell’OPCM 3907/2010 e s.m.i., approvati dalla Regi

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