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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 29/12/2016, n. 30
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- L.R. 29/06/2018, n. 11
- Deliberaz. G.R. 07/02/2018, n. 120
- L.R. 30/12/2017, n. 39
- Errata Corrige in B.U. 16/01/2017, n. 1 P. I
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Art. 1 - Oggetto1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi. 2. La Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19 |
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Art. 2 - Autorità competenti1. La Regione Basilicata provvede agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti termici di cui all’articolo 9 del DPR n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, |
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Art. 3 - Soggetti responsabili1. L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall’a |
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Art. 4 - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici1. Il responsabile dell’impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dalla seguente legge e dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013. 2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell’impianto o l’installatore sono obbligati ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all’articolo 12. Nelle more dell’istituzione del Catasto, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto invia a quest’ultimo la scheda identificativa dell’impianto. 3. Le operazioni di controllo sugli impia |
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Art. 5 - Disposizioni operative1. La Giunta regionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l’accertamento e le ispezioni degli impianti termici, tenendo conto delle peculiarità socioeconomiche del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini. 2. Le disposizioni operative d |
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Art. 6 - Impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni1. Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o |
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Art. 7 - Accertamenti1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del Rapporto di controllo di e |
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Art. 8 - Ispezioni1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base alle seguenti priorità: a) a partire dagli impianti con età superiore ad anni quindici; b) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all'articolo 7; c) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative; |
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Art. 9 - Impianti termici o generatori disattivati1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non p |
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Art. 10 - Situazioni particolari1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 6 m |
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Art. 11 - Contrassegno di verifica1. Il contrassegno di verifica (bollino) attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all’Alleg |
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Art. 12 - Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on-line e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della Regione. N11 2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La targatura ha l'obbiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un'apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall'Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale. |
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Art. 13 - Tariffe1. Le tariffe relative al contrassegno di verifica e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4. 2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, al quale è inviato apposito avviso contenent |
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Art. 15 - Attività di monitoraggio1. La Giunta regionale cura l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge. 2. Le autorità competenti predispongono ed inviano all’Ufficio Energia della Regione, entro il termine stabilito nelle disposizioni operative, una rel |
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Art. 16 - Formazione e informazione1. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti te |
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Art. 17 - Copertura finanziaria1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. La copertura dei costi necessari per l'adeguamento e |
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Art. 18 - Disposizioni finali e transitorie1. Per tutti gli impianti la scadenza di trasmissione del RCEE di cui all'Allegato 2 decorre dalla data dell'ultima autocertificazione o dell'ultimo RCEE munito di contrassegno di verifica (bollino). È consentito posticipare tale data di massimo trenta giorni. Il contrassegno di verifica va sempre applicato all'inizio del periodo indicato all'Allegato 2. 2. Fino alla istituzione del catasto di cui all'articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un bollino adesivo stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l'eventuale organismo este |
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Art. 20 - Pubblicazione1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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Allegato 1 - Definizioni (articolo 1, comma 3)a. ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% (percento) dei costi di investimento di una nuova analoga unità; b. accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti; c. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); d. cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; e. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa; f. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; g. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011(Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CEE); h. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici; i. condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; j. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico; k. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili o di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto; l. contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale; m. contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale; n. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato a operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni. Le operazioni di controllo si distinguono in: 1. manutenzione ordinaria e straordinaria; 2. controllo di efficienza energetica di |
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Allegato 2 - Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del contrassegno di verifica (bollino) (articolo 11, comma 1 legge regionale n. 30 del 2016)
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Allegato 4 - Costo delle ispezioni in campo con addebito (articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 30 del 2016)Generatori di calore a fiamma
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Allegato 5 - Compiti del responsabile, del terzo responsabile del manutentore e del conduttore dell’impianto termico1. Responsabile dell'impianto termico Il responsabile dell'impianto termico è garante dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l'altro, è tenuto a: a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'articolo 3 del D.P.R. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'articolo 4 dello stesso d.p.r.; b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominate superiore a 232 kW a un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore); c) demandare a operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, come previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra); d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 7 del D.P.R. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008; |
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Allegato 6 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici (Articolo 8, comma 1)
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Allegato 7 - Composizione del codice catasto (Articolo 12, comma 2) |
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