D. P.R. 27/01/2012, n. 43 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 27/01/2012, n. 43

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizio

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Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:

a) l’individuazione delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragra

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007.

2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Organismo di accreditamento: l’organismo designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre

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Art. 3 - Autorità Competenti

1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l’autorità competente è il Ministe

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Art. 4 - Organismo di Accreditamento

1. L’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia i certificati di accreditamento

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Art. 5 - Organismi di certificazione

1. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del pertinente certificato di accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, vengono designati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario. A tale fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui l’accreditamen

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Art. 6 - Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità

1. L’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o più dei certificati di accreditamento di cui all’allegato A.1, che f

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Art. 7 - Organismi di attestazione

1. Gli organismi di attestazione di cui all’articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato.

2. Gli organi

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Art. 8 - Obbligo di iscrizione al Registro

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

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Art. 9 - Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività

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Art. 10 - Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza.

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Art. 11 - Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attivit&a

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Art. 12 - Esenzioni

1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1:

a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lett

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Art. 13 - Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l’Organismo di accreditamento.

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Art. 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono

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Art. 15 - Registro dell’impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui all’ar

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Art. 16 - Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al

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Art. 17 - Etichettatura

1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluor

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Art. 18 - Notifiche alla Commissione europea

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commission

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Art. 19 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del

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Allegato A - Requisiti degli organismi di certificazione delle persone (di cui all’articolo 5, comma 5)
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1. Certificati di accreditamento

1.1. L’organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone -ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell’Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.303/2008, delle seguenti figure professionali:

– personale che svolge una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore:

a) controllo delle perdite dalle

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2. Schema di certificazione e tariffario

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse. Lo schema di certificazione può, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi di v

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Allegato B - Requisiti degli organismi di certificazione delle imprese (di cui all’articolo 6, comma 1)
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1. Certificati di accreditamento

1.1. L’organismo di certificazione delle imprese di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 303/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certif

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2. Schema di certificazione e tariffario

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell’impresa di un Piano della Qualità N1 atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:

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Allegato C - Requisiti degli organismi di attestazione (di cui all’articolo 7, comma 1)

1. L’organismo di attestazione delle persone di cui all’articolo 3, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi ag

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