Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 20/07/1999, n. 19
L. R. Basilicata 20/07/1999, n. 19
L. R. Basilicata 20/07/1999, n. 19
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/12/2020, n. 41
- L.R. 22/06/2020, n. 17
- L.R. 24/12/2008, n. 31
- L.R. 30/09/2008, n. 23
- L.R. 22/03/2000, n. 16
- Errata Corrige in B.U. 08/08/1999, n. 44
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TITOLO I – GENERALITÀ |
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Art. 1. - Finalità1. La Regione Basilicata, in attuazione del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente Legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche. |
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Art. 2. - Aree gravitazionali1. La Regione Basilicata, definisce, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1 della presente Legge, gli indirizzi generali attinenti i criteri di insediamento delle attività commerciali sul |
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Art. 3. - Classificazione dei Comuni1. Ai fini delle presenti norme i Comuni della Regione sono classificati secondo quat |
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TITOLO II - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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Art. 4. - Limiti dimensionali degli eserciziAi fini della presente Legge si intendono: |
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Art. 5. - Centro commerciale1. Si intende per centro commerciale al dettaglio una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di sevizio gestiti unitariamente nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, medie strutture, grandi strutture o esercizi di vicinato. 2. Costituisce sempre centro commerciale quella struttura: - per la quale viene richiesta a tale scopo l'autorizzazione in modo unitario; - che ha ingressi comuni ed insiste su spazi commerciali N4 comuni; |
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Art. 6. - Esercizio congiunto di vendita al dettaglio ed all'ingrosso1. È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio. 2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti: - macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'a |
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Art. 7. - Subingresso nell'esercizio dell'attività ed affidamento in gestione del reparto1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al comune nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 26 del D.L.vo 114/98, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i re |
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TITOLO III - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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Art. 8. - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali1. I Comuni, nell’individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri: – nell’interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del D.M. 2/04/1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato; – negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sost |
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Art. 9. - Centri Storici1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l’unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti: – è fatto obbligo ai Comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, di individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di prevedere specifiche disposizioni relative all’arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, l’utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la determinazione degli spazi espositivi esterni; – il rapporto tra l’inse |
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Art. 10. - Aree di rilevanza paesistico ambientale1. Gli insediamenti di grandi strutture di vendita in ambiti di particolare pregio ambientale sono consentiti purché conformi con le previsioni dei piani urbanistici. |
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Art. 11. - Destinazioni d'uso1. Gli insediamenti di grandi e medie strutture sono possibili in aree con specifica destinazione. In tali aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato. |
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Art. 12. - Parcheggi1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime: A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 251 sino a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita; B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 1.501 sino a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro |
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Art. 13. - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura1. Il rilascio della autorizzazione all’apertura, all’ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio del permesso di costruire o a preventi |
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Art. 14. - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici |
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TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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Art. 15. - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, ed allo scopo di assicurare livelli minimi di servizio distributivo in specie nelle aree minacciate da spopolamento, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all’Allegato 2 della L.R. 19/99, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e nei nuclei rurali abitati con popolazione in |
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Art. 16. - Disposizioni per i centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale1. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni possono stabilire norme particolari e vincoli in inerito all |
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Art. 16 bis - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada1. Per Centri Commerciali Na |
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Art. 18. - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo1. In assenza di strumenti comunali di programmazione e qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l’impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui all’art. 49 della L.R. n. 19/1999, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, sono sempre concesse: a) n. 1 autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L. 426/71 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi co |
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Art. 19. - Medie strutture di vendita1. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente Legge e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui alla lettera e), comma 1, art. 4 del D.Leg.vo 114/98, tenuto conto del rapporto tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita così come di seguito indicato: Σ Sup. di vendita esercizi di vicinato / Σ Sup. di vendita medie e grandi strutture di vendita = 1,5. |
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Art. 20. - Grandi strutture di vendita1. La richiesta di autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l’autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia. 2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Leg.vo 114/98; b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell’esercizio; c) progetto dell’intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d’uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari; d) una relazione illustrativa sull’insediamento proposto inerente: |
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TITOLO V - VENDITE DI LIQUIDAZIONE E SALDI |
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Art. 21. - Modalità di svolgimento delle vendite di liquidazione1. Per vendite di liquidazione si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: - cessazione dell'attività commerciale; - cessione dell'azienda; - trasferimento dell'azienda in altro locale; - trasformazione o rinnovo dei locali. 2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per un periodo non superiore a sei settimane nei casi di trasferimento dell'azienda in altro locale e trasformazione o rinnovo dei locali e per un |
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Art. 21-bis. |
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Art. 22. - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. |
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Art. 23. - Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi1. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti artt. 21 e 22 deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicit&agra |
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TITOLO VI - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 24. - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra arca di qualunque natura destinata a uso pubblico; |
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Art. 25. - Obiettivi della programmazione del settore1. In attuazione di quanto previsto nel Titolo X del D. Lgs. 114/98 la programmazione della rete distributiva commerciale su aree pubbliche tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi: a) la riqualificazione ed il potenziamento della rete dei mercati esistenti tramite: l'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri e settimanali, di offerta merceologica del settore |
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Art. 26. - Criteri ed indirizzi1. I Comuni, nell’ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazione e d’assetto dei propri mercati e fiere con l’obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico- sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. Criterio |
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Art. 27. - Indirizzi in materia di orari |
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Art. 28. - Rilascio dell'autorizzazione1. I Comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono: – al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l’eserci |
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Art. 29. - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a), comma 1, art. 28 del D. Lgs. 114/98)1. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 28 del D.Leg.vo 114/98 e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzioni di nuovi mercati. 2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali: |
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Art. 31. - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante |
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Art. 32. - Produttori agricoli1. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità: - maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi; |
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Art. 33. - Subingresso1. La cessione dell’azienda per l’esercizio del commercio, su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Leg.vo 114/98. 2. Il subentrante in posse |
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Art. 34. - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare dell&r |
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Art. 35. - Partecipazione alle fiere1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale. 2. Il Comune, decorso il termine |
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Art. 36. - Soppressione dei mercati e delle fiere1. La soppressione del mercato e della fiera può essere disposta dal Comune solo in |
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Art. 37. - Spostamento in altro giorno lavorativo e trasferimento temporaneo del mercato1. Al fine di salvaguardare il diritto acquisito dagli operatori concessionari di pos |
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Art. 38. - Aree private |
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Art. 39. - Aree demaniali1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al null |
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Art. 40. - Norme igienico - sanitarie1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari su aree pubbliche è |
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Art. 41. - Obblighi dei Comuni1. Il Comune, qualora non abbia ancora approvato il regolamento di riordino del settore sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 28, commi 15, 16 e 17 del D.Leg.vo n. 114/1998 e ai sensi della L.R. n. 19/1999, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, a: 1) stabilire, per ogni singolo mercato e fiera, l’ampiezza complessiva dell’area da destinare all’esercizio dell’attività, anche tenuto conto di quanto consentito dal comma 4, art. 21 della presente Legge; |
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Art. 42. - Conversione delle autorizzazioni1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i Comuni che non hanno provveduto alla conversione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. |
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Art. 43. - Canone per la concessione del posteggio1. Il canone per la concessione deve essere stabilito in base alla tipologia di merca |
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TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 45. - Centri di assistenza tecnica1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva ed in applicazione dell'art. 23 del D. Lgs. n. 114/98, la Regione autorizza l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati. N7 2. I centri di assis |
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Art. 46. - Monitoraggio della rete distributiva |
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Art. 47. - Formazione professionale |
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Art. 48. - Città d'arte e comuni turistici1. Ai fini di cui al |
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Art. 49. - Accordi e convenzioni1. Allo scopo di favorire e di incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali, possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari e promotori delle medie e grandi strutture di vendita e |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 50. - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali1. Sono abrogate la legge regionale n. 53 del 21/12/78, N14 la legge regionale n. 26 del 30/4/80, n. 39 del 3/4/95 e n. 11 del 2/3/94. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge. |
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Art. 53. - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in £. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1999, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999: |
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Allegato 1Area 1 Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montescaglioso, Pomarico, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano Area 2 Abriola, Accettura, Acerenza, |
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Allegato 2CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA
PRIMO LIVELLO DI SERVIZIO (comuni capoarea)
SECONDO LIVELLO DI SERVIZIO (comuni vicecapoarea)
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Allegato 3OBIETTIVI DI PRESENZA E SVILUPPO Settore alimentare o misto
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Allegato 4 - Obiettivi di presenza e sviluppoSettore non alimentare |
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Allegato 5Città d'arte: Venosa, Rivello, Acerenza, Matera, Melfi, Avigliano frazione Lagopesole, Tricarico Comuni turistici: Maratea, Bernalda, |
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