Articoli abrogati dalla L.R. del 30/09/2008 n.23. Gli articoli 51 e 52 così recitavano: “Art. 51 - 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui al Titolo Il ed all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, i Comuni non possono negare l'autorizzazione alla concentrazione ed all'accorpamento previsto dall'art. 18 e l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in aree con destinazione d'uso compatibile con le previsioni del la vigente strumentazione urbanistica e con le direttive della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, l'esame delle istanze relative all'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita è sospeso sino all'adozione dei provvedimenti di cui al Titolo II ed all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 19.

Art. 52 - 1. In caso di inerzia del Comune nella adozione dei provvedimenti di cui al Titolo II ed nell'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 51.

2. In caso di inerzia da parte del Comune nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 41, si applica quanto previsto negli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della presente legge.

3. Per assicurare gli adempimenti previsti dalla presente legge e dall'art. 6 del D. Lgs. 114/98, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione del Comune fino alla emanazione dei provvedimenti.”

Dalla redazione