Articolo abrogato dalla L.R. del 30/09/2008 n.23. L’articolo 44 così recitava: “1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi dei mercati esistenti sul territorio, procedono, entro 1,80 giorni, alla attribuzione definitiva del posteggio ed al rilascio dell'autorizzazione all'operatore che lo ha occupato regolarmente nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b), comma 4 dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, i comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, procedendo, per i mercati, alla assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione i coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Non è dato seguito alle richieste di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla legge 112/91 in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da persone o società non residenti nel Comune.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori, i quali continuano ad esercitare l'attività sulla base dei titoli in loro possesso in attesa dei provvedimenti comunali di cui al precedente art. 41.”

Dalla redazione