L. R. Basilicata 02/03/1996, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Basilicata 02/03/1996, n. 12

Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/03/2024, n. 12
- Regolam. R. 10/02/2021, n. 1
- L.R. 30/12/2019, n. 29
- L.R. 24/07/2017, n. 19
- L.R. 30/04/2014, n. 8
- L.R. 08/08/2005, n. 27
- L.R. 31/01/2002, n. 10
- L.R. 14/04/2000, n. 48
- L.R. 19/11/1999, n. 32
- L.R. 08/09/1998, n. 37
- L.R. 11/03/1998, n. 13
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TITOLO I . Princìpi generali
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Art. 1 - Finalità della legge

N1

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Art. 2 - Criteri e poteri di organizzazione

N2

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Art. 3 - Indirizzo politico-amministrativo

1. La funzione di indirizzo politico-amministrativo spetta agli organi istituzionali della Regione, che la esercitano nel rispetto dei principi e nel quadro delle attribuzioni fissati dallo Statuto regionale.

2. Competono, in particolare, agli organi di direzione politica della Regione:

a) la determinazione degli obiettivi da perseguire, dei programmi da realizzare, delle priorità da rispettare nei diversi settori di attività dell'Ente;

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Art. 4 - Autonomia della funzione dirigenziale

1. La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'ente spetta alla dirigenza regionale, che l'assicura nell'osservanza degli atti normativi e programmatori, nonché delle direttive degli organi istituzionali, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, secondo comma, lett. c).

2. In particolare, i dirigenti regionali:

a) partecipano, formulando proposte ed esprimendo pareri, alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e all'elaborazione degli schemi di provvedimento di competenza degli organi di direzione politica, ai quali assicurano ogni utile assistenza amministrativa e consulenza professionale;

b) svolgono analisi e rice

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Art. 5 - Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione è costituito e regolato da contratti individuali rispondenti alla disciplina giuridica del capo I, titolo

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Art. 6 - Relazioni sindacali

N5

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TITOLO II - Sistema organizzativo regionale
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Art. 7 - Disciplina organizzativa

1. N6

2. L'individuazione delle strutture organizzative, di cui al comma precedente, deve rispondere alla esigenza di:

a) integrare le funzioni omogenee e complementari, distinguendo le attività finali da quelle strumentali e di supporto;

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Art. 8 - Ordinamento delle strutture

N7

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Art. 9 - Definizione degli assetti organizzativi

N8

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Art. 10 - Strutture di coordinamento e di controllo

N14

1. L'organizzazione regionale dispone di strumenti di coordinamento e

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Art. 11 - Strumenti collegiali di organizzazione.

N15

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TITOLO III - Disciplina delle funzioni dirigenziali
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Art. 12 - Qualifica unica dei dirigenti

1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica ed in un unico profilo professionale.

2. Gli organi regionali, ai fini dei requisiti di accesso e del conferimento degli incarichi dirigenziali,

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Art. 13 - Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nella amministrazione regionale avviene mediante concorso pubblico per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione. L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a professionalità tecniche avviene esclusivamente per concorso.

2. Al concorso per esami, ovvero al corso-concorso selettivo di formazione, possono ess

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Art. 14 - Compiti del dirigente generale

1. Il dirigente generale esercita al massimo grado di responsabilità le funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività facenti capo al Dipartimento di propria competenza, assicurandone l'unitarietà d'azione.

2. Ai fini dello svolgimento di dette funzioni e nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente art. 4, il dirigente generale:

a) propone l'adozione dei provvedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al precedente art. 9, per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

b) adotta i provvedimenti relativi alle strutture organizzative di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 9;

c) organizza e indirizza l'attuazione dei programmi e dei progetti approvati dagli organi di direzione politica, secondo le direttive e le disposizioni da questi emanate;

d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione alle risorse assegnate al Dipartimento, definendo gli analoghi poteri dei dirigenti delle strutture sottordinate in rapporto alla diversità delle funzioni ad essi

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Art. 15 - Compiti del dirigente

1. Il dirigente svolge funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle strutture affidate alla sua responsabilità, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione complessa, iniziativa e decisione, nel quadro delle direttive e disposizioni emanate dagli organi di direzione politica e secondo le indicazioni e determinazioni del dirigente generale del Dipartimento.

2. Ai fini dello svolgimento di dette funzioni e dei compiti richiamati al precedente art. 4 e nei limiti delle proprie competenze, il dirigente:

a) cura l'attuazione dei programmi e dei progetti di competenza della struttura o assegnati da

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Art. 16 - Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. N20

2. L'incarico di dirigente generale viene conferito, per i Dipartimenti di rispettiva competenza, dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio a dirigenti regionali in servizio, tenendo conto delle esperienze di direzione maturate e delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

3. L'incarico di dirigente generale può essere altresì conferito con provvedimenti motivati a persone estranee all'amministrazione regionale, in possesso di riconosciuta professionalità e capacità acquisite operando in qualifiche dirigenziali presso

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Art. 17 - Funzioni vicarie

N28

1. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente generale, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni sono affidate, ad interim e senza oneri aggiuntivi, ad un dirigente regionale in ser

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Art. 18 - Valutazione dei dirigenti

N29

1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, con atti degli organi di direzione politica adottati su proposta del C.I.C.O. o del dirigente generale del Dipartimento dell'area del Consiglio e nel rispetto delle previsioni del contratto di comparto, in funzione di parametri relativi:

a) alla dimensione ed articolazione delle strutture organizzative;

b) all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

c) alla complessità delle normative, dei procedimenti e delle tecnologie;

d) alla dimensione e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura;

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Art. 19 - Trattamento economico della dirigenza

1. Il trattamento economico dei dirigenti, nella sua composizione e nella sua gestione, è regolato dal contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale del comparto.

2. Nel quadro delle previsioni del contratto collettivo nazionale vengono determinate:

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TITOLO IV - Ordinamento del personale
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Art. 20 - Accesso all'impiego regionale

1. L'accesso dell'impiego nei ruoli regionali è regolato dai principi di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 29/1993, e dalle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale. N27

2. In conformità con i rispettivi ambiti di autonomia istituzionale ed organizzativa e in attuazione della L.R. 13 marzo 1995, n. 24, sono istituiti due organici

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Art. 21 - Compiti e responsabilità del personale

1. Il personale regionale svolge i compiti corrispondenti alla propria posizione di lavoro e risponde della validità delle prestazioni connesse.

2. Il personale regionale deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza con le prescrizioni dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993.

3. Per l'utilizzazione del personale in mansioni superiori si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 29/1993

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Art. 22 - Incompatibilità

1. Si applica ai dipendenti regionali la disciplina delle incompatibilità richiamata all'art. 58, primo comma, del D.Lgs. n. 29/1993.

2. Il dipendente regionale non può esercitare alcuna attività commerciale, imprenditoriale o professionale, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ovvero r

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Art. 23 - Mobilità del personale

1. I procedimenti e i criteri per l'attuazione della mobilità esterna del personale della Regione, nonché le aliquote dei posti da riservare ad essa, sono disciplinati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in armonia con le disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 35

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Art. 24 - Programmazione formativa

1. I dipendenti regionali sviluppano i loro livelli di professionalità mediante attività ed esperienze di formazione ricorrente, programmate annualmente dagli organi regionali previa informazione delle rappresentanze sindacali, ovvero secondo percorsi formativi anche

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Art. 25 - Estinzione del rapporto di impiego

N31

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TITOLO V - Procedimenti amministrativi
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Art. 26 - Controllo di gestione

N32

1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati. Il modello del controllo di gestione, disciplinato in apposita direttiva degli organi di d

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Art. 27 - Semplificazione delle procedure

1. Con provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale vengono adottati regolamenti per modificare le discipline esistenti in materia di procedure amministrative relative ai singoli settori di attività, al fine di rendere coerenti e concretamente at

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Art. 28 - Relazioni con il pubblico

N33

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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 29 - Norme transitorie per la dirigenza e per il personale regionale

1. Gli incarichi di direzione dei Dipartimenti, degli uffici e dei servizi, conferiti ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6 giugno 1986, n. 9, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge e restano in essere, unitamente alle relative strutture organizzative, sino all'approvazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 9.

2. Nella fase di prima applicazione dell

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Art. 30 - Rideterminazione della dotazione organica

1. La dotazione organica complessiva della Regione, già rideterminata in diminuzione nell'allegato 1 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26, viene provvisoriamente ridefinita, a seguito dell'unificazione della qualifica di dirigente ed ai sensi dell'

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Art. 31 - Adeguamento normativo ed organizzativo degli Enti strumentali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione. Con le leggi di riordino dei predetti Enti si

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Art. 32 - Norme di richiamo

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel

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Art. 33 - Abrogazione di norme

1. Fatto salvo il regime transitorio previsto dal primo comma dell'

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Art. 34 - Pubblicazione della legge

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come l

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Allegato A - Articolazione dei Dipartimenti

 

Area istituzionale

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Allegato B - Dotazione organica provvisoria

 

Livello

Qualifica

Posti

2

Ausiliario

43

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