Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/04/2000, n. 48, così recitava:

"Art. 6 - Relazioni sindacali

1. La Regione riconosce come interlocutrici, nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale:

a) le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ove costituite ai sensi dei protocolli d'intesa sottoscritti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) e dalle Confederazioni sindacali, ferma restando l'applicabilità dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sino all'effettiva costituzione delle R.S.U.;

b) le rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o non aderiscono ai protocolli di cui alla precedente lettera a), come individuate ai sensi dell'art. 19 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Con le associazioni di cui al comma precedente, nelle forme stabilite dall'art. 45, ottavo e nono comma, del D.Lgs. n. 29/1993, si svolgono le relazioni contrattuali concernenti le competenze e le materie fissate dal contratto collettivo nazionale.

3. Alle associazioni sindacali di cui al primo comma la Regione garantisce i diritti di partecipazione nelle materie, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 29/1993 e dal contratto collettivo di lavoro.

4. Con le rappresentanze sindacali di cui al primo comma la Regione stipula protocolli di relazioni sindacali e sottoscrive codici di comportamento ai fini del più efficace svolgimento della contrattazione collettiva decentrata.

5. In attuazione dell'art. 48 del D.Lgs. n. 29/1993 e in conformità con le intese raggiunte in sede di contrattazione decentrata, possono essere definite con le organizzazioni sindacali, ovvero con le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), modalità innovative di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993.

7. In materia di aspettative e permessi sindacali, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti."

Dalla redazione