Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/04/2000, n. 48; abrogato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 30/12/2019, n. 29 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, del Regolam. R. 10/02/2021, n. 1, così recitava:

"Art. 2 - Criteri e poteri di organizzazione

1. L'apparato amministrativo regionale è organizzato e viene gestito secondo i criteri di produttività, di razionalità e di integrazione funzionale, di flessibilità operativa, di responsabilizzazione individuale e di tutela degli interessi dell'utenza.

2. Esso è ordinato secondo disposizioni legislative e, in conformità di queste, mediante atti di organizzazione adottati dagli organi di direzione politica della Regione e dai dirigenti nell'ambito delle competenze rispettive definite dalla presente legge.

3. Le norme e gli atti di organizzazione devono garantire la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, nonché l'applicazione prioritaria, nelle forme possibili e compatibili, dell'impiego flessibile inteso come sostegno efficace alla piena fruizione delle opportunità da parte delle donne e dei dipendenti impegnati in attività socialmente utili.

4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio sovraintendono al funzionamento delle rispettive strutture organizzative.

5. Il Presidente della Giunta regionale assicura l'unità di indirizzo degli uffici, coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali attribuite dalla presente legge a diversi livelli di responsabilità."

Dalla redazione