Articolo modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 14 aprile 2000,  n. 48; abrogato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 30/12/2019, n. 29 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, del Regolam. R. 10/02/2021, n. 1, così recitava:

"Art. 28 - Relazioni con il pubblico

1. Le relazioni con il pubblico e le attività di informazione e di supporto al diritto di partecipazione e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla L.R. 23 aprile 1992, n. 12 ed ai connessi regolamenti attuativi, sono assicurate da ciascun Dipartimento mediante la costituzione di apposite Unità Operative, poste alle dipendenze dirette del dirigente generale competente.

2. Le posizioni organizzative per le relazioni con il pubblico utilizzano personale appositamente qualificato e strumenti informativi appropriati e cooperano al continuo miglioramento ed all'innovazione degli aspetti organizzativi inerenti al rapporto con l'utenza, anche attivando appropriati sistemi di ascolto.

3. I responsabili delle posizioni organizzative di cui al presente articolo sono i responsabili del procedimento di relazione e di informazione.

4. Al fine di favorire la più diffusa conoscenza delle normative, delle strutture e dei servizi regionali, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza promuovono e realizzano, d'intesa, iniziative di comunicazione di pubblica utilità attraverso apposite pubblicazioni e programmi multimediali."

Dalla redazione