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L. R. Basilicata 12/09/2000, n. 57

Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.
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Art. 1 - Definizione, finalità, competenze

1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in Comuni, o in Frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze. Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, ad eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei cittadini residenti e possessori e che comu

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Art. 2 - Visibilità delle terre del demanio civico comunale

N2

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Art. 3 - Uffici Regionali

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti provvedimenti.

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Art. 4 - Inventario, carta degli usi civici, certificazioni

1. La Regione predispone, tiene e pubblica online l’inventario informatizzato delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i Comuni interessati. La Regione provvede all’istituzione di una banca dei dati regionali gestita con tecnologia webgis a risorse invariate.

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Art. 5 - Usi civici: definizione, tutela e gestione

N3

1. Gli usi civici sono disciplinati dalla L. n. 1766/1927 e dalla L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi).

2. L’accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate da uso civico si svolge secondo le procedure di cui alla L. n. 1766/1927 ed al R.D n. 332/1928 e viene effettuato con provvedimento amministrativo della Regione, a mezzo di verifiche e perizie demaniali, nonché istruttorie storiche, giuridiche e catastali, o con un provvedimento giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

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Art. 6 - Istruttori e periti. Definizione, loro funzioni e competenze

N11

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti

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Art. 7 - Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti

N12

1. Fatte salve le legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale, agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramit

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Art. 8

N4

1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono presentate al Comune e rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e),

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Art. 8-bis - Semplificazione delle procedure

N9

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Art. 9 - Affrancazione dei livelli e canone

N13

1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla

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Art. 10 - Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte dei Comuni, la Regione provvede alla nomina

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Art. 11 - Temporizzazione degli adempimenti

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della Legge n. 1766/1927 e della presente normativa hanno carattere complesso e la loro adozione e regolamentazione è disciplin

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Art. 12 - Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc

N18

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Art. 13 - Usi civici e aree protette

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo regolamenti predisposti dall'Ente Parco che rispettino le c

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Art. 14 - Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici

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Art. 15 - Prodotti spontanei del suolo

1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85.

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Art. 16 - Esenzioni fiscali

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art. 2 della

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Art. 17 - Consulente per gli Usi Civici

1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della Legge

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Art. 18 - Abrogazione
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Art. 19

N27

1. Il Comune la cui perizia generale sia stata già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui

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Art. 20 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 250 milioni; per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazi

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Art. 21 - Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO nella Regione Basilicata, con lettera del 5 settembre 2000, prot. n. 53/2.01.02, nel restituire la presente legge, minuta

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