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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 12 - Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc
1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a Comuni, sono amministrate separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge n. 278/1957; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico" (Asbuc).
2. I Comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente.
3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri.
4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei Comuni più popolosi.
5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale.
6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.
7. Il Comitato resta in carica quattro anni.
8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco li convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici.
10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti.
11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune.
12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n. 278/1957, n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale.”
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