Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 13/03/2019, n. 4 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 16/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 8-bis - Semplificazione delle procedure

1. Sono legittimate, ai sensi della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l’aggiornamento dei dati e dei canoni all’attualità, tutte le terre di ciascun Comune della regione Basilicata proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all’Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell’articolo 15 del R.D. 332/1928.

2. Le conseguenti operazioni di aggiornamenti dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi, relativa all’applicazione del comma 1, sono delegate ai Comuni di competenza.

3. Le terre civiche gravate di canone, riportate negli stati degli arbitrati occupatori, di cui al comma 1 e legittimate ai sensi dello stesso comma, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi Comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche, riportate negli stati degli arbitrati occupatori di cui al comma 1, che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

4. Nel caso di acquisto del suolo dal Comune senza la preventiva autorizzazione, il provvedimento in sanatoria regolarizza l'acquisto al prezzo già pagato risultante dall'atto pubblico, senza necessità di ulteriore pagamento di indennizzo in favore del Comune stesso in quanto originario soggetto alienante.”

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