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Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'articolo 74, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed i
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Capo II - Acque reflue assimilabili alle domestiche
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Art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
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Art. 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
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Art. 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Ammi-nistrazione Provinciale competente per territorio.
2. I titolari di s
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Art. 4-bis - Applicazione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
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Capo III - Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili
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Art. 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
1. Tenuto conto dei casi previsti dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.
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Art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C.
2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue industriali, devono essere rispettati altresì i limiti della tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato. N1
3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs. n. 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto dell
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424578543419
Art. 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila a.e. sono quelli indicati nella presente legge.
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Capo IV - Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale
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Art. 8 - Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
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Art. 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della Tabella A della
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Art. 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti
1. Si rimanda al Capo VI per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi i
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Art. 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente:
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Capo V - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
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Art. 12 - Definizioni
1. Ai fini del presente Capo si intende per:
a) acque di prima pioggia: primi
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Art. 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteo
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Art. 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
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Art. 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all'articolo 14 comma 2, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio, nel caso di scarichi in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per le attivi
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Art. 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento.
1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da
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Art. 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
a) svolgimento all'aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti
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Art. 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
1. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, interessate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:
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Art. 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, secondo i criteri di cui all'articolo 17, presentano alla Provincia competente per territorio, in caso di scarico in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo; al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del
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Capo VI - Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
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Art. 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 152/2006, le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il progetto, in coerenza con i livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici e delle relative norme attuative, è approvato in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
2. Nella Regione Abruzzo le funzioni tecnico-amministrative relative all'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono di competenza dell'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) di cui alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).
3. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006, approva i progetti definitivi, anche nel caso di modifiche sostanziali, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto medesimo, indicendo apposita conferenza di servizi in conformità alle disposizioni di cui alla
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Art. 21 - Documentazione
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Art. 22 - Trasparenza e informazione pubblica
1. In ottemperanza a quanto previsto dal
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Capo VII - Acque superficiali destinate ad uso potabile
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Art. 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza, del decreto legislativo n. 152/2006.
3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) e di quelle individuate ai
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Capo VIII - Disposizioni finali
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Art. 24 - Norma finanziaria
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Art. 25 - Norme transitorie
1. Le comunicazioni, le richieste di autorizzazioni nonché gli atti, emanati dal novembre
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Art. 26 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
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Allegato
Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all’art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Tabella B
Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo:
Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a 50 A.E.
Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche da 51 a 100 A.E.
Altri scarichi acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche superiori a 100 A.E.
Fossa Imhoff seguita da sub irrigazione di cui alle norme tecniche dell'Allegato 5 al Decreto interministeriale del 4 febbraio 1977 o da fitodepuratore a flusso subsuperficiale.
Fossa lmhoff seguita d
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