Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Abruzzo: approvate le linee guida per le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue
Le linee guida entrano in vigore dal momento in cui sarà vigente la deliberazione di adozione delle stesse, approvata con la Delib. G.R. Abruzzo 28/12/2018, n. 1045 e pubblicata sul BURA Spec. n. 47 del 20/03/2019.
I procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore saranno conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
Le linee guida disciplinano le funzioni ed i procedimenti amministrativi d’interesse regionale inerenti il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue delle seguenti tipologie:
- reflue domestiche;
- reflue assimilabili alle acque reflue domestiche;
- reflue urbane;
- reflue industriali;
- acque emunte convogliate assimilabili ad acque reflue industriali;
- meteoriche di dilavamento (comprese le acque di lavaggio di aree esterne) derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate,
così come definite agli artt. 74, 101 e 243 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per scarichi di dette acque reflue nelle acque superficiali e, in casi specifici, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi di quanto previsto nel citato decreto, nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Questi alcuni degli aspetti principali del provvedimento:
- tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la domanda di autorizzazione è presentata alla Regione (ai sensi della L.R. Abruzzo 32/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è della Regione) se lo scarico avviene nelle acque superficiali, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura;
- l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico ed è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Qualora l’autorizzazione allo scarico rientri in un provvedimento unico (ad es. A.U.A.) essa segue la validità temporale di tale autorizzazione;
- di prassi gli scarichi devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie, ovvero destinati al riutilizzo;
- è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ad esclusione di alcune eccezioni previste;
- il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico va richiesto, di norma, un anno prima della scadenza dell’autorizzazione.
In allegato alle linee guida tutti i moduli da utilizzare per la presentazione delle istanze.
Dalla redazione
Accesso agli atti del procedimento disciplinare dei professionisti iscritti all’albo
Le società a partecipazione pubblica
Indennità di esproprio: il calcolo in base agli IVS
Procedure edilizie e titoli abilitativi: normativa e applicazioni
Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/25-1/12569535/029-7.jpg)
Il processo esecutivo e la tutela del soggetto esecutato
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/25-1/12517657/027-3.jpg)
I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-12/12321331/023-5.jpg)
Manuale pratico per gli accordi con il fisco
![](/bcksistemone/files/prd_allegati/_/24-11/12277925/026-6.jpg)