Articolo abrogato dall’art. 33, comma 1, della L.R. 29/11/2021, n. 23, così recitava:

“Art. 21 - Documentazione

1. I progetti dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti, presentati per l'approvazione, includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:

a) Area servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:

1. Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;

2. Insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare;

b) Scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.

2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione è accompagnato da:

a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;

b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 ( Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ) che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;

c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:

1. aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;

2. forti fluttuazioni stagionali;

3. situazioni di rischio sanitario.

3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a diecimila e gli impianti di cui all'articolo 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.

4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.

5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.”

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