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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 21/04/2023, n. 20
L. R. Abruzzo 21/04/2023, n. 20
L. R. Abruzzo 21/04/2023, n. 20
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- L.R. 30/12/2024, n. 28
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- L.R. 27/12/2023, n. 59
- L.R. 28/11/2023, n. 57
- L.R. 10/07/2023, n. 33
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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CAPO I - Principi, finalità |
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Art. 1 - (Principi e campo d'applicazione)1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insosti |
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Art. 2 - (Finalità)1. Nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel quadro di quanto stabilito dagli articoli 7 e 112 del d.lgs. 42/2004, la Regione persegue le seguenti finalità: a) promuove la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione dei propri beni, culturali individuati nel rispetto dell'articolo 10 del d.lgs. 42/2004 nonché dei luoghi e degli istituti culturali abruzzesi, definiti ai sensi all'articolo 101 del d.lgs. 42/2004 in ragione della loro funzione educativa e sociale, in particolare se in collaborazione tra gli stessi, con lo Stato e con le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM), al fine del raggiungimento della migliore promozione culturale; |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ferme restando le definizioni contenute nel d.lgs. 42/2004, ai fini della presente legge si intende per: a) patrimonio culturale immateriale: nel rispetto del |
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CAPO II - Funzioni della Regione Abruzzo, degli Enti locali e degli altri organismi |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita la funzione di programmazione, indirizzo e sostegno della conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, digitale e del paesaggio nonché delle attività culturali e dello spettacolo, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. 2. La Regione tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed informa la propria attività a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale oltre che di trasparenza nell'utilizzo delle risorse. 3. In particolare, la Regione: a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del Programma triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8; b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM), previe intese o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale; |
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Art. 5 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi informativi integrati rispetto ai beni culturali presenti sul proprio territorio al fine di garantire la migliore fruizione e una più capillare documentazione sugli stessi. 2. In particolare, i Comuni: a) provvedono alla istituzione e alla gestione dei luoghi e istituti culturali, già loro appartenenti o affidati per effetto della normativa vigente; ne approvano i regolamenti e le carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale e ricercando, al fine del raggiungimento della miglior economia ed efficienza, eventuali partecipazioni o intese con forme giuridiche consortili o mediante fondazioni, onde promuovere e valorizzare i patrimoni di propria appartenenza ed anche per la promozione turistica del proprio territorio; |
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Art. 6 - (Funzioni specifiche della Regione in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali)1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli Enti locali e delle competenze statali, le funzioni di indirizzo e programmazione |
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Art. 7 - (Partecipazione di soggetti pubblici e privati al Sistema regionale integrato dei Beni e delle Attività culturali)1. La Regione opera congiuntamente con gli Enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM |
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CAPO III - Strumenti di programmazione e governance |
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Art. 8 - (Programma triennale dei beni e delle attività culturali)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i tavoli tecnici di cui all'articolo 11 e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 16, approva il Programma triennale degli interventi della Regione in materia di patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché delle attività culturali e dello spettacolo (di seguito Programma triennale). 2. Il Programma triennale è uno strumento di programmazione che stabilisce gli indirizzi strategici della politica culturale regionale coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, individuando le linee guida d'intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative. 3. Il Programma triennale individua: a) gli obiettivi; |
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Art. 9 - (Piani integrati di valorizzazione e gestione)1. Con l'adozione di specifici piani integrati di valorizzazione e gestione, la Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati. 2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati all'attuazione di specifici interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, tenuto conto del contesto territoriale. 3. I piani integrati di valorizzazione e gestione favoriscono lo sviluppo del sistema produttivo, nonché l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale. 4. Nell'ambito d |
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Art. 10 - (Accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale)1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del d.lgs. 42/2004, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero della Cultura, con altre Amministrazioni statali e altri Enti pubblici territoriali, nonché con |
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Art. 11 - (Tavoli tecnici della cultura)1. Al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione e rappresentanza dei singoli comparti culturali, sono istituiti i tavoli tecnici della cultura quale sede di consultazione, confronto e approfondimento tecnico-scientifico con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. |
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Art. 12 - (Ulteriori strumenti di intervento)1. Per il conseguimento dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera anche attraverso uno o più dei seguenti strumenti: a) programmazione e realizzazione diretta; b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni; |
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Art. 13 - (Valorizzazione della progettualità nel settore dei Beni culturali)1. Per la realizzazione coordinata e coerente di quanto stabilito nella presente legge la Regione valorizza la progettualità in ambito culturale. 2. Al fine di adottare procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziam |
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Art. 14 - (Consulte locali)1. La Regione, in coerenza con gli articolo 11 e 12 della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005 ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistitu |
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Art. 15 - (Cooperazione istituzionale e forme di consultazione)1. La Regione promuove intese o accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione e gli interventi previsti dalla presente legge, anche in esecuzione della pianificazione del Programma triennale. 2. La Regione promuove forme di consultazione e coordinamento con lo Stato, le Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM), di ricerca e di cultura, la direzione scolastica regionale e le autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale |
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Art. 16 - (Sistema informativo regionale della cultura)1. La Regione organizza e gestisce il Sistema informativo regionale della Cultura attraverso il Centro regionale per i Beni culturali di cui all'articolo 17 e l'Osservatorio regionale per i beni culturali di cui all'articolo 19. 2. Nell'ambito del Sistema informativo regionale la Regione coordina la gestione integrata del sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali, che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione del Programma triennale di cui all'articolo 8, nonché per la valutazione dei suoi effetti. 3. Il Sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva e aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all'utenza. 4. In particolare, il Sistema informativo regionale: a) racc |
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Art. 17 - (Centro regionale per i Beni culturali)1. In attuazione dell'articolo 8 dello Statuto, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel proprio territorio, istituisce, con le risorse a legislazione vigente, il Centro regionale per i Beni culturali, di seguito Centro. 2. Il Centro svolge, attraverso personale altamente qualificato, le attività relative al sistema informativo regionale di cui all'articolo 16, nonché attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione in materia di beni culturali quali: a) raccogliere, elaborare e approfondire la documentazione relativa ai beni culturali in funzione della programmazione socio-economica regionale e della pianificazione territoriale; b) censire, catalogare e documentare i beni culturali regionali, anche mediante l'attuazione di appositi piani, definendo, d'int |
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Art. 18 - (Istituto regionale culturale d'Abruzzo)1. È istituito, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di cultura, un Istituto regionale culturale, di seguito Istituto, con carattere tecnico, nonché con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo a: a) l'individuazione, con una specifica attività ricognitiva, dei musei, delle raccolte, degli archivi e delle biblioteche degli Enti locali o privati e delle altre strutture di interesse regionale; b) la formulazione di un Programma regionale triennale che contenga obiettivi, linee strateg |
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Art. 19 - (Osservatorio Regionale Culturale d'Abruzzo)1. La Regione istituisce l'Osservatorio Regionale Culturale d'Abruzzo (ORCA), di seguito Osservatorio. 2. L'Osservatorio svolge attività di ricerca, monitoraggio, elaborazione e controllo sui dati del settore culturale. 3. L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di cui al comma 2, raccoglie e analizza i dati e le informazioni su consumi, risorse economiche e o |
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Art. 20 - (Standard di qualità)1. La Regione, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi in ambito culturale, adotta i livelli uniformi di qualità individuati dalla |
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CAPO IV - Progetti di interesse regionale e locale |
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Art. 21 - (Progetti regionali)1. I progetti regionali, annuali e pluriennali, sono gli strumenti con i quali la Giunta regionale, in raccordo con la programmazione comunitaria e nazionale, svolge le attività direttamente funzionali ad interessi od obiettivi di livello regionale e, in particolare: |
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Art. 22 - (Progetti locali)1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dalla programmazione triennale dei beni e delle attività culturali di cui all'articolo 8. 2. I progetti locali sono predisposti nel |
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Art. 23 - (Città abruzzese della cultura)1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo turistico regionale e di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, conferisce, annualmente, il titolo di "Città abruzzese della cultura". 2. L'Ufficio di Pre |
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TITOLO II - BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DELLA LETTURA, ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO |
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CAPO I - Disposizioni generali in materia di patrimonio culturale |
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Art. 24 - (Valorizzazione del patrimonio culturale)1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 42/2004, nonché della legge 1o ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, favorendo in particolare: a) la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale; b) l'attività di catalogazione, riproduzione e pubblicazione; |
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Art. 25 - (Valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art)1. La Regione, in attuazione della legge regionale 15 marzo 2021, n. |
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CAPO II - (Beni culturali) |
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Art. 26 - (Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico)1. La Regione: a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal d.lgs. 42/2004 e nello spirito della Convenzione |
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Art. 27 - (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici, nonché del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di abruzzesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale. 2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale. 3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a: a) le tradizioni e le espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica; |
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Art. 28 - (Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale)1. La Regione: a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale; |
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Art. 29 - (Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggisti |
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CAPO III - Sistema museale |
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Art. 30 - (Musei)1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione a |
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Art. 31 - (Funzioni della Regione in materia di musei)1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale dell'Abruzzo, la Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ferme re- stando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, promuovendone in particolare: a) l'innova |
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CAPO IV - Specifiche tipologie di musei |
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Art. 32 - (Aree e parchi archeologici)1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto |
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Art. 33 - (Ecomusei, Case Museo)1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli Ecomusei, Case Museo e ne sostiene l'attività al fine di: a) conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente di determinati territori e delle popolazioni che li abitano; |
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Art. 34 - (Musei virtuali)1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e la gestione di un Sistema museale regionale informatizzato e di strutture museali che offrono tour virtuali, fa |
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CAPO V - Itinerari culturali |
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Art. 36 - (Itinerari e cammini culturali)1. La Regione, in attuazione degli articoli 20 e 21 della |
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Art. 37 - (I Parchi Letterari)1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte alla fruizione corretta del paesaggio culturale ed alla conservazione e valorizzazione delle identità culturali e produttive locali, promuove un turismo culturale legato strettamente al patrimonio delle specificità regionali che illustrano l'evoluzione delle comunità locali attraverso la letteratura. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove i Parchi Letterari quali strumenti di valorizzazione del paesaggio culturale regionale, intesi come parti di territorio regionale in cui elementi naturali ed umani si combinano insieme. 3. I Parchi Letterari di cui al comma 2 sono costituiti dai luoghi che hanno ispirato gli autori abruzzesi, di profilo culturale nazionale ed internazion |
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CAPO VI - Istituti culturali |
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Art. 38 - (Archivi e sistemi archivistici)1. La Regione: a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli Enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone |
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Art. 39 - (Centri di documentazione)1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private esistenti sul proprio territorio. |
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Art. 40 - (Elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale)1. La Regione promuove, sostiene e valorizza l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche. 2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento proposto dal Dipartimento regionale competente in materia di cultura, definisce i requisiti qualitativi e quantitativi |
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CAPO VII - Sistema bibliotecario |
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Art. 41 - (Biblioteche)1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche |
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Art. 42 - (Reti e sistemi bibliotecari)1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche. 2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono |
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Art. 43 - (Sistema bibliotecario della Regione Abruzzo)1. La Regione istituisce un proprio sistema bibliotecario regionale, denominato Sistema regionale dei Servizi Bibliotecari, con il quale un insieme di biblioteche pubbliche e private con punti di servizio bibliotecario-informativo, dotate di proprio patrimonio librario e documentario, di personale nonché di amministrazione autonoma e con l'obiettivo di attuare forme di collaborazioni stabili e coordinate, assolvono ai seguenti compiti: a) l'attuazione di una rete integrata ed efficiente di strutture e di servizi bibliotecari sul territorio regionale per lo sviluppo della pubblica lettura e dell'attivazione culturale rivolta a tutti gli abitanti; |
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Art. 44 - (Compiti della Regione Abruzzo nell'ambito del Sistema regionale dei Servizi Bibliotecari)1. Per il conseguimento delle finalità previste nel presente Capo, la Regione: a) esercita le funzioni tecniche e scientifiche di indirizzo, di coordinamento e di programmazione del sistema bibliotecario regionale; b) promuove, attraverso il sistema bibliotecario-informativo regionale, l'unitarietà delle procedure e la razionalizzazione dei ser |
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Art. 45 - (Biblioteche regionali)1. La Regione cura le funzioni, le finalità, i servizi gestiti, le risorse umane, strutturali, finanziarie e patrimoniali delle biblioteche regionali. 2. Le biblioteche regionali garantiscono il soddisfacimento delle esigenze di lettura, informazione, formazione e studio di tutti i cittadini ed assicurano: a) l'allestimento di raccolte bibliografiche, audiovisive, musicali e altri supporti informativi; b) l'aggiornamento regolare delle raccolte di cui alla lettera a); |
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CAPO VIII - Imprese, associazioni culturali e Volontariato culturale |
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Art. 46 - (Volontariato culturale)1. In un'ottica di virtuosa sussidiarietà orizzontale, la Regione incentiva e promuove lo sviluppo del volontariato che persegue finalità di caratter |
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Art. 47 - (Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura)1. Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004, gli istituti e |
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CAPO IX - Promozione della lettura |
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Art. 48 - (Promozione del libro e della lettura)1. La Regione, in armonia con la legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza. 2. La Regione provvede a realizzare e sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare: a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani; b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive; c) promuove e sostiene i |
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Art. 49 - (Imprese editoriali e librerie)1. La Regione, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato: a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono al |
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Art. 50 - (Strumenti di intervento a sostegno dell'editoria)1. Per sostenere adeguatamente l'editoria abruzzese sono previste le seguenti azioni volte ad assicurare: a) l'individuazione degli attori con cui interfacciarsi attraverso la predisposizione di un catalogo degli editori; b) la creazione di una normativa, che individui gli editori interessati all'inserimento in un catalogo comune, dando sostegno alle nuove imprese editoriali, con gli eventuali riferimenti alle librerie, e ad altre innovative imprese editoriali a più forte vocazione digitale; c) il coinvolgimento dell'intero comparto, specie delle librerie indipendenti, al fine di definire interventi ed azioni volte alla diffusione e alla commercializzazione dei prodotti editoriali abruzzesi; d) l'incentivazione della nascita di forme associative o di reti di collaborazione tra gli editori; e) il sostegno ad attività vol |
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CAPO X - Salvaguardia, tutela e valorizzazione della produzione editoriale e del patrimonio librario e documentale |
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Art. 51 - (Archivio della produzione editoriale regionale)1. La Regione, in applicazione della l. 106/2004 e del d.p.r. 252/2006, istituisce l'Archivio della produzione editoriale regionale composto dalle racc |
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Art. 52 - (Archivio storico regionale)1. Al fine di assicurare la salvaguardia del patrimonio archivistico della Regione, viene istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quant |
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Art. 53 - (Rete documentaria regionale)1. La Regione favorisce la realizzazione di un sistema documentario regionale che deve garantire il diritto di tutti i cittadini ad usufruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente e adeguato. 2. La rete |
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CAPO XI - Attività culturali e di spettacolo |
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Art. 54 - (Disposizioni generali)1. La Regione promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della ricerca, conoscenza, cultura e arte, finalizzate, in particolare, a: a) sostenere la creatività nelle sue varie forme; b) diffondere la conoscenza e la promozione de |
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Art. 55 - (Ambiti di interventi)1. La Regione promuove, valorizza e sostiene le attività culturali di cui al presente Capo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche in forma integrata e interdisciplinare: a) spettacolo dal vivo; b) cinema, audiovisivo e multimedialità; |
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Art. 56 - (Spettacoli dal vivo)1. Ai fini della presente legge, per spettacoli dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada ed il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni. 2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozi |
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Art. 58 - (Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante)1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività: a) l'arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici od aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico; |
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Art. 59 - (Sedi di attività culturale e di spettacolo)1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, mediante: |
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Art. 60 - (Creatività contemporanea)1. Nell'ambito della creatività contemporanea, la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel succedersi dei movimenti, delle tendenze nel variare dei linguaggi e delle forme espressive; b) promuovere e sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze nel campo dell'arte contemporanea e dell'architettura, della fotografia, del d |
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Art. 61 - (Attività di promozione culturale)1. Nell'ambito della promozione culturale, la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni; b) divulgare e riscoprire gli aspetti della stori |
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Art. 62 - (Attività di valorizzazione del patrimonio fotografico)1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento delle attività dedicate alla fotografia, quale patrimonio storico e linguaggio artistico, strumento di memoria e di comprensione della contemporaneità. |
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Art. 63 - (Patrimonio linguistico e culturale dell'Abruzzo)1. Al fine di riconoscere e valorizzare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione, i |
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CAPO XII - Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo - Film Commission Abruzzo |
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Art. 64 - (Promozione del cinema e dell'audiovisivo)1. Nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, la Regione riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, intese come forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribui |
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Art. 65 - (Obiettivi)1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 64, la Regione, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio, promuove: a) lo sviluppo delle attività: 1) cinematografiche e audiovisive; 2) di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio; b) lo sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'imprenditoria del settore; c) l'occupazione nel settore, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro; d) la presenza diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, garantendone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nonché nei Comuni minori ed in quelli particolarmente svantaggiati; |
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Art. 66 - (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Capo, la Regione esercita le seguenti funzioni: a) partecipa alla definizion |
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Art. 67 - (Funzioni dei Comuni)1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, i Comuni abruzzesi: a) provvedono all'istituzione ed alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell'audiovisivo, per i quali adottano i relativi piani di i |
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Art. 68 - (Fondazione Abruzzo Film Commission)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, commi 3 e 4, della l. 220/2016 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018, favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria cinematografica e audiovisiva attraverso l'istituzione, il riconoscimento e la partecipazione alla "Fondazione Abruzzo Film Commission". 2. La "Fondazione Abruzzo Film Commission" è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Abruzzo. Vi possono aderire, con il ruolo anche, eventualmente, di soci fondatori: a) le Province; b) i Comuni capoluogo; c) i Comuni a vocazione turistica; d) gli altri Enti locali; e) le Camere di Commercio, Industria e Artigianato. 3. Ai sensi del comma 1, la "Fondazione Abruzzo Film Commission": a) persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo; b) ha la finalità statutaria di assicurare, su tutto il territorio regionale, il supporto e l'assistenza: 1) alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali; 2) alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, a titolo gratuito. 4. Per il perseguimento delle citate finalità, la "Fondazione Abruzzo Film Commission" svolge le seguenti particolari attività: a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica ed audiovisiva nel territorio della Regione Abruzzo; b) promozione di strutture operative (cineporti) sul territorio regionale per attrarre e sostenere le produzioni di opere cinematografiche e audiovisive; c) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale; d) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche ed audiovisive; e) sostegno alla formazione artistica e tecnica degli operatori residenti e/o aventi sede legale sul territorio della Re |
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Art. 69 - (Tipologie di interventi)1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 65, la Regione, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all'articolo 67 e di società strumentali regionali, interviene, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dal Programma triennale dei beni e delle attività culturali, mediante: a) interventi promossi od attuati direttamente dalla Regione Abruzzo; b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utili |
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TITOLO III - INCENTIVI, CONTRIBUTI ED AUTORIZZAZIONI |
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CAPO I - Strumenti di finanziamento del sistema culturale regionale |
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Art. 70 - (Le previsioni sul sistema culturale regionale contenute nel documento di economia e finanza regionale)1. La Giunta regionale, nell'approvare il documento programmatico di economia e finanza regionale, introduce specifiche previsioni in materia di beni ed attività culturali, per il triennio di validità del predetto documento. |
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Art. 71 - (Piano annuale degli interventi in materia di beni e attività culturali)1. In conformità al documento programmatico di economia e finanza regionale e sulla base delle disponibilità di bilancio e del Programma triennale di cui all'articolo 8, la Giunta regionale approva un apposito provvedimento, entro il mese di giugno di ogni anno, avente ad oggetto il Piano annuale degli interventi a favore del sistema culturale regionale, con il quale sono definiti: a) gli interventi sostenuti, promossi o attuati direttamente dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 69; b) le tipologie di beneficiari; |
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Art. 72 - (Procedure di erogazione delle misure di sostegno)1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, si tiene conto dei seguenti elementi: a) la spesa ritenuta ammissibile; b) altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati; |
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Art. 73 - (Criteri per l'attuazione degli interventi di investimento)1. Gli interventi di cui all'articolo 72 sono attuati sulla base dei seguenti criteri: a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legg |
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Art. 74 - (Modalità per l'attuazione degli interventi di investimento)1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione provvede mediante: a) convenzioni; |
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CAPO II - Modalità del sostegno finanziario regionale |
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Art. 75 - (Imprese culturali e creative)1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative. 2. Ai fini della presente legge, si intendono per imprese culturali e creative tutte le imprese che producono beni e servizi nell'amb |
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Art. 76 - (Promozione delle professionalità culturali)1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento. |
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Art. 77 - (Celebrazioni)1. La Regione individua, nel Programma triennale di cui all'articolo 8, commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, l |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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CAPO I - Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie |
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Art. 78 - (Disposizioni di carattere organizzativo)1. Presso il Dipartimento competente in materia di cultura è istituita una struttura avente la competenza di: |
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CAPO II - Disposizioni abrogative |
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Art. 79 - (Abrogazioni)1. Sono o restano abrogate le disposizioni normative contenute nell'allegato A alla presente legge. |
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CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 80 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17, 37 e 68, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annualme |
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Art. 81 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in vers |
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