L. R. Abruzzo 27/12/2023, n. 59 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 27/12/2023, n. 59

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni.
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 13/2022 e ulteriori disposizioni)

1. - 3. Omissis

4. (Modifiche alla l.r. 9/2022). Alla legge regionale 9 giugno 2022, n. 9 (Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito con il seguente: "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)";

b) dopo il comma 1 dell’articolo 13 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di agevolare il mantenimento sul territorio regionale di attività produttive ed industriali che garantiscono elevati livelli occupazionali, il bando può prevedere una misura premiale in favore delle istanze di concessione volte a soddisfare per almeno l'80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore definito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999.

1-ter. La misura premiale di cui al comma 1-bis può essere ulteriormente e proporzionalmente incrementata qualora il soggetto autoproduttore soddisfi i seguenti requisiti:

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Art. 2 - (Interventi straordinari ed urgenti)

1. Omissis

2. (Contributo ai Comuni del bacino sciistico della Maielletta per miglioramento della viabilità nella stagione invernale in località "Passolanciano") Al fine di garantire la sicurezza stradale e la viabilità turistica in località "Passolanciano" durante la stagione invernale, come richiesto anche dal Tavolo Interprovinciale tra Comuni, Prefettura, Questura e Arma

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Art. 3 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione T

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Allegato 1 - Allegato B Omissis

 

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