a) il titolo della legge è sostituito con il seguente: "Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)";
b) dopo il comma 1 dell’articolo 13 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di agevolare il mantenimento sul territorio regionale di attività produttive ed industriali che garantiscono elevati livelli occupazionali, il bando può prevedere una misura premiale in favore delle istanze di concessione volte a soddisfare per almeno l'80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore definito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999.
1-ter. La misura premiale di cui al comma 1-bis può essere ulteriormente e proporzionalmente incrementata qualora il soggetto autoproduttore soddisfi i seguenti requisiti: