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L. R. Abruzzo 17/12/1997, n. 143

Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.
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Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di riordino territoriale dei Comuni, ai sensi degli

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La Regione provvede al riordino territoriale dei Comuni disciplinando in particolare:

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Art. 3 - Conferenza permanente Regione/Enti Locali

1. In tutti i casi relativi al riordino territoriale dei Comuni, di cui agli artt. 2 e 11 della presente legge

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Art. 4 - Mutamenti delle circoscrizioni comunali

1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali è disposto con legge regionale.

2. A tale modifica si procede nei seguenti casi:

a) distacco di una o più frazioni o borgate da un Comune e loro aggregazion

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Art. 5 - Rettifica, contestazione, determinazione di confini

1. In caso di rettifica, contestazione e determinazione di confini si procede con le seguenti modalità:

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Art. 6 - Mutamenti delle denominazioni comunali

1. Il mutamento delle denominazioni comunali è disposto con legge regionale.

2. La variazione della denom

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Art. 7 - Determinazione delle sedi comunali

1. La determinazione delle sedi comunali è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su con

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Art. 8 - Istituzione di nuovi Comuni

1. L'istituzione di nuovi Comuni è disposta con legge regionale.

2. Ai sensi dell'art. 11 della L. 8 giugno 1990, n. 142 non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o la cui costituzi

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Art. 9 - Unione di Comuni

1. Salvo quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , la Regione Abruzzo promuove le Unioni di Comuni e incentiva le Unioni di Comuni che, accorpati, raggiungano una popolazione di almeno 5.000 abitanti, secondo i dati ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione. N28

2. Le unioni di Comuni devono rispondere ad esigenze di più razionale assetto del territorio, nonch

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Art. 9-bis - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

N12

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Art. 10 - Fusione di Comuni

1. La fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.

2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontri:

a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;

c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;

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Art. 11 - Programma di riordino territoriale

1. Salvo quanto disposto dall'art. 33, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il parere degli Enti Locali interessati, di cui all'art. 3 della presente legge, provvede ad approvare un Programma diretto a favorire un razionale processo di aggregazione tra piccoli Comuni, promuovendo la formazione di ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi e conformandone l'assetto territoriale all

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Art. 11-bis - (Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l’esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni)

N35

1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 , di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 , e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 , la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all’art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all’art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 , i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

a) Ambito “L’Aquila”;

b) Ambito “Sulmona”;

c) Ambito “Avezzano”;

d) Ambito “Chieti”;

e) Ambito “Lanciano”;

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Art. 12 - Norme procedurali

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più comuni nel territorio regionale, prima di essere decisi con legge regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate.

2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che metta in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio per un efficiente ed efficace gestione dei servizi e delle funzioni.

3. Nel caso di fusione, di modificazione delle circoscrizioni comunali e di modifica della denominazione, la consultazione referendaria si estende a tutti gli elettori dei Comuni interessati.

4. L'iniziativa legislativa e referendaria, nei casi previsti dai precedenti c

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Art. 13 - Successione nei rapporti

1. La Provincia competente per territorio è delegata alla definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o a mutamenti delle circoscrizioni comunali, secondo i principi rigu

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Art. 14 - Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000, si provvede come segue:

- quanto a L. 50.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: “Spese connesse con l’iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi”;

- quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 01, Ctg. 4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "L.R. n. 143/1997 e successive modificazioni e integrazioni - Oneri per la realizzazione di unioni, fusioni ed esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni - Programma di riordino territoriale", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

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Art. 15 - Abrogazioni

1. È abrogata la L.R. 24 gennaio 1975, n. 8 .

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Art. 15-bis - (Riassetto di enti del territorio montano)

N17

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Art. 15-ter - (Unioni Montane)

N17

1. Fermo rimanendo l’obbligo di adempiere alle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 entro il termine ivi previsto, i Comuni appartenenti a Comunità Montane trasmettono alla Regione, entro il termine perentorio del 15 settembre 2013, deliberazioni di identico contenuto, adottate dai Consigli Comunali ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, con le quali costituiscono una o più Unioni di Comuni montani, ovvero Unioni Montane, o ai sensi dell’

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Art. 15-quater - (Trasferimento del patrimonio e dei rapporti giuridici)

N17

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all’articolo 15 ter, comma 7, qualora i Comuni costituiscano un’unica Unione Montana il cui territorio sia almeno coincidente con quello di una Comunità Montana, la titolarità del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a quest’ultima, è trasferita all’Unione stessa senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

2. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara estinta la Comun

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Art. 15-quinquies - (Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane)

N17

1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all’articolo 15 ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunità Montane e nomina un Commissario liquidatore per ciascuna di esse.

2. La soppressione della Comunità Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l’Unione Montana di cui all’articolo 15 ter, comma 1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le soglie demografiche minime p

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Art. 15-sexies - (Sostegno finanziario alla costituzione di Unioni Montane ed alla ricollocazione del personale delle comunità montane soppresse)

N17

1. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti di bilancio, alle Unioni Montane di cui alla presente legge, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, tenendo conto:

a) del

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Art. 15-septies - (Agevolazioni in materia di patto di stabilità)

N17

1. Gli enti locali e le Unioni che, nell’ambito del processo di riordino istituzionale di cui alla presente legge, assumono nei propri organici personale delle Comunità Montane soppresse titolare di rappo

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Art. 15-opties - (Disposizioni finali)

N17

1. Il personale dipendente delle Comunità Montane estinte, titolare del rapporto di lavoro di cui al vigente

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Art. 16 - Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 11/2001.

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