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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 09/04/1975, n. 32
L. R. Abruzzo 09/04/1975, n. 32
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Art. 1 - GeneralitàLa Regione riconosce l'importanza scientifica e turistica del patrimonio speleologico esistente sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diret |
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Art. 2 - Attività di conservazione ed incentivazione turisticaLa Regione emana provvedimenti diretti ad evitare il deterioramento, il danneggiamento e deturpamento derivanti anche dall'inquinamento delle acque ipo |
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Art. 3 - Programma organicoPer i fini di cui ai precedenti articoli la Giunta regionale predispone annualmente un programma organico di congressi, convegni, corsi di studi, confe |
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Art. 4 - Catasto regionale |
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Art. 4-bis - Grotte e cavità artificiali a fini turistici1. Ai fini della presente legge si definiscono "grotte e cavità artificiali a fini turistici" i siti ipogei che presentano valori ambientali, culturali e speleologici interessanti ai fini della valorizzazione e della fruizione turistica e che, sotto un profilo tecnico, presentano un livello di difficoltà per il quale non è richiesto l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi necessari ai fini della progressione speleologica verticale, quali imbragature, bloccanti per corde e/o discensori. 2. Le grotte e cavità artificiali a fini turistici, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono attrezzate con passerelle, corrimani, gradini, impianti di illuminazione, di comunicazione e di trasporto e con qualsiasi altro manufatto atto a facilitare e favorire la progressione o a superare tratti di ipogeo in cui la difficoltà di progressione risulti maggiore rispetto a quella consentita dal comma 1, fermo restando l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale richiesti dalle varie tipologie di grotte o cavità artificiali. 3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Federazione Speleologica Abruzzese, nell'ambito |
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Art. 5 - Onere finanziarioAll'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presuntivamente determinato in 20 milioni per anno, si fa fronte, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2500 dello st |
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Art. 6La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto |
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Allegato 1 - Elenco delle diverse categorie in base all’originaria funzione e destinazione d’uso per le quali ciascun ipogeo artificiale è stato realizzato |
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