L. R. Abruzzo 18/04/2011, n. 10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 18/04/2011, n. 10

Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo.
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Art. 1 - (Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti)

1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l’obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. È consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2022 N1 previo rilascio del titolo edilizio abitativo.

1-bis. N6

2. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.

3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentito alle seguenti condizioni:

a) l’edificio ove è ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

b) l’altezza media ponderale non può essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata come rapporto tra il volume e la superficie della porzione del sottotet

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