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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 07/12/2020, n. 37
L. R. Abruzzo 07/12/2020, n. 37
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- L.R. 10/07/2024, n. 11
- L.R. 15/12/2021, n. 24
- L.R. 28/05/2021, n. 13
- L.R. 20/01/2021, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, detta norme per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali, al fine di salvaguardare e tutelare le persone che ne sono affette, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, favorendone il trattamento, la ri |
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Art. 2 - (Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche)1. È istituito l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge. 2. L’Osservatorio è costituito con decreto della Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato; b) l’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato; c) l’Assessore regionale alle Politiche sociali o suo delegato; d) il Direttore del Dipartimento Sanità; e) il Direttore del Dipartimento Politiche sociali; f) un rap |
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Art. 3 - (Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia sociosanitaria e tenuto conto delle proposte formulate dall’Osservatorio di cui all'articolo 2, approva entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale, di seguito denominato Piano, ad integrazione del Piano regionale della prevenzione e il piano regionale del gioco d’azzardo patologico. N2 2. Il Piano indica le risorse di personale ed economiche per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la Regione garantisce alle persone con dipendenze patologiche, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche |
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Art. 4 - (Istituzione della "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche")1. La Regione, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 29, istituisce la "Giornata regionale sulle dipendenze patologiche", nel corso della qual |
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Art. 5 - (Prevenzione dalle dipendenze patologiche negli istituti scolastici)1. All’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile alla comunità studentesca, |
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Art. 6 - (Sostegno al Terzo settore)1. La Regione sostiene l’attività degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017, che si occupano delle problematiche correlate alle dipendenze patologiche. 2. La Regio |
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TITOLO II - DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZA DALLE NUOVE TECNOLOGIE |
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Art. 7 - (Definizioni)1. Ai fini dell’applicazione del presente Titolo: a) per "sale da gioco" devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all’attività di gioco con vincita in denaro il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell’articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); b) per "apparecchi per il gioco lecito" devono intendersi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro indicati dall’articolo 110, comma 6, del predetto Testo Unico; |
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Art. 8 - (Campagne di informazione e sensibilizzazione)1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di cui all’articolo 3, promuove periodiche campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti dal disturbo da gioco illecito e dalle nuove tecnologie, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria, le associazioni familiari e le comunità g |
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Art. 9 - (Logo "No Slot-Regione Abruzzo")1. È istituito il logo regionale "No Slot-Regione Abruzzo" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intratt |
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Art. 10 - (Esercizio del gioco lecito)1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 110 del r.d. 773/1931 e dall'articolo 2, comma 2-quater del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanzi |
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Art. 11 - (Obblighi degli esercenti e dei gestori)1. Gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito sono tenuti ad esporre in maniera visibile e accessibile al pubblico, all’ingresso e all’interno dei locali, nonché su ogni apparecchio per il gioco, mate |
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Art. 12 - (Disposizioni sanzionatorie)1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. In caso di reite |
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Art. 13 - (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)1. Per il periodo di imposta 2021-2022-2023, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è rid |
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Art. 14 - (Incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito)1. La Regione è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono |
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Art. 15 - (Vigilanza e controlli)1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, fatti salvi i poteri di a |
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TITOLO III - ALCOLISMO E DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE |
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Art. 16 - (Programma degli interventi)1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all’articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza della comunità regionale in relazione al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché all’uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, legali e illegali. 2. In particolare, la Regione, in aggiunta alle misure previste dall’articolo 3, comma 3: |
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Art. 17 - (Limitazioni alla pubblicità di bevande alcoliche) |
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Art. 18 - (Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14-ter della l. 125/2001 e dagl |
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Art. 19 - (Integrazione all’art. 56 della l.r. 23/2018) |
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Art. 20 - (Disposizioni sanzionatorie)1. La violazione dei divieti di cui all’articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00. 2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 689 e 691 del codice penale, la violazione dei divieti di cui agli articoli 18 e 19 è punita con le seguenti sanzioni: |
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Art. 21 - (Criteri di partecipazione alla spesa sanitaria)1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità |
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Art. 22 - (Divieto di commercializzazione della canapa per uso ricreativo) |
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TITOLO IV - TABAGISMO |
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Art. 23 - (Programma degli interventi)1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all’articolo 3, definisce un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano. N16 |
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Art. 24 - (Prevenzione e contrasto del tabagismo passivo nei luoghi sensibili)1. Per tutelare l’igiene e il decoro dei luoghi adibiti all’erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad essi accedono, i responsabili delle strutture pubbliche e private provvedono a |
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TITOLO V - DIPENDENZE DA NUOVE TECNOLOGIE |
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Art. 25 - (Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da nuove tecnologie)1. La Regione, in una apposita sezione del Piano regionale di cui all’articolo 3, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali, azioni di prevenzione |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 26 - (Disposizioni transitorie)1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano regionale di cui all’articolo 3 entro centoventi giorni dall’entrata in vigo |
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Art. 27 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 2 e dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge. |
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Art. 28 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate: a) la legge regionale 29 ottobre 2013, n. |
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Art. 29 - (Disposizioni finanziarie)1. Il Piano regionale di cui all'articolo 3, per la sezione relativa al disturbo da gioco d'azzardo, è finanziato: a) con le risorse assegnate alla Regione dal Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), allocate nel bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 13, Programma 02, Titolo 1, capitoli di spesa 81569/3 e 81569/4 per complessivi euro 1.200.000,00 per ci |
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Art. 30 - (Modifica all’art. 17 della l.r. 15/2020)1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motori |
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Art. 31 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). |
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03/12/2024
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