L. R. Abruzzo 03/03/1999, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 03/03/1999, n. 11

Attuazione del D. Leg.vo 112/98: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali.
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TITOLO I - Norme generali
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto l'individuazione e la disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi, conferiti alla Regione dal

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Art. 2 - Riordino dell'organizzazione regionale

1. La Regione provvede con legge all'organizzazione dell'Amministrazione diretta ed informa ai princìpi della presente legg

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Art. 3 - Conferenza permanente Regione-Enti locali

1. La conferenza permanente Regione/Enti locali, allargata alle Autonomie funzionali per le materie di loro competenza, istituita con L.R. n. 21 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni rappresenta la sede is

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Art. 4 - Beni e risorse da trasferire

1. Con successivi atti della Giunta regionale si provvede alla puntuale individuazione e assegnazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzativ

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Art. 5 - Affidamento a soggetti esterni di singole fasi dei procedimenti regionali

1. Al fine di assicurare l'osservanza dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, la Regione può ricorrere alla collaborazione con soggetti esterni, in regime di convenzione,

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Art. 6 - Riordino dell'amministrazione indiretta della Regione

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone

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Art. 7 - Esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

1. I comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative conferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 non riservate dalla presente legge agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali e alla Regione.

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Art. 8 - Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni

1. Fermi restando i princìpi contenuti nella legge regionale n. 143 del 1997, al fine di garantire l'esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni, la Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un Programma di riordino territoriale ai sensi della L.R. n. 143 del 1997, art. 11 individuando gli ambiti territoriali e i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, previa intesa della Conferenza di cui all'art. 4 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72.

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Art. 9 - Disciplina generale dei procedimenti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fermo restando quanto disposto dal comma secondo del medesimo art. 2, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale norme di disciplina dell'esercizio delle funzioni mantenute o conferite secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi ed organismi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove aggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento

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Art. 10 - Disciplina e semplificazione dei procedimenti di incentivazione

1. Tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione delle attività economiche ed industriali relativi a funzioni riservate alla Regione o da questa conferite agli enti locali o alle autonomie funzionali sono adeguati ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. La stessa disciplina si applica all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, diritti speciali ed esclusivi o che comunque comportino l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nonché a tutti i procedimenti amministrativi di incentivazione in cui sia previsto, a qualsiasi titolo, il concorso della Regione.

2. Con i disegni di legge di cui al comma 1 dell'articolo precedente la Giunta regionale

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Art. 11 - Inchiesta pubblica

1. La realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che siano suscettibili di produrre rilevanti modificazioni degli assetti territoriali ed ambientali è preceduta di norma da un'inchiesta pubblica. Le categorie di interventi per i quali è necessaria l'inchiesta pubblica sono individuate con le norme di cui all'art. 9, comma 1 della presente legge.

2. I progetti preliminari degli interventi corredati dagli studi di impatto ambientale ovvero dagli studi sugli effetti

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Art. 12 - Amministrazione consensuale

1. Nell'esercizio dei compiti e funzioni loro conferiti le amministrazioni competenti ricorrono normalmente al coordinamento con le altre amministrazioni interessate, attraverso l'impiego di

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Art. 13 - Contratto di sviluppo

1. Il contratto di sviluppo territoriale, quale strumento della programmazione negoziata, persegue il fine dello sviluppo unitario e il superamento degli squilibri socio-economici del territorio, con particolare attenzione a quelli inerenti le aree montane, nonché di favorire le condizioni per la crescita economica e occupazionale delle diverse aree territoriali.

2. Il contratto di cui al comma precedente può ess

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Art. 14 - Sistema informativo regionale

1. È riservato alla Regione il coordinamento per la realizzazione del Sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

2. La Regione realizza una rete unitaria della pubblica amministraz

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Art. 15 - Rapporto annuale sull'attuazione della riforma amministrativa

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio un rapporto annuale sull'attuazione della rifo

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TITOLO II - Sviluppo economico e attività produttive
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Capo I - Disposizioni comuni
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Art. 16 - Funzioni riservate alla Regione

1. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla promozione della internazionalizzazione dei prodotti locali, compresa l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni, compresa la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;

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Capo II - Artigianato
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Art. 17 - Conferimento di funzioni alle province

1. Tutte le funzioni amministrative concernenti la materia dell’artigianato, non riservat

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Art. 18 - Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. La Regione, fermo restando il disposto dell'articolo 52 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 esercita tutte le funzioni amministrative relative alla incentivazione dell'artigianato, in particolare riguardanti l'accesso al credito e la capitalizzazione, l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere, comunq

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Art. 19 - Conferimento di funzioni ai comuni e alle comunità montane

1. Fermo restando il disposto dell'

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Art. 20 - Conferimento di funzioni alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative e di gestione in relazione a:

a) la ricerca e l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

b) l'adeguamento agli standard di qualità;

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Capo III - Industria
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Art. 21 - Definizioni e conferimento di funzioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria disciplinate nel presente capo comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di mer

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Art. 22 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) la programmazione industriale, comprese le attività relative alla istituzione e al coordinamento dei distretti industriali, ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, ai programmi di sostegno agli investimenti e all'acquisizione e al rinnovo di macchine e impianti, ai programmi di riconversione e sviluppo di imprese finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, agli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, alla istituzione e alla gestione di servizi all'industria anche organizzati a rete;

b) le funzioni di promozione, organizzazione e sostegno della cooperazione nel settore industriale realizzata attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, fatta eccezione per quelle riservate allo stato ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per quelle delegate alle province dal successivo articolo 25, e alle Camere

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Art. 23 - Distretti industriali

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, s

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Art. 24 - Fondo unico regionale per le attività produttive industriali e programma regionale

1. Il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, è finalizzato agli obiettivi indicati nel programma regionale di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 123 del 1998, la Giunta regionale predispone

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Art. 25 - Deleghe alle province

1. Sono delegate alle province, le funzioni amministrative relative:

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Art. 26 - Funzioni attribuite ai comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi del capo IV del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) all'istituzione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive. I comu

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Art. 27 - Deleghe alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo quelle espressamente riservate alla FIRA ed ad altri soggetti previsti dalla legislazione v

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Capo IV - Insediamenti produttivi, servizi di assistenza alle imprese, e razionalizzazione dei procedimenti
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Art. 28 - Deleghe di funzioni e compiti

1. Sono delegate alle camere di commercio le funzioni amministrative relative alla raccolta, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998 nonché alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei

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Art. 29 - Semplificazione dei procedimenti

1. Nell'ambito dei disegni di legge di cui all'art. 9, comma 1, si procede alla semplificaz

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Capo V - Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia
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Art. 30 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative, non ris

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Art. 31 - Conferimento di funzioni alle province

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 15 della L.R. 12 agosto 1998, n. 72, sono delegate alle province:

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Capo VI - Miniere e risorse geotermiche
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Art. 32 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla Regione, al fi

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Art. 33 - Conferimento di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province:

a) le fu

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Capo VII - Vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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Art. 34 - Disciplina delle funzioni della Regione

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dall'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Giunta regionale predispone annualmente una relazione generale sull'attività delle Camere di commercio e dell'Unione regionale

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Capo VIII - Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio
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Art. 35 - Funzioni riservate alla Regione in materia di fiere e mercati

1. Richiedono l’esercizio unitario a livello regionale e sono riservate alla competenza della Regione:

a) le funzioni amministrative di promozione, sostegno e incentivazione di qualsiasi tipo a valere su fondi statali e regionali, anche ai sensi del precedente articolo 15, comma 1 lettera c), comprese quelle relative a incentivazione alla commerciali

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Art. 36 - Delega alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alla organizzazione dei

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Art. 37 - Conferimento di funzioni ai comuni

1. Fermo restando il disposto dell'

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Art. 38 - Installazione ed esercizio di impianti lungo le autostrade

1. Sono trasferiti ai comuni tutti i compiti relativi alle concessioni per l'installazione

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Art. 39 - Disposizioni integrative in materia di commercio

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di promozione dell'ass

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Capo IX - Turismo
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Art. 40 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale le funzioni amministrative e tecniche connesse:

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Art. 41 - Funzioni riservate alle province

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TITOLO III - Territorio, ambiente ed infrastrutture
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Capo I - Territorio, urbanistica e valutazione d'impatto ambientale
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22064 11454788
Art. 42 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) la valutazione di impatto ambientale nei casi specificatamente individuati al successivo art. 46;

b) l'espressione

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Art. 43 - Trasferimento di funzioni e compiti ai comuni

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute alla Regione e non conferite ad altri enti dal presente capo sono trasferite ai comuni.

2. In particolare sono trasferite ai comuni le funzioni relative all'approvazione dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti, nell'osservanza della pian

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22064 11454790
Art. 43-bis

N11

1. Il solo adeguamento dei parametri e standard di insediabilit

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Art. 44 - Funzioni trasferite alle province

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22064 11454792
Art. 45 - Interventi in variante ed accordi con effetti territoriali

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Art. 46 - Valutazione di impatto ambientale

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Art. 46-bis - Valutazione di incidenza

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22064 11454795
Art. 46-ter - Decorrenza

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Capo II - Edilizia residenziale pubblica
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22064 11454797
Art. 47 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni relativi a:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) l'approvazione del programma regionale per l'edilizia residenziale, con particolare attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento disposto dal programma per l'edilizia residenziale;

d) la determinazione dei limiti di costo e dei

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22064 11454798
Art. 48 - Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Le province predispongono e gestiscono, d'intesa con la Regione, un sistema informativo a livello provinciale

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22064 11454799
Art. 49 - Funzioni e compiti conferiti ai comuni

1. I comuni concorrono alla predisposizione e gestione del sistema informativo a livello provinciale di cui al precedente art. 48 comma 1, rilevando per il proprio ambito territoriale il fabbisogno di e.r.p., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Regione, d'intesa con le province; individuano, inoltre, le tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati e gli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi da proporre nell'ambito dei programmi attuativi del piano regionale per l'edilizia residenziale.

2. I comuni

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22064 11454800
Art. 50 - Funzioni e compiti degli Istituti autonomi case popolari

1. In attesa della legge regionale di riordino degli enti operanti nel settore dell'edilizi

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22064 11454801
Art. 51 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pu

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22064 11454802
Capo III - Protezione della natura e tutela dell’ambiente
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22064 11454803
Sezione I - Attività a rischio di incidente rilevante ed aree ed elevato rischio di crisi ambientale, protezione della fauna
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22064 11454804
Art. 52 - Conferimento di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di com

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22064 11454805
Art. 53 - Funzioni riservate alla Regione

1. Richiedono l’esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i co

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Sezione II - Parchi e riserve naturali
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Art. 54 - Funzioni riservate alla Regione

1. Ferme restando le funzioni dello Stato in materia di parchi naturali e riserve statali,

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22064 11454808
Art. 55 - Funzioni delegate alle province

1. È delegata alle province l'individuazione, all’esterno dei perimetri dei parchi regio

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22064 11454809
Sezione III - Inquinamento idrico
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22064 11454810
Art. 56 - Compiti attribuiti alle province

1. Salvo quanto disposto dalla L.R. 12 agosto 1998, n. 72 son

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22064 11454811
Art. 57 - Funzioni attribuite ai comuni

1. Salvo quanto disposto dalla

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22064 11454812
Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico
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22064 11454813
Art. 58 - Funzioni riservate alla Regione in materia di inquinamento acustico

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22064 11454814
Art. 59 - Funzioni delegate alla provincia in materia di inquinamento acustico

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22064 11454815
Art. 60 - Funzioni delegate al comune

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22064 11454816
Art. 61 - Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di inquinamento atmosferico

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 33 e seguenti della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 richiedono l'unitario esercizio a livello regionale i compiti e le funzioni relativi a:

a) l'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra le regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;

b) l'adoz

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22064 11454817
Sezione V - Gestione dei rifiuti
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22064 11454818
Art. 62 - Rifiuti speciali e pericolosi

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Capo IV - Risorse idriche e difesa del suolo
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22064 11454820
Art. 63 - Funzioni riservate alla Regione

1. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita, oltre a quanto stabilito nella L.R. 12 agosto 1998, n. 72, i compiti e le funzioni, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, relativi a:

a) la pianificazione e programmazione del bacino idrografic

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22064 11454821
Art. 64 - Delega di funzioni alle province

1. Sono delegate alle province, oltre a quanto stabilito dalla L.R. 12 agosto 1998, n. 72, le seguenti funzioni:

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Capo V - Lavori pubblici
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Art. 65 - Conferenza di servizi

1. L'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi convocata dall'Asses

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Capo VI - Viabilità
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Art. 66 - Funzioni riservate alla Regione

1. N28

2. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione relativamente alle strade non rientrati nella rete stradale ed autostradale nazionale di cui al D.Lgs. n. 461/1999 i compiti e le funzioni relativi a:

a) la programmazione, anche ai fini del conseguimento degli standars di qualità e degli obiettivi di sicurezza e al conseguente monitoraggio della rete viaria. Tali funzioni sono esercitate attraverso il programma triennale di intervento sulla rete viaria, strumento attraverso il quale la Regione definisce gli interventi da promuovere per la riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria, nonché interventi di manutenzione straordinaria. Il

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Art. 67 - Funzioni trasferite alle province

1. Le strade già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale di cui al D.Lgs. n. 461/1999, elencate nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti. N34

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Capo VII - Protezione civile
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Art. 68 - Funzioni di rilievo regionale

1. In materia di protezione civile richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le fun

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Art. 69 - Funzioni degli enti locali

1. La provincia esercita i compiti e le funzioni di cui al comma 1, lett. b) del

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Capo VIII - Disposizioni finali
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Art. 70 - Funzioni già assolte dal Corpo forestale dello Stato

1. In attesa della determinazione, da parte dello Stato, delle competenze del Corpo foresta

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Art. 70-bis - A.P.A. ed A.R.A

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TITOLO IV - Servizi alla persona e alla comunità
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Capo I - Servizi sanitari
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Art. 71 - Funzioni di competenza della Regione

1. Richiedono l'esercizio unitario a livello regionale e sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni, non compresi nel comma 1, art. 115 né disciplinati dagli artt. 116 e seguenti del capo I del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti:

a) l'approvazione dei piani e programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla

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Art. 72 - Conferenza sanitaria territoriale

1. È istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta da Sindaci o loro delegati dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza A.S.L., dal Presidente della Provincia e dai Rettori delle Università le cui sedi ricadono nella circoscrizione di una A.S.L. o loro delegati.

2. La Conferenza:

a) eserc

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Art. 73 - Comitato di distretto sanitario

1. Nell'ambito della conferenza sanitaria territoriale, per ciascun distretto sanitario è istituito un Comitato di distretto composto dai sindaci dei comuni interessati ed eventualmente dai Presidenti dei consigli di

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22064 11454838
Art. 74 - Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio-assistenziali di co

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Art. 75 - Interventi d'urgenza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica

1. Fatto salvo quanto spetta allo Stato, il Presidente della Regione emana ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o

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Capo II - Servizi sociali
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Art. 76 - Competenze della Regione

1. La Regione esercita nella materia dei servizi sociali i compiti e le funzioni di programmazione e coordinamento previsti dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 22 e gestisce il Fondo sociale di cui alla L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.

2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la determinazione dei requisiti organizzativi e il funzionamento dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, nel rispetto degli standa

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Art. 77 - Competenze di comuni, province e camere di commercio. Livelli ottimali di esercizio dei servizi sociali

1. Ai comuni è attribuita la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non riservati ad altri enti locali o alla Regione. Ad essi compete, inoltre, nel rispetto delle scelte programmatiche regionali in materia sociale e sanitaria, la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

2. I comuni esercitano, in particolare, secondo le forme e i modi di cui alla L.R. n. 22 del 1998 e nell'ambito della programmazione adottata in sede di piano sociale regionale, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;

d) la famiglia;

e) i portatori di handicap;

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Capo III - Istruzione scolastica
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Art. 78 - Funzioni riservate alla Regione

1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni in materia di sistema formativo integrato, attraverso l'integrazione tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.

2. Per sistema formativo integrato si intende un sistema integrato pubblico e privato comprendente le funzioni in materia di istruzione, formazione professionale e diritto allo studio e all'apprendimento.

3. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione della persona come cittadino e come lavoratore.

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Art. 79 - Funzioni delle province e dei comuni

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento di compiti e funzioni comunali. In particolare le province svolgono i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione della messa in rete del scuole;

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Capo IV - Formazione professionale
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Art. 80 - Formazione professionale

1. In materia di formazione professionale, per l'attuazione degli

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Capo V - Beni e attività culturali
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Art. 81 - Valorizzazione dei beni culturali

1. La Regione e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali che è di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

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22064 11454850
Art. 82 - Promozione dei beni culturali

1. La Regione provvede, oltre che direttamente, alla promozione delle attività culturali attuata mediante forme strutturali e funzionali tra Stato, Regione ed enti locali e/o altre istituzioni pubbliche e private, secondo quanto previsto dagli

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TITOLO V - Sport spettacolo e polizia amministrativa
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Art. 83 - Sport, spettacolo e polizia amministrativa

1. In materia di sport e spettacolo e di polizia amministrativa la ripartizione dei compiti

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TITOLO VI - Norme transitorie e finali
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Art. 84 - Norma transitoria

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo IV della L.R. n. 72 del 1998 con esclusione degli artt. 73 e 78.

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 45/2007.

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