N56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 45 - Interventi in variante ed accordi con effetti territoriali

1. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tutti i casi di progetti di opere ed interventi pubblici o di interesse pubblico la cui approvazione, anche qualora essa avvenga nell'ambito di accordi comunque denominati o conferenze di servizi, determini la variazione degli strumenti urbanistici in atto, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, eventualmente avvalendosi del soggetto privato proponente l'intervento, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo armonico inserimento nel tessuto urbanistico esistente, in base alle indicazioni contenute nell'atto della G.R. di cui al precedente art. 42, comma 1, lettera c. Nel caso in cui l'intervento stesso sia assoggettato alla procedura di impatto ambientale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, lo studio sugli effetti urbanistici è sostituito dallo studio di impatto ambientale. Quest'ultimo deve però contenere oltre quanto previsto nell'allegato C al predetto D.P.R. anche quanto previsto nell'atto della G.R. sopra richiamato.”

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